mercoledì 26 ottobre 2011

PERSONALE EX EE. LL. - NOTA SNALS -

Il Segretario Generale, al fine di porre in essere ogni azione utile per addivenire alla soluzione per il personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato, giuste Sentenze della Corte Europea dei diritti umani del 7/6/2011 e della Corte di Giustizia Europea del 6/9/2011 (inserite in area riservata), ha inoltrato agli organi competenti la nota che di seguito riportiamo.


Roma, 25 ottobre 2011


prot. 324 -Segr/MPN/DON/ott25


Al Ministro dell'Istruzione Università e della Ricerca
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente della Camera dei Deputati
Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Camera e Senato
LORO SEDI


Oggetto: Attuazione delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani del 7/6/2011 e della Corte di Giustizia Europea del 6/9/2011.


Con la presente, si fa seguito alla nostra precedente richiesta del 23/6 u.s., con la quale si chiedeva un incontro urgente al fine di addivenire alla giusta soluzione per il personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato, a seguito della pronuncia in senso favorevole, in data 7/6/2011, della Corte Europea che ha accolto il ricorso proposto da alcuni lavoratori appartenenti al personale ATA della scuola, transitati dagli Enti Locali allo Stato a norma della L. n. 124/99, che avevano lamentato la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU).


Il 6/9 u.s. anche la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata favorevolmente sul ricorso proposto da un altro gruppo di lavoratori ATA, (amministrativi, tecnici ed ausiliari), che si trovavano nelle stesse condizioni.


Considerato che le suddette Sentenze hanno:
- accertato che lo Stato italiano, con la cosiddetta legge di interpretazione autentica (legge finanziaria 2006) che ha interpretato l'art. 8 della L. n. 124/99 nel senso di non riconoscere l'intera anzianità pregressa maturata presso l'Ente di provenienza, ha violato i diritti degli interessati;


- affermato che le autorità italiane non potevano emanare una legge retroattiva in corso di causa in contrasto con l'art. 6 della Convenzione europea, che invece garantisce il diritto al giusto processo;
con la presente si sollecita il predetto incontro al fine di addivenire alla giusta soluzione per gli interessati anche in considerazione del fatto che la Suprema Corte di Cassazione ha modificato il proprio orientamento con la sentenza n. 21441 del 17/10 u.s..


In attesa di un cortese e celere cenno di riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


Il Segretario Generale
(Marco Paolo Nigi)

lunedì 24 ottobre 2011

SENTENZA DELLA CASSAZIONE 12 OTTOBRE 2011 -

Sentenza della Cassazione, depositata il 12 ottobre scorso successiva alle sentenze "europee"

venerdì 7 ottobre 2011

LA SEGRETERIA DELLO SNALS RISPONDE AL COMITATO





LACONICA RISPOSTA DELLO SNALS ALLE SOLLECITAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE  TRAMITE  VINCENZO LO VERSO.

mercoledì 5 ottobre 2011

QUESITO ALL' AVV. SULLAM

Quesito al nostro Avvocato sui tempi tecnici ricorso CEDU sulla sentenza Agrati del Governo Italiano


Egregio Signor Loverso,
rispondo alla Sua domanda sulla questione del termine entro il quale la "Grande Camera" della CEDU deve esaminare il reclamo.


La procedura, regolata dall'art. 43 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è dell'art. 73 del Regolamento di procedura, è la seguente:
Se una delle parti in causa chiede che il caso sia rinviato dinnanzi alla "Grande Camera" l'istanza deve
essere relativa a "gravi problemi di interpretazione o dell'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o comunque a una importante questione di carattere generale".


L'istanza /cioè nel nostro caso il reclamo presentato dallo Stato italiano viene esaminata preventivamente da un Collegio di 5 Giudici della "Grande Camera" sulla base della documentazione e degli atti depositati dalle parti davanti alla Sezione che aveva pronunciato la sentenza (nel nostro caso la II Sezione).


Il Collegio accoglie il relcamo solo se ritiene l'esistenza di una "questione grave" sulla quale debba pronunciarsi la "Grande Camera" con una nuova sentenza. Se il Collegio non ritiene che la "questione grave" esista, rigetta il reclamo, senxza motivare la propria decisione e la sentenza della Sezione diventa definitiva.


Non esiste, tuttavia, un termine per la pronuncia del Collegio di 5 Giudici..

Ciò detto, se questo Collegio dovesse accogliere l'istanza dello Stato italiano, la causa verrà da me discussa in pubblica udienza davanti alla Grande Chambre.


Cordiali saluti.
Avv. Isacco Sullam