giovedì 30 giugno 2011

LETTERA SNALS AL GOVERNO

Il Segretario Generale, al fine di porre in essere ogni azione utile per addivenire alla soluzione per il personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato, giusta sentenza della Corte Europea dei diritti umani del 7/6 u.s., ha inoltrato agli organi competenti la nota che di seguito riportiamo.
Al Ministro dell´Istruzione Università e della Ricerca
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente del SenatoAl Presidente della Camera dei Deputati
Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Camera e Senato
LORO SEDI
Oggetto: Attuazione della Sentenza della Corte Europea dei diritti umani del 7/6/2011.
Come è noto, la Corte Europea si è pronunciata in senso favorevole, accogliendo il ricorso proposto da alcuni lavoratori appartenenti al personale ATA della scuola, transitati dagli Enti Locali allo Stato a norma della Legge n. 124/99, che avevano lamentato la violazione dell´art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell´Uomo (CEDU).In buona sostanza, è stato accertato dalla Corte che lo Stato italiano - con la c.d. legge di interpretazione autentica (Legge Finanziaria del 2006) che ha interpretato l´art. 8 della Legge n. 124/1999 nel senso di non riconoscere l´intera anzianità pregressa maturata presso l´ente di provenienza - ha violato i diritti dei lavoratori Ata, amministrativi, tecnici e ausiliari.I giudici di Strasburgo hanno accolto il ricorso di centoventotto dipendenti Ata, affermando che le autorità italiane non potevano emanare una legge retroattiva in corso di causa in contrasto con l´articolo 6 della Convenzione Europea, che invece garantisce il diritto al giusto processo.Secondo la Corte Europea dei Diritti dell´Uomo, la manovra del governo era stata varata per salvaguardare le casse dello Stato, minacciate dai numerosi ricorsi vinti da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
La sentenza diverrà definitiva tra tre mesi, nel frattempo la Corte di Strasburgo ha invitato le parti a trovare un accordo, piuttosto che stabilire un risarcimento per i ricorrenti.Con la presente si richiede di porre in essere ogni azione utile per addivenire alla giusta soluzione per gli interessati.
In attesa di un cortese e celere riscontro si coglie l´occasione per porgere distinti saluti.
Il Segretario Generale(Marco Paolo Nigi)

lunedì 27 giugno 2011

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

UNICOBAS:INTERROGAZIONE ATA EX EELL

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

De Pasquale, Ghizzoni (PD) - Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Per sapere - premesso che:

Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (in sigla Ata) delle scuole che lavorava alle dipendenze degli Enti locali passò alle dipendenze dello Stato per effetto della legge 124/99. Il passaggio garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l’inquadramento nelle qualifiche corrispondenti.
Un accordo tra Aran e sindacati (stipulato nel luglio 2000) regolò l’inquadramento di questo personale nei nuovi profili statali (Ccnl scuola). Ma l’amministrazione non volle riconoscere le anzianità maturate alle dipendenze degli Enti Locali.
Come era prevedibile partirono i ricorsi. I giudici del lavoro, le Corti d’Appello e la Corte di Cassazione diedero ragione ai lavoratori ricorrenti nella quasi totalità dei casi. Nel 2005, 5 anni dopo il trasferimento dei lavoratori e dopo una giurisprudenza della Suprema Corte a loro favore, la legge finanziaria 2006 (266/05), al comma 218, fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 8 della legge 124/99 che, con effetto retroattivo, nega il riconoscimento delle anzianità maturate, annullando di fatto gli effetti delle sentenze favorevoli ai lavoratori.
Nel 2007 la Corte Costituzionale ha ravvisato la legittimità del sopra menzionato comma 218.
In conseguenza della nuova legge, la Cassazione, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori.
Con una sentenza emessa il 7 giugno u.s. la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge 266/05 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l’articolo 6, comma 1 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare in essi “un legittimo affidamento”, l’aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell’ingerenza della legge nella giurisprudenza.
Si tratta quindi di una vicenda lunga 12 anni che riguarda moltissimi lavoratori della scuola che hanno subito un’ingiustizia per cui la Corte europea dei diritti umani ha pochi giorni fa condannato l’Italia, imponendole di trovare una soluzione.
Già a suo tempo la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) aveva indicato una strada per sanare questa grave ingiustizia, un percorso che oggi andrebbe ripreso in considerazione: lo stanziamento di fondi ad hoc per trovare una soluzione per il riconoscimento delle anzianità del personale transitato dagli EE.LL.
Ora, poiché le sentenze della Corte sono vincolanti per gli Stati, il Governo italiano dovrà trovare in brevissimo tempo una soluzione.
:-
Si chiede di conoscere, prima di tutto quale sia il numero di dipendenti interessati dalla problematica indicata nelle premesse e quali le loro anzianità, dati che, all’interrogante, risultano già in possesso di questo Ministero a seguito di una rilevazione/monitoraggio effettuata dallo Stesso.
Si chiede di conoscere inoltre in che modo il Ministro intenda dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti umani, anche al fine di sanare questa macroscopica ingiustizia subita da migliaia di lavoratori della scuola, ingiustizia , per porre fine alla quale, il Partito Democratico ha, nel corso dei te anni trascorsi, presentato numerosi ordini del giorno, oltre naturalmente a numerose proposte emendative ad altrettanto numerosi provvedimenti di legge che questo Governo ha sempre respinto, ordini del giorno regolarmente accolti dal Governo ma ai quali non è stata mai data attuazione.

venerdì 24 giugno 2011

MAIL DI ENZO LO VERSO AI COLLEGHI

Per opportuna conoscenza invio in allegato sentenza della corte di giustizia dei diritti dell'uomo da allegare nei gradi di giudizio in corso.
Troverete anche le considerazioni dell'avvocato Sullam di Milano che cura i nostri interessi.
Se leggete le considerazioni scopriamo che tanti nostri colleghi nonostante la sentenza europea (che diventerà ESECUTIVA AL 7 SETTEMBRE 2011) NON ci sarà più nulla da fare se non ci sarà UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE ITALIANO.
Ora credo che sia giunto il momento di farci risentire (Come poi ci consiglia l'avvocato nel 'ultimo capoverso) cito testualmente :Per ottenere un risultato su questo terreno, è indispensabile l’organizzazione e la mobilitazione diretta dei lavoratori ATA ex EE.LL.
Quindi chiedo a tutti di fare delle pressioni ai nostri sindacati chiedendo subito a settembre delle assemblee ed dare la nostra adesione come
COMITATO NAZIONALE
ad intraprendere di nuovo delle forme di lotta.
Il gruppo esistente di facebook del Comitato Nazionale


https://www.facebook.com/group.php?gid=51684511965&ref=mf

ha effettuato un sondaggio (ancora aperto ) che indica chiaramente di intraprendere una forte mobilitazione questo autunno supportando i Sindacati per risolvere la nostra situazione con una nostra piccola delegazione alle trattative .(almeno spero)
Invito a chi non lo avesse ancora fatto d’aderire al gruppo privato nato su face book per scambiarsi opinioni,documenti e per organizzare al meglio la protesta.
Resta inteso che i nostri 2 blog daranno sempre un grande supporto d’informazioni a tutti i colleghi che purtroppo non riusciamo ad arrivare.
(PS= carlo e tre volte che ti chiamo hai cambiato numero o sei passato a miglior vita?....scherzo ne....)

enzo
Blog : http://blog.libero.it/entilocali/


Blog : http://angolo-ata.blogspot.com/

dichiarazione flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/ata-ex-enti-locali-la-corte-
europea-condanna-l-italia.flc

UIL : http://www.uil.it/uilscuola/node/1412

Snals
http://www.snals.it/Page.asp?Doc=Comunicato%20Az_2%20_del%2016_6_11_.pdf&Classe=collUnSpread&Articolo=7&Tab=1

ANCHE LA UIL DICE LA SUA

Sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo PERSONALE ATA EX EE.LL.
La Uil attiva l’ufficio legale e conferma l’impegno per una soluzione contrattuale

Da fonti giornalistiche apprendiamo che la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo con sentenza del 7 giugno 2011 ha condannato l’Italia per violazione degli articoli 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione l'Italia per il mancato riconoscimento, ai fini retributivi, dell'anzianità maturata dal personale Ata trasferito dagli enti locali allo Stato, con la legge 124 del 1999. La Corte ha invitato le parti a trovare una soluzione transattiva sul risarcimento del danno spettante ai lavoratori, rinviando la sentenza definitiva, in mancanza di accordi, ad altra udienza. Questo pronunciamento, dunque, non avrà effetti immediati, considerato che rinvia la soluzione ad una eventuale intesa tra le parti.
La Uil Scuola
- Segue attentamente, attraverso l'Ufficio Legane Nazionale la questione per valutare eventuali margini di intervento giurisdizionale.- Conferma il proprio impegno per una soluzione contrattuale
La vicenda dell’inquadramento del personale scolastico transitato dagli Enti Locali per effetto della legge 124 del 1999, si è sviluppata negli anni in diverse fasi. Questo personale che dipendeva da Comuni e Province è passato dagli enti di provenienza alle dipendenze dello Sato, continuando a svolgere le medesime mansioni, spesso nei medesimi luoghi di lavoro. La legge prevedeva un primo inquadramento con lo stipendio in godimento e successivamente una ricostruzione di carriera, che l’amministrazione ha sempre effettuato, per contenere la spesa, in modo sfavorevole nei confronti dei transitati. Questo atteggiamento ha prodotto un contenzioso colossale. All’inizio le sentenze dei giudici confermate dalla Cassazione hanno riconosciuto ai ricorrenti tutta l’anzianità pregressa maturata prima del passaggio allo Stato. Poi la legge finanziaria 2006, della quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità, ha stabilito che l’art. 8 della legge 124 del 1999 deve essere interpretato nel senso che al personale Ata ed Itp proveniente dagli Enti Locali l’anzianità nei ruoli dello Stato è riconosciuta in riferimento al “maturato economico”. Dunque la questione, chiusa dal punto di vista giurisdizionale, resta irrisolta per i lavoratori coinvolti che protestano a ragione, non vedendo vie di uscita.
Attraverso l’azione sindacale siamo riusciti ad ottenere un riscontro in un ordine del giorno della finanziaria 2008, che rinvia la soluzione alla contrattazione. Nel nostro documento del 30 giugno 2009 che traccia linee rivendicative per l’apertura del negoziato contrattuale del Personale della Scuola, indirizzato all’Aran ed ai Ministri Gelmini e Brunetta abbiamo posto, come nodo problematico, la questione dell’inquadramento economico del personale ex Enti Locali. Il pronunciamento definitivo della Corte di Giustizia Europea potrebbe rappresentare l’elemento per indurre il Governo, la politica e la contrattazione ad affrontare e risolvere questa complicata vicenda.

mercoledì 22 giugno 2011

ASSEMBLEA

DAL BLOG


Post n°813 pubblicato il 22 Giugno 2011 da exentilocali



ASSEMBLEA PER TUTTO IL PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI LOCALI
PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO DI ERBA (CO)
VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA' 18
IL GIORNO 29 GIUGNO 2011
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE ALLE 11.00
INDETTA DALLA UIL SCUOLA DI COMO
O.D.G.
PROSPETTIVE PER LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA
PIU' SIAMO MEGLIO E'

NOTA ESPLICATIVA DELL' AVV. SULLAM DOPO STRASBURGO































giovedì 16 giugno 2011

FORSE SI SONO SVEGLIATI

COLLEGATEVI AL SEGUENTE LINK :

http://www.flcgil.it/scuola/ata/ata-ex-enti-locali-la-corte-europea-condanna-l-italia.flc

PRECISAZIONE

ATTUALMENTE POSSONO CONTATTARE L'AVV. SULLAM SOLO I COLLEGHI CHE HANNO UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE NEGATIVA E STANNO SCADENDO I TERMINI PER ADIRE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

COSA FARE ?

Il collega Vincenzo LO VERSO ha avuto un contatto telefonico con l'avv. SULLAM il quale si è impegnato a fornire un suo commento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
In attesa dei chiarimenti dell'avv. Sullam i colleghi che hanno necessità di prospettare con una certa urgenza la propria situazione possono contattare l'avvocato al seguente indirizzo di posta elettronica :
avpop@tin.it

oppure al seguente numero di fax 02/5454142

telefono ufficio 02/55193759 - 0255185558

Al fine di consentire al legale di valutare correttamente la singola situazione , è opportuno impostare la richiesta secondo lo schema sottoindicato :

Egr. Avvocato Le invio i dati da Lei richiesti in merito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell´Uomo riguardante i dipendenti ATA EX EE.LL.
Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita:
Qualifica :
Sede di lavoro:
Attuale situazione della vertenza : ( es. 1° grado - 2° grado - Cassazione - passata in giudicato )
E-mail:
Resto in attesa di Sue disposizioni e indicazioni sul da farsi.
Firma:

martedì 14 giugno 2011

LA VOCE DEL SILENZIO

Cari colleghi,
vi stupite del silenzio totale di CGIL-CISL-UIL sulla sentenza della CEDU relativa alla nostra vicenda? Bisogna darsi da fare per fargli arrivare l'informazione? Ma dove vivete? Questi signori hanno bloccato i ricorsi su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto si sono guardati ben bene dal far arrivare a Strasburgo la legalizzazione delle loro malefatte.
Chissà quanti accidenti sono arrivati all'avv. Sullam e alla dr.ssa Margherita Bortolaso del Tribunale di Venezia (un grazie di cuore ad entrambi e un abbraccio particolare a questa donna che, per un valore che si chiama giustizia, ha sfidato Corte di Cassazione, Corte Costituzionale, mettendo in gioco credibilità e carriera e attirandosi magari qualche ritorsione). Vi ricordate la nota unitaria in cui CGIL-CISL-UIL dichiaravano che la vertenza legale era chiusa e che non c'erano gli elementi per portare la vicenda davanti alla Corte di Giustizia Europea, visto che la legge interpretativa garantiva in ogni caso i livelli retributivi già raggiunti? Hanno firmato l'ultimo contratto senza rivedere la nostra posizione, come era previsto da espressa disposizione normativa. Infatti la Legge 24/12/07 n. 244, Finanziaria 2008, al comma 147 prevedeva che "... in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008/09 fosse esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124".
In Italia le Leggi vengono scritte per non essere rispettate. Si rispettano solo quelle che piacciono ai burattinai e i burattini ballano il ballo che viene indotto dai fili e purtroppo gli spettatori non hanno neanche la dignità di andarsene quando lo spettacolo diventa umiliante e osceno.
Abbiamo dovuto rivolgerci all'Europa perchè i nostri giudici non si sono accorti che era un'assurdità, a distanza di 6 anni, l'interpretazione di una Legge, fatta da un altro Governo e da un altro Parlamento, stravolta nella lettera e nella sostanza, dopo ripetute sentenze della Cassazione. In Corte Costituzionale il relatore sulla nostra vicenda era il giudice Tesauro (ricordate le intercettazioni telefoniche con i membri della Cricca e gli aggiustamenti dei processi?). Anche nel nostro caso ha aggiustato il processo alla Cricca dei sindacati e dei vari governi di centro-destra e di centro-sinistra che si sono succeduti in questi 11 anni .

Rosella Arditi

ITALIA OGGI



giovedì 9 giugno 2011

COMUNICAZIONE DELL'AVV. SULLAM

Egregio Signor Lo Verso, avrà senz'altro saputo della vittoria a Strasburgo nella causa Agrati.Le scriverò una lettera, per informare gli Ata degli sviluppi della vicenda, che ovviamente non è terminata.Dovrà poi farmi il piacere di inserirla nei vari blog ata.
Cordiali saluti, avv. Isacco Sullam
https://www.facebook.com/group.php?gid=51684511965&ref=mf

VALUTAZIONI

VALUTAZIONI
Post n°803 pubblicato il 09 Giugno 2011 da exentilocali

VERTENZA ATA EX EE.LL.
Causa Agrati e altri contro l’Italia
Sentenza del 7 giugno 2011
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=27&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionid=72004827&skin=hudoc-en
Un nuovo capitolo nell’annosa vertenza del personale Ata.
Per la Corte Europea di Strasburgo, l’Italia è colpevole di violazione dei diritti dell’uomo, non avendo rispettato l’art.6 della Convenzione, che prevede il diritto ad un equo processo.
Davvero una figuraccia dello stato italiano di fronte alla comunità internazionale.
Di seguito, alcuni passi della sentenza ( il testo reperibile è in francese).
“La Corte ritiene che il fine invocato dal Governo italiano, vale a dire la necessità di colmare un vuoto giuridico ed eliminare le disparità di trattamento tra i dipendenti, mirava in realtà a preservare il solo interesse economico dello Stato” .
“Nessuno degli argomenti proposti dal Governo convince dunque la Corte della legittimità e proporzionalità dell’ingerenza. Pertanto, l’intervento legislativo che ha risolto definitivamente, in maniera retroattiva, la questione “NON ERA GIUSTIFICATO DA IMPERATIVI MOTIVI D’INTERESSE GENERALE”.
Bacchettate dunque sia alla Corte di Cassazione che alla Corte Costituzionale che - sulla base di tale motivazione -avevano ritenuto legittima la norma di “interpretazione autentica” con la quale lo Stato italiano era intervenuto per risolvere a proprio favore una vertenza riguardante migliaia di dipendenti Ata, vittoriosi nei vari gradi di giudizio.
Con una sentenza che aveva suscitato non poche perplessità, la Corte Costituzionale era arrivata ad equiparare il passaggio del personale Ata dagli EE.LL. allo Stato ad un evento epocale quale il crollo del muro di Berlino.
A migliaia di dipendenti sono state inviate richieste di restituzione di decine di migliaia di euro, oltre a un secco taglio della retribuzione.
C’è un Giudice a Berlino, o forse a Strasburgo.
Avvocato Francesco Orecchioni

mercoledì 8 giugno 2011

RICHIESTA INTERVENTO DELL.AVV. ISACCO SULLAM

Si chiede cortesemente all' Avv. Sullam, di esprimere un proprio parere in merito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, che condanna l'Italia per aver violato i diritti del personale ATA e ITP ex EE. LL. della scuola con la Finanziaria 2006 e quali ricorrenti potranno beneficiare delle positive ricadute della suddetta sentenza.
Cordiali saluti. Roberto De Cristofaro.

CONDANNA PER L'ITALIA : CON LA FINANZIARIA 2006 VIOLATI I DIRITTI DEL PERSONALE ATA DELLA SCUOLA

IL SOLE 24 ORE
Condanna per l'Italia: con la Finanziaria 2006 violati i diritti del personale Ata della scuola
di Patrizia Maciocchi
La legge finanziaria del 2006 ha violato i diritti dei lavoratori Ata, amministrativi, tecnici e ausiliari della scuola. La Corte dei diritti dell'Uomo condanna l'Italia per il mancato riconoscimento, ai fini retributivi dell'anzianità maturata dal personale Ata trasferito, con la legge 124 del 1999, dagli enti locali allo Stato. L'articolo 8 delle norme urgenti sul personale scolastico prevedeva che, nel passaggio, i dipendenti conservassero l'anzianità maturata nell'ente di provenienza. La "toppa" della Finanziaria 2006 Una disposizione che, oltre a incidere non poco sulla cassa dello Stato, creava, secondo il Governo, una differenza di trattamento, a parità di funzioni, con il personale ministeriale. Per arginare le sentenze con cui la Cassazione aveva accolto i ricorsi dei lavoratori che si erano visti negare il diritto al riconoscimento, l'Esecutivo era corso ai ripari con la legge finanziaria 266/2005. La Manovra forniva un'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 124/1999 in base alla quale l'integrazione nell'organico della nuova amministrazione andava fatto tenendo conto del trattamento salariale globale all'atto del trasferimento. Si facevano salvi i diritti acquisiti La "toppa" faceva salvi i diritti acquisiti grazie alle sentenze passate in giudicato, sulle quali la norma non poteva intervenire retroattivamente, ma era in grado di arginare i futuri ricorsi e invertire l'esito di quelli in procinto di essere esaminati dalla Suprema Corte. È stata questa la sorte dei 128 dipendenti della provincia di Milano e Novara che, incassato - per "l'effetto Finanziaria" - il parere negativo della Cassazione, si sono rivolti a Strasburgo, vincendo il ricorso.La violazione contestata Secondo la Cedu l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio è, nel caso esaminato, in contrasto con l'articolo 6 della Convenzione sul diritto a un giusto processo. La "correzione in corsa" messa in atto con la Finanziaria era, infatti, intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali interni di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori "migranti" creando così un "legittimo affidamento" sulla possibilità di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione.Il vero scopo della Manovra secondo Strasburgo Scettici i giudici di Strasburgo anche sul vero scopo della manovra, che, a loro avviso, non era quello di colmare la lacuna legislativa per evitare una disparità di trattamento tra impiegati, ma era in realtà quello di salvaguardare l'interesse finanziario dello Stato minacciato dai ricorsi pendenti. La Cedu trova dunque che l'ingerenza sui diritti dei lavoratori sia stata sproporzionata rispetto all'interesse generale invocato da Roma. Il parere diverso della Consulta Di parere diverso la Corte Costituzionale che, con le sentenze 234 del 2007 e 311 del 2009, aveva giudicato legittimo l'intervento dell'Esecutivo, considerando la retroattività in linea con la Convenzione. 7 giugno 2011