sabato 23 aprile 2011

COMMENTO ALLE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

Abbiamo fatto leggere ad un'avvocato il quale ci ha fatto pervenire queste considerazioni.......IL LINK sopra non è una sentenza, ma sono le conclusioni dell'Avvocato Generale (l'equivalente del Procuratore Generale nelle cause di Cassazione no...strane). La sentenza verrà emessa dopo, e probabilmente le farà proprie. Sono negative dal punto di vista dei lavoratori ATA: il paragrafo 95 afferma che la Direttiva Europea non impedisce l'adozione del criterio del maturato economico. I paragrafi successivi (96-103) sostengono che l'equiparazone tra vecchi e nuovi lavoratori è "auspicabile" ma non obbligatoria.
N.B. Questi paragrafi citano una giurisprudenza più positiva ai lavoratori, però respinta dall'Avv. Generale.
Il par. 141 afferma che la legge retroattiva può essere in sostanza legittima, se il Giudice del singolo Stato accerta che lo scopo della legge era quella di garantire la neutralità del bilancio.
Sullam non mi ha fatto sapere nulla l'avvocato in questione è il legale di Maria Pia Bonanni. Enzo.

giovedì 21 aprile 2011

COMMENTO DI ARISTIDE G.

Ho letto la risposta di A.B. su angolo ata... Si parla di evidenti ragioni economiche, ma mai dimostrate... con il passaggio, che nessuno ha chiesto, si sono annullati incentivi che rendevano sopportabile la differenza di stipendio tra provincia e stato. Ricordo che le improvvide o> incaute sentenze di primo grado, sono state convalidate anche in cassazione e le somme percepite sino al 2006 erano secondo la legge. Certo che un contenzioso tra bidelli e coloro che fanno le leggi non poteva che finire così ! Diventa molto difficile sostenere che sia giusto... Comunque ringrazio tutti per consentirmi di restituire somme secondo me giustamente percepite sino al 2005 in 19 anni di pensione appena sufficiente per vivere... 37 anni di lavoro in liceo scientifico.... calpestati da un emendamento..

mercoledì 13 aprile 2011

DAL BLOG DEGLI ATA E ITP EX ENTI LOCALI

Post n°796 pubblicato il 11 Aprile 2011 da http://blog.libero.it/entilocali/ CON ALCUNI COLLEGHI AVEVAMO AVUTO CONTATTI CON IL CONSIGLIERE REGIONALE DELLA LOMBARDIA RINALDIN, CI AVEVA ASSICURATO CHE AVREBBE RIPORTATO AL MINISTRO GELMINI IL NOSTRO PROBLEMA E COSI' HA FATTO PURTROPPO LA RISPOSTA E' SCRITTA QUI SOTTO E IN SINTESI DICE CHE "AVETE RAGIONE MA NON CI SONO I SOLDI", QUESTO L'AVEVAMO SEMPRE SAPUTO MA CI VIENE SPONTANEA UNA DOAMNDA "MA CON TUTTI I TAGLI FATTI E PRATICAMENTE CON IL PERSONALE DIMEZZATO, POSSIBILE CHE NON CI SIA NIENTE DA FARE ?" Gent.mo Consigliere Rinaldin, in merito al quesito che mi ha sottoposto circa la definizione dell’annosa questione relativa al passaggio del personale ATA dai ruoli degli Enti locali a quello dello Stato, le comunico che il comma 218 della Legge Finanziaria del 2006 ha fornito un’interpretazione autentica in ordine all’inquadramento di detto personale. Tale norma è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che ha avallato pienamente l’operato dell’Amministrazione. Ci sono stati negli anni dei tentativi politici di riprendere la questione con scarsi risultati per cui ogni ipotesi è stata immediatamente accantonata per evidenti ragioni economiche. Infatti, l’eventuale soddisfacimento di tali richieste con dei provvedimenti normativi ad hoc comporterebbe un esborso enorme cui lo Stato difficilmente potrebbe far fronte. In ogni caso, per compiutezza di informazioni, gli effetti favorevoli sono stati salvati solo in favore dei ricorrenti per i quali, prima della Finanziaria del 2006, c’era già una sentenza passata in giudicato e per questo intangibile. Per tutti gli altri, invece, è stata data applicazione all’interpretazione autentica fornita dal comma 218 ma, al fine di attenuare le conseguenze negative derivanti dal dover restituire le somme che erano state pagate a fronte di un’improvvida sentenza favorevole di primo grado, è stato chiesto agli Uffici Scolastici regionali di “valutare la possibilità di poter definire appositi accordi con i competenti uffici del ministero dell’economia” per limitare al massimo i disagi derivanti dalle somme indebitamente percepite ricorrendo alla massima dilazione dei tempi di restituzione degli importi. Cordiali saluti. Albano Bertoldo

giovedì 7 aprile 2011

UNICOBAS- ATA EX EELL: ANCHE LA CORTE EUROPEA FA COME PONZIO PILATO

La Corte Europea, in merito alla questione del personale Ata ex enti locali, non ha espresso un giudizio netto. Il giurista da ragione allo stato italiano in alcuni punti ed in altri "ammette" che in effetti i diritti devono essere salvaguardati... fa riferimento di sentenze se non vado errato in Fr...ancia e in altri stati e infine chiede maggiori chiarimenti su dei dati numerici. (Dall’udienza che si è tenuta dinanzi alla Corte il 1° febbraio 2011 emerge che le poche centinaia di euro che la sig.ra Scattolon asseriva di avere perduto a seguito del trasferimento dovevano piuttosto intendersi come una perdita dell’aumento retributivo di cui ella avrebbe potuto beneficiare se fosse stata riconosciuta tutta l’anzianità da lei maturata. Peraltro, con riguardo all’eventuale perdita di indennità previste dal CCNL del personale degli enti locali, diverse da quelle di cui l’art. 1, comma 218, della legge n. 266/2005 prevedeva la proroga, nulla indica che esse non trovino globalmente un equivalente nel CCNL della scuola. 83 – La necessità di detti dati numerici risulta, segnatamente, dalla sentenza Lilly France c. Francia, cit. supra (§ 51). Sarebbe comunque il caso di contattare l'avv. Sullam di Milano perchè dovrebbe avere una sintesi della sentenza o comunque l'analisi della questione.

mercoledì 6 aprile 2011

CORTE EUROPEA

Vincenzo Lo Verso questa mattina mi ha inviato le conclusioni dell'Avvocato Generale YVES BOT presentate il 5 aprile 2011, in merito alla causa C- 108/10 Ivana Scattolon contro MIUR. Per leggere le conclusioni collegarsi al seguente link : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010C0108:IT:HTML