giovedì 26 gennaio 2012

SCIOPERO 28 MARZO : ISTRUZIONI LOGISTICHE






Care/i colleghe e colleghi,
Il Comitato Nazionale Ata- Itp ex enti locali ha indetto lo Sciopero Nazionale di tutto il personale transitato dagli enti locali per il giorno 28 marzo , con presidio in P.za Montecitorio a Roma.

Riteniamo di dover rammentare l’importanza dell’astensione dal lavoro in quel giorno e alla partecipazione al presidio in parlamento a Roma.

In quella giornata abbiamo richiesto di essere ricevuti dalla commissione cultura tramite l’Italia dei Valori per ricordar loro che da 12 anni siamo stati defraudati della nostra dignità di lavoratori ,pertanto siamo a chiedere le loro intenzioni riguardo a :

1. una risoluzione politica, visto le note sentenze europee, Agrati-Scattolon vincolanti per i stati membri.

2. la prosecuzione delle 2 risoluzioni in commissione lavoro ancora in corso (Atto 7/00659 abbinato in data 25/10/2011 e Atto 7/00657 abbinato in data 25/10/2011).

3. Il blocco delle riscossioni delle somme dovute dai lavoratori.

Ora per la riuscita di detta manifestazione è importante che i colleghi di tutta Italia si organizzi e si attivi logisticamente per la gestione delle adesioni e la prenotazione dei pullman per quella giornata.

Quindi invito i colleghi a diffondere il volantino dello sciopero e delle direttive dell’esecutivo e inoltre, farmi pervenire i dati delle adesioni e i numeri dei pullman che riusciranno a organizzare.

Il referente provinciale di Milano Marco Kob (itc pareto) sta organizzando e raccogliendo le adesioni, i colleghi di Milano e provincia sono pregati di contattarlo al Cell.3393262012 - Manuela 026453919

INVITO A TUTTI I COLLEGHI CHE VOGLIONO DIVULGARE TRAMITE BLOG LE PROPRIE EMAIL E NOMINATIVI DI CONTATTARMI SCIOPERIAMO COMPATTI IL
28 MARZO PER DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI.

CONCENTRAMENTO A ROMA
DALLE ORE 9,30 IN PIAZZA DI MONTECITORIO


Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali
349/7293449 E-mail: vincenzoloverso@tiscali.it

per scaricare SCIOPERO organizzazione collegarsi al seguente link :
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcomitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com%2F2012%2F01%2F25%2Fsciopero-28-marzo-istruzioni-logistiche%2F&h=DAQFzwn0H

mercoledì 25 gennaio 2012

VERTENZA ATA / ITP EX EE. LL.-ISTRUZIONI

    

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo(Sentenza Agrati) lo scorso 7 giugno, (definitiva dal 28 novembre 2011),ha sentenziato che l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio, contrasta con l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo.

La Corte di Giustizia Europea (Scattolon) ha stigmatizzato il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti invitando il giudice italiano a verificare se questo fosse avvenuto.

Quindi tutto il personale ATA-ITP provenienti dagli EX ENTI LOCALI, sulla base delle sentenze sopra citate potranno riaprire tutti i casi di giudizio.

Invitiamo ancora una volta ,chi non lo avesse ancora fatto, di presentare una richiesta di nuova ricostruzione di carriera .

http://comitatonazionaleataitpexentilocali.files.wordpress.com/2012/01/domanda-ricostruzione-di-carriera.doc

Serve a tutti gli ATA ex EE.LL., che abbiano un vantaggio dal riconoscimento dell'anzianità effettiva: sia quelli che non hanno fatto causa; sia quelli che hanno tuttora la causa pendente; sia quelli che hanno avuto una sentenza definitiva negativa.

Non serve agli ATA (pochi) che sono stati favoriti dalla "temporizzazione" e a quelli (pochi) che hanno avuto una sentenza FAVOREVOLE passata in giudicato.

LA DEVE SPEDIRE ANCHE IL PERSONALE CHE E' ANDATO IN PENSIONE, ai fini della futura rivalutazione dell'assegno pensionistico sulla base dell'anzianità effettiva.

Ciò detto, comunichiamo altresì quanto segue:

a) il fatto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia rigettato il reclamo dello Stato Italiano avverso la Sentenza Agrati e che questa sia divenuta definitiva è senz'altro importante e positivo; ma la strada da fare è ancora molto lunga per gli ATA che hanno ancora cause in corso avanti i Tribunali,le Corti d'Appello o la Cassazione.

Infatti saranno i giudici italiani, in particolare la Cassazione, a dover decidere come applicare i principi di diritto stabiliti dalla sentenza Agrati e vi è la possibilità che la questione venga rinviata per la terza volta alla Corte Costituzionale.

Dobbiamo aspettarci delle non gradite sorprese.

b) per gli ATA che hanno subito una sentenza negativa passata in giudicato, dovrà essere studiata una eventuale azione di risarcimento dei danni per omessa applicazione della normativa comunitaria. La questione non è semplice, per diverse ragioni non esclusa quella del lungo tempo trascorso;

c) paradossalmente il personale ATA che non ha proposto alcun ricorso o non ha avuto sentenza di primo grado, per abbandono ed estinzione della causa, si trova nella possibilità di agire in giudizio grazie alle due sentenze favorevoli delle Corti europee.


Pertanto,dopo che avete trasmesso la nuova richiesta di ricostruzione e ricevute le cartoline di ricevimento,con la vostra documentazione (sentenze negative,decreto temporizzato emesso a suo tempo,cud 2000-cud 2001 lettera di interruzione prescrizione) contattate un avvocato di vostra fiducia.

Come Comitato Nazionale consigliamo a tutti quelli che lo vorranno gli avvocati vincitori in Europa che si sono resi disponibili a tutelare i colleghi da qualsiasi parte d’Italia

AVVOCATO ISACCO SULLAM
Corso di Porta Vittoria, 32 – 20122 Milano Tel. 02.55.19.37.59 – 02.55.18.55.58 – Fax 02.54.54.142 - E-Mail: avpop@tin.it

Zampieri Avv. Nicola
 P.za Statuto 25,36015 Schio (VI) Tel:0445528161-04455238 47-0445 52 89 07fax: 0445 50 33 96 Secondo Studio corso Palladio, 40 36100 Vicenza E-mail: zampieri@venetoavvocati.it

Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali
349/7293449 E-mail: vincenzoloverso@tiscali.it



lunedì 23 gennaio 2012

COMUNICATO DI VINCENZO LO VERSO

Vincenzo lo Verso* - "Cari colleghi/e, in servizio ed in quiescenza, vi informiamo che – dopo le note vittorie, definitive, per la nostra causa (sentenze Agrati e Scattolon) – c’è stata un’interrogazione parlamentare dell’on. Anita Di Giuseppe (IDV) al governo, che ha risposto tramite il sottosegretario all’Istruzione Elena Ugolini.


La risposta del governo, anche se non ostile in linea di principio, è la solita non-risposta, nel senso che non sanno che fare; si ritrovano fra le mani una patata bollente che scotta oramai da decenni e tocca a loro risolvere: si può – in linea di principio – anche comprenderli.

Nell’attesa che il confronto politico/sindacale riprenda vigore, e la pianti di fornire solo risposte da ignavi, è necessario porre in atto delle strategie per smuovere questa assurda situazione di stallo, nella quale una parte ha vinto e, quella che ha perso, si chiude a riccio.

Non si può fare orecchie da mercante di fronte a coloro che stanno rendendo denaro sonante allo Stato, mentre già si sa che quei soldi non erano dovuti: nemmeno, continuare per anni a ricevere uno stipendio non adeguato.

Perciò, la prima forma di lotta che desideriamo attuare è uno Sciopero Nazionale di tutto il personale transitato dagli enti locali ,una giornata da mettere in atto il           28 Marzo 2012 con presidio in P.za Montecitorio a Roma: sarà compito nostro e di tutti voi far circolare la notizia e cercare di giungere sui media, di qualsiasi tipo – dal blog al giornale on line, dalla piccola testata di provincia ai grandi giornali – e noi stiamo lavorando in tal senso.

Ci sembra inutile ricordarvi l’importanza di questo sacrificio: sono 12 anni che lottiamo. Forza: siamo quasi al fondo, ma serve ancora qualche sforzo!

Partecipiamo uniti e senza smagliature."

*Responsabile Comitato Nazionale Ata-itp ex enti locali
Vincenzo LO VERSO

AVVISO

Si richiama all´attenzione dei colleghi di contattare i vostri avvocati in quanto la legge di stabilità ha cambiato il procedimento civile (estinzione dei processi) bisogna presentare istanza di trattazione d´interesse del procedimento.Le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha sottoscritto il mandato, dichiara la persistenza dell´interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione del predetto avviso di cui al comma 1. 2. Il periodo di sei mesi di cui al comma 1 non si computa ai fini di cui all´articolo 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89.

vedi link
http://comitatonazionaleataitpexentilocali.wordpress.com/2012/01/21/misure-straordinarie-per-la-riduzione-del-contenzioso-civile-pendente-innanzi-alla-corte-di-cassazione-e-alle-corti-dappello-istanza-ex-art-26-della-legge-1832011-estinzione-dei-processi/














RISPOSTA GOVERNO INTERPELLANZA URGENTE 2/01291 ANITA DI GIUSEPPE IDV


Svolgimento di interpellanze urgenti.

(Problematiche relative al riconoscimento dell´anzianità di servizio dei lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) transitati dal comparto degli enti locali ai ruoli dello Stato - n. 2-01291)

PRESIDENTE. L´onorevole Di Giuseppe ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01291,
concernente problematiche relative al riconoscimento dell´anzianità di servizio dei lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e degli insegnanti tecnico-pratici (ITP) transitati dal comparto degli enti locali ai ruoli dello Stato (vedi l´allegato A - Interpellanze urgenti).

ANITA DI GIUSEPPE. Signor Presidente, la situazione che vado a rappresentare parte addirittura negli anni Settanta quando il personale ATA delle scuole superiori e gli insegnanti tecnico-pratici erano alle dipendenze delle province.
Pochi anni dopo le stesse province cominciarono ad assumere, per la scuola, anche personale di VI e di VII livello, con la definizione di assistenti tecnici ed insegnanti tecnico-pratici con orario settimanale di 36 ore.

C´è stato anche in seguito il riconoscimento da parte del TAR del ruolo docente ma le scuole non hanno previsto nell´organico di diritto i posti necessari proprio per questo inserimento nel ruolo.
È accaduto che con la legge n. 124 del 1999 oltre settantamila lavoratori ausiliari, tecnici e amministrativi e insegnanti tecnico-pratici sono transitati con effetto dal 1o gennaio del 2000 dal comparto enti locali, quindi le province, ai ruoli dello Stato.
Quindi con la legge n. 124 del 1999 avviene questo passaggio: dal comparto enti locali ai ruoli dello Stato.
La legge dice che a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici sia l´anzianità maturata presso l´ente locale di provenienza, in questo caso la provincia, sia il mantenimento della  sede in fase di prima occupazione e in presenza della relativa disponibilità di posto.
Fin qui possiamo dire, sottosegretario, che il cielo è sereno per questi lavoratori. Ma nel 2000 viene ribaltato tutto. Infatti, tutto quanto è stato definito dalla legge n. 124 del 1999 ad un tratto non è più valido, perché non è più valida l´anzianità di servizio a determinare lo stipendio, ma l´ultimo stipendio percepito in
provincia a determinare l´anzianità.
Purtroppo, personale con vent´anni di servizio prestato con serietà e competenza si vede trasferito in
una categoria inferiore.
Bisogna tener presente che secondo il meccanismo del codice civile il personale interessato sarebbe stato
trasferito con ogni diritto maturato.
Di conseguenza, gli interessati si sono attivati legalmente e ci sono state migliaia di ricorsi
presentati ai giudici del lavoro, i quali (non tutti ma in gran parte) hanno sentenziato a favore di questi lavoratori.
La vicenda è arrivata anche in Cassazione e la stessa Corte, dopo avere approfondito tale questione, ha concluso che la legge n. 124 del 1999 è preminente rispetto all´accordo del 2000 e dunque ha sentenziato che questi lavoratori in effetti hanno ragione.
A questo punto pare che il problema sia risolto, ma c´è di nuovo un «ma». Alla fine del 2005 il Governo Berlusconi inserisce nella legge finanziaria 2006 il comma 218 all´articolo 1. Esattamente, in base a quest´ultimo, il comma 2 dell´articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 si interpreta nel senso che il personale è inquadrato sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all´atto del trasferimento da un´ amministrazione all´altra con l´attribuzione stipendiale di un importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999.
È fatta salva l´esecuzione dei giudicati formatisi alla data in vigore della legge. Viene riproposto, quindi,
integralmente l´accordo del 2000, ignorato dalla Cassazione, con la nota dell´interpretazione autentica (è tutto dire quando si parla di interpretazione autentica).
Il Governo cioè pretende di dare un´interpretazione autentica ad una norma di sei anni prima.
Vorrei ricordare, sottosegretario, che la Corte europea dei diritti dell´uomo lo scorso 7 giugno ha sentenziato che l´applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, che può essere anche legittima, in linea di principio contrasta con l´articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto ad un processo equo.
Cosa dice chiaramente questa articolo della Convenzione? Non consente allo Stato di emanare leggi interpretative retroattive per ottenere sentenze favorevoli nei processi in cui l´amministrazione statale sia parte in causa.
Quindi la Corte europea dei diritti dell´uomo a tutti gli effetti ha affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio dell´equo processo e della parità delle armi nel processo stesso, proprio come è successo ai lavoratori ATA ex enti locali.
Quindi, gli esiti di questa fantasmagorica interpretazione autentica sono stati disastrosi dal punto di vista della tutela del diritto dei lavoratori. In particolare, si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità ed identico profilo professionale.
Poi c´è stato un danno economico che si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell´importo pensionistico, e questo è grave.
Molti dei lavoratori transitati nei ruoli dello Stato, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori.
Ebbene, con l´interpellanza urgente in esame noi dell´Italia dei Valori chiediamo quali siano le intenzioni del Governo in riferimento alla problematica che ho appena descritto e se il Governo non ritenga necessario intervenire abrogando il comma 218 dell´articolo 1 della legge n. 266 del 2005, che è l´unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ATA ex enti locali.
Infine, chiediamo se il Governo non ritenga utile predisporre un provvedimento di blocco della riscossione
delle somme dovute dai lavoratori in attesa di una risoluzione di tale questione, che è veramente datata, perché è partita negli anni Settanta.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l´istruzione, l´università e la ricerca, Elena Ugolini, ha facoltà di rispondere.

ELENA UGOLINI, Sottosegretario di Stato per l´istruzione, l´università e la ricerca. Signor Presidente, mi scusi, sono emozionata perché è la prima volta che vengo in aula. Mi scuso anche per il ritardo ma ero impegnata a Napoli, insieme ai Ministri Profumo e Barca, sul Piano di sviluppo del sud, con il Commissario europeo, quindi non sono riuscita ad arrivare prima.
Ho fatto di tutto per esserci perché capisco che è un punto importante e sensibile.
Il Governo ha più volte riferito in Parlamento sulla questione posta dall´onorevole interpellante relativa al personale ATA ed insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato a norma dell´articolo 8 della legge n. 124 del 1999.
Come è noto, le modalità di inquadramento del personale in questione nei ruoli statali hanno dato luogo ad una rilevantissima mole di contenzioso, derivante dalla diversa determinazione del trattamento economico prevista per il personale scolastico statale e per quello degli enti locali.
Le principali questioni sollevate in sede di contenzioso - in particolare per quello che concerne le peculiarità del contratto del comparto degli enti locali ed il raffronto con quello del comparto scuola - riguardavano: la disparità di trattamento, l´anzianità di servizio, i rapporti tra l´articolo 8 della legge n. 124 del 1999 e l´accordo collettivo del 20 luglio 2000, il trasferimento allo Stato «a costo zero», la presunta violazione dell´articolo 2112 del codice civile.
Poiché diverse decisioni della Corte di cassazione non avevano risolto tutte le questioni sollevate, si pervenne al convincimento che l´unico rimedio esperibile fosse rappresen tato da un intervento a carattere legislativo. Con l´articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006), il legislatore fornì l´interpretazione autentica dell´articolo 8 della legge n. 124 del 1999.
Detta norma prevede che il personale in argomento «è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all´atto del trasferimento, con l´attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell´inquadramento.
L´eventuale differenza tra l´importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l´esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge».

Parte della giurisprudenza, tuttavia, ha dubitato della legittimità costituzionale di tale norma interpretativa. Della questione, pertanto, è stata investita la Corte costituzionale che, con sentenza n. 234 del 2007, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

La questione medesima viene ora riproposta a seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell´uomo che ha censurato la norma di interpretazione autentica e ha ravvisato la violazione dell´ articolo 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali.

Va peraltro evidenziato che le modalità di inquadramento del personale trasferito dagli enti locali allo Stato, oltre che dalla Corte costituzionale, sono state esaminate anche dalla stessa Corte di giustizia europea per altre censure. I due alti consessi, nelle decisioni favorevoli all´amministrazione, non hanno rilevato alcuna violazione dell´articolo 6, comma 1, della Convenzione.

In considerazione di quanto sopra, il Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca, con relazione n. 6559 del 5 agosto 2011 inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell´economia e delle finanze, al Ministero degli affari esteri e all´Avvocatura generale dello Stato, ha richiesto di interporre appello alla Grande camera avverso la citata sentenza della Corte europea dei diritti dell´uomo del 7 giugno 2011.

La richiesta del Governo italiano di rinvio del caso presso la Grande camera non è stata accolta e la rappresentanza permanente d´Italia presso il Consiglio d´Europa ha invitato il Governo a presentare le proprie osservazioni sull´equa soddisfazione entro la data del 9 gennaio 2012, come stabilito dalla cancelleria della Corte europea.

Con note del 3 e del 4 gennaio 2012, il Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca ha dato riscontro a detta richiesta. Quindi, la richiesta è stata inviata da parte del Ministero alla cancelleria della Corte europea.

L´interpellante chiedeva quali siano le intenzioni del Governo in ordine alla necessità di intervenire abrogando il comma 218 dell´articolo 1 della legge n. 266 del 2005 e come ci si comporterà rispetto al possibile blocco delle riscossioni delle somme dovute dai lavoratori.

Ci sarà spazio per riprendere queste domande, che comportano ulteriori approfondimenti.

PRESIDENTE. L´ onorevole Di Giuseppe ha facoltà di replicare.

ANITA DI GIUSEPPE. Signor Presidente, signor sottosegretario, la ringrazio, non siamo completamente soddisfatti, però, lei ha terminato la sua replica dicendo che, comunque, la situazione sarà rivisitata.

Non ci preoccupiamo della sua emozione - è normale -, l´importante è che, poi, però, si arrivi a fatti concreti, perché è la concretezza che interessa.
Signor sottosegretario, è evidente che dopo tanta confusione, ricorsi, sentenze, bisogna assolutamente giungere ad una soluzione.

A nostro avviso occorrono due interventi, uno di natura giuridica e l´altro di natura economica, perché questi lavoratori hanno il diritto sacrosanto che venga loro riconosciuta un´anzianità per intero. Loro hanno veramente prestato il servizio e tutta questa situazione degli enti locali è stata causata proprio da quel comma 218.

Che cosa è successo? C´è stata una situazione altalenante con percorsi giuridici a volte positivi e a volte negativi. Esistono, infatti, sentenze positive, ma anche negative, che riguardano questa situazione e, inoltre, c´è chi è in attesa di ulteriori gradi di giudizio; purtroppo, per chi è andato in pensione si tratta di avere trattamenti che sono fra i più disparati.

Signor sottosegretario, capite anche voi che occorre assolutamente un intervento del Governo, anche perché negli anni a venire ci saranno altre sentenze, ma sicuramente altri ricorsi.

Le situazioni più difficili sono quelle dei lavoratori che hanno vinto un grado di giudizio,  si erano visti riconoscere degli stipendi aggiornarti ed anche gli arretrati, ma poi, a causa di questo comma 218, si sono visti richiedere addirittura le somme che avevano ricevuto.

A nostro avviso, la soluzione potrebbe essere questa che le suggeriamo: dopo aver provveduto a stilare un´anagrafe dei lavoratori transitati dagli enti locali allo Stato, basterebbe acquisire agli atti un certificato di servizio, rilasciato proprio dall´ente di provenienza, la provincia ma anche il comune, dal quale risulti la vita lavorativa di ciascun dipendente, anche differenziando il servizio prestato nella scuola da ciascun lavoratore da altri eventuali servizi svolti in profili professionali diversi, che potrebbero essere valutati anche in maniera diversa.

La soluzione c´è, signor sottosegretario, bisogna avere soltanto la volontà di cercarla e di trovarla. Credo che debba essere trovata una soluzione seria e equa a questa situazione per i lavoratori, anche quelli che ne hanno fatto richiesta; i lavoratori conoscono la difficile situazione economica che sta attraversando il nostro Paese, però non è neanche giusto che siano solo i lavoratori a pagarne sempre le conseguenze.
Questa categoria attende chiarezza dal 1999 ed è ora di farla questa agognata chiarezza. Credo che essi la meritino anche, poiché all´inizio ho già ricordato che questa situazione è partita dal 1970.





sabato 14 gennaio 2012

A TUTTO IL PERSONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI DELLA LOMBARDIA


A TUTTO IL PERSONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI DELLA LOMBARDIA

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ( Sentenza Agrati ) lo scorso 7 giugno ( definitiva dal 28  novembre 2011 ), ha sentenziato che l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio, contrasta con l’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo. La Corte di Giustizia Europea (Scattolon) ha stigmatizzato il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti invitando il giudice italiano a verificare se questo fosse avvenuto.


Tutto il personale ATA-ITP provenienti dagli EX ENTI LOCALI, sulla base delle sentenze sopra citate potranno riaprire tutti i casi di giudizio. Lo stato italiano, ancora una volta, è stato pesantemente bastonato dalle due sentenze europee che sono vincolanti per gli Stati Europei membri, il Governo italiano dovrà trovare una soluzione in tempi brevissimi!

Ci sono voluti i pronunciamenti della corte europea dei diritti dell’uomo e della corte di giustizia dell’Unione Europea ma alla fine, sembra, che la questione degli ATA e ITP si stia avviando verso una conclusione positiva.


Pertanto tutti i colleghi EE.LL. sono invitati a partecipare all'assemblea Regionale della Lombardia che si terranno nei giorni :

a) Il giorno 23 gennaio a MILANO presso I.T.C. " BESTA " - Aula magna -
    dalle  h.14.00 alle h.17.00 don  G.Calabria 16, 20132 – MILANO 
    fermata metro linea verde CIMIANO

b) Il giorno 30 gennaio a CREMA dalle h. 14,00 alle h.17.00 c/o I.T.C.
    " PACIOLI " - Via delle Grazie, 6 – 26013 Crema (Cremona)

Ordine del giorno: Vertenza ATA/ITP ex Enti Locali dopo sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Interverrà l’avv. Isacco Sullam di Milano per le spiegazioni sul prosieguo della vertenza e il prof. Paolo Latella Segretario Unicobas Scuola Lombardia
  
                                                     Responsabile Nazionale Unicobas ata ee.ll.
                                                               Vincenzo LO VERSO

Crema, 11 gennaio 2012



venerdì 6 gennaio 2012

ASSEMBLEE SINDACALI PERSONALE ATA / ITP EX EE.LL.


OGGETTO : Assemblee sindacali personale ATA / ITP transitato dagli Enti Locali.

Cari colleghi,questa mattina ho contattato l’avvocato Isacco Sullam e mi ha confermato la Sua presenza  alle assemblee in oggetto.
Quindi i giorni 23 gennaio  dalle h.14.00 alle h.17.00MILANO
e il 30 GennaioCREMA dalle h.14.00 alle h.17.00
ci illustrerà il prosieguo della nostra Vertenza ATA- ITP eell.

SAREBBE OPPORTUNO FIN D’ORA CHE I COLLEGHI LOMBARDI NON PRENDESSERO IMPEGNI PER TALI DATE E PARTECIPASSERO MASSICCIAMENTE.

Al rientro delle festività L’UNICOBAS Romana farà PERVENIRE a tutte le scuole l’assemblea in oggetto.
Si ricorda che tale Assemblea é al di fuori dall’orario di servizio e che il personale interessato che presta servizio nel pomeriggio dovrà NECESSARIAMENTE prendere permesso non retribuito.

a) Il giorno 23 gennaio  a MILANO   presso I.T.C. " BESTA " - Aula magna - dalle h.14.00 alle h.17.00  don G.Calabria 16, 20132 – MILANO  fermata metro linea verde CIMIANO

b) Il giorno 30 gennaio  a CREMA dalle h. 14,00 alle h.17.00 c/o I.T.C. " PACIOLI " - Via delle Grazie, 6 – 26013 Crema (Cremona)

Ordine del giorno: Vertenza ATA/ITP ex Enti Locali dopo sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo .

Interverrà l’Avv. Isacco Sullam di Milano per darci le spiegazioni sul  prosieguo della vertenza e il prof. Paolo Latella Responsabile della Lombardia Unicobas.

                                     Responsabile Nazionale Unicobas ATA EE.LL.
                                   Vincenzo LO VERSO

martedì 3 gennaio 2012

PER I COLLEGHI EX EE.LL. DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Cari colleghi, nonostante le recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea e della C.E.D.U. ( sentenza Scattolon  + altri e la sentenza definitiva AGRATI  + altri ) che riaprono in modo significativo l'opportunità di vedere riconosciuti i nostri diritti " SCIPPATI " dai vari Governi e Sindacati, ho rilevato una scarsa partecipazione a sostegno del neo costituito Comitato Nazionale ATA-ITP EX ENTI LOCALI, che si prefigge lo scopo di portare all'attenzione dell'opinione pubblica, dei politici e dei sindacati il nostro problema, che alla luce di quanto sentenziato dall'Europa, dovrà  trovare una soluzione per tutti, inoltre si prevede l'organizzazione di una manifestazione nazionale, che per produrre gli effetti dovuti dovrà essere molto partecipata.
Pertanto invito tutti voi, ad aderire al Comitato ed a provvedere al versamento a favore dell'Associazione di un contributo volontario in base alle proprie possibilità, al fine di mettere l' Associazione nelle condizioni economiche di poter affrontare le spese necessarie per l'attuazione delle iniziative sopra indicate. Considerate, che Vincenzo LO VERSO, gli avvocati SULLAM e ZAMPIERI, TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (BRUNACCINI-BOERIO-RUSSO D.-PALMIERI -PRAGLIOLA-CASTALDI- RUSSO G. - BRUSCIANO-ESPOSITO E PERFETTO) mettono a disposizione di tutti noi il loro tempo, per raggiungere  quegli obiettivi a cui ognuno di noi aspira.
Mi pare del tutto superfluo, precisarvi che l'associazione non ha scopo di lucro.

Vi comunico il numero di conto corrente:

Numero di conto corrente postale : 001002441929

COORDINATE IBAN :

IT 06 F 07601 14900 001002441929

AL FINE DI FRUIRE DI UN CONTINUO AGGIORNAMENTO SULL'EVOLVERSI DELLA QUESTIONE COLLEGARSI AI SEGUENTI LINK:

http://angolo-ata.blogspot.com/

http://blog.libero.it/entilocali/

https://www.facebook.com/groups/ataitpexentilocali/

Roberto De Cristofaro.

lunedì 2 gennaio 2012

CONTO CORRENTE POSTALE DEL COMITATO NAZIONALE ATA-ITP EX ENTI LOCALI

Si rende noto  il numero di c.c.p. e le coordinate iban dove versare il proprio contributo. 
L'Atto Costitutivo  del Comitato ATA-ITP ex enti locali regolarmente registrato è disponibile sul blog.

Numero di conto corrente postale :  001002441929

COORDINATE IBAN :
IT 06 F 07601 14900 001002441929

La sottoscrizione è libera in base alle proprie disponibilità, quindi bisognerà nelle scuole delle nostre provincie sensibilizzare i colleghi attualmente in servizio e i pensionati e raccogliere i fondi necessari per il raggiungimento degli obbiettivi quali ,pubblicazioni di articoli sui mass media a pagamento..ecc. si parte dal presupposto che tutti noi siamo invitati a coinvolgere più  COLLEGHI POSSIBILI



domenica 1 gennaio 2012

ATTO COSTITUTIVO COMITATO NAZIONALE ATA/ITP EX ENTI LOCALI

ART. 1
COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E’ costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’associazione denominata “PERSONALE ATA-ITP EX EE.LL. TRANSITATO ALLO STATO CON DECORRENZA 01101/2000” con sede provvisoria in Aversa (Ce) Piazza Bernini, 41 e/o Sig. ra Palmieri Vincenza Rita.

L’Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art. 3. L’Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa” o l’acronimo onlus.

L’Associazione svolge la propria attività in ambito nazionale.

ART. 2
DURATA

L’ Associazione svolgerà la propria attività per la durata di 2 anni e fino al 31/1 2/201 3.
Trascorso tale termine l’assemblea straordinaria dei soci potrà, tuttavia, prorogare la durata (oppure “L’Associazione ha durata illimitata”).

ART. 3
SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’ Associazione si propone di ottenere da parte del MIUR Comparto Scuola il totale riconoscimento dell’anzianità di servizio del personale ATA ex dipendenti degli Enti Locali e transitato allo Stato per effetto della Legge 124/99.
L’associazione per il raggiungimento dei suoi scopi metterà in campo ogni iniziativa utile a ta fine quale:
-pubblicazione di bollettini e di articoli su quotidiani, riviste etc;
-diffusione tramite la rete Web quali blog, etc;
-organizzazione di riunioni, assemblee, convegni, dibattiti, etc..
Quanto sopra al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, i rappresentanti politici e sindacali circa l’ingiustizia e la discriminazione operata nei confronti degli iscritti all’Associazione e del personale tutto fatto oggetto dell’applicazione della legge 124/99;

ART. 4
I SOCI

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne
condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
I soci si dividono in:
1) soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione;
2) soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;
3) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti ditale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione;
Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.

ART. 5
MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI

dello scadere dell’anno in corso (vedi ad. 24z cc.). L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea:
1) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
4) per indegnità;
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota annuale associativa per 2 anni. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi ad. 24 c.c.).

ART. 7
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia;
Tutti i soci sono tenuti:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
4) a versare la quota associativa annuale;

ART. 8
ORGANI DELLASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Consiglio direttivo;
3) il Presidente dell’Associazione;
4) Il Vice-presidente;
5) lI Segretario-economo;
6) Il Collegio dei revisori dei conti;
7) Il Collegio dei probiviri (organo eventuale);
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 9
ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 10
L’Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
2) sullo scioglimento dell’Associazione.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 5 giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi 2 ( ridotti a i n caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno IO giorni prima della data dell’Assemblea.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 11
VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 211 c.c.).

ART. 12
VOTAZIONI

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e I voto favorevole di tutti i presenti (vedi ad. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi ad. 211 c.c.).

ART. 13
VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del
Segretario-economo e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede.

ART. 14
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. Esso è formato da 5 membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.Nell’impossibilità di attuare detta modalità
soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno un terzo dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica, Il consigliere decaduto non è/è immediatamente rieleggibile.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.

ART. 15
IL PRESIDENTE

lI Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. li Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16
I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
1) il libro dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
5) il libro giornale della contabilità sociale;
6) il libro dell’ inventano;
Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario economo in ogni pagina.

ART. 17
IL VICE PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 18
IL SEGRETARIO-ECONOMO

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi. membri del Collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell’Associazione, e fra Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

ART. 20
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall’Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all’operato del segretario-economo.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea.
Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un’apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all’Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d’anno.

ART. 21
GRATUITA’ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall’Assemblea.

ART. 22
PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività , ed è costituito:
1) da beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
2) dai contributi dei propri soci;
3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall’ Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
L’Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 23
ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale decorre dal i gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea (vedi ad. 20 c.c.).
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 30 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.