sabato 31 dicembre 2011

AUGURI


BUON ANNO A TUTTI I COLLEGHI , SPERANDO CHE L'ANNO NUOVO CI PORTI QUELLO CHE CIASCUNO DI NOI DESIDERA.

venerdì 16 dicembre 2011

DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

                       
Al DIRIGENTE SCOLASTICO - SEDE

AL MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA - Racc. r.r.
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Racc. r.r.
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370  - 00187  ROMA

Il/La sottoscritto/a ..................................................,

nato/a ............................... il .............................

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica con la qualifica di .................................., transitato/a dai ruoli del personale del/della Provincia/Comune di .............................. ai ruoli del personale del Ministero dell’Istruzione con decorrenza giuridica ed economica dall’1/1/2000, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99,



VISTI i decreti individuali con i quali è stato disposto l’inquadramento economico e giuridico del/della sottoscritta, in base all’Accordo sindacale del 20/7/2000, recepito dal D.M. 5/4/2001 e dell’art. 1, c. 218, Legge 266/2005,



VISTE le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (AGRATI e altri/ITALIA, del 7 giugno 2011, definitiva dal 28 novembre 2011) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (SCATTOLON/MIUR del 6 settembre 2011),

C H I E D E


a codesta Dirigenza e alle Autorità in epigrafe che venga emesso il provvedimento di ricostruzione della carriera, secondo le disposizioni di legge e contrattuali e le posizioni stipendiali del CCNL Comparto Scuola, con decorrenza 01/01/2000, con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati di ruolo e non di ruolo presso l’Ente Locale di provenienza fino al 31/12/99 e presso il MIUR dall’1/1/2000 in avanti, durante tutto il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.

  C H I E D E

il pagamento di tutte le differenze retributive maturate dall’1/1/2000 in avanti.

  S I   R I S E R V A

ogni più opportuna azione di tutela dei propri diritti economici e giuridici nonché per il risarcimento dei danni patiti a causa della violazione, da parte dello Stato Italiano, delle norme stabilite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla normativa comunitaria, come stabilito dalle due sentenze sopra citate.


Senza recesso dalle eventuali controversie in corso in punto: esatta applicazione della legge 124/1999.



Data_____________________

NOTA OPERATIVA DELL'AVV. SULLAM

Egregio Signor Lo Verso,
le allego la domanda di ricostruzione della carriera da pubblicare nel sito Angolo Ata.

Serve a tutti gli ATA ex EE.LL., che abbiano un vantaggio dal riconoscimento dell'anzianità effettiva: sia quelli che non hanno fatto causa; sia quelli che hanno tuttora la causa pendente; sia quelli che hanno avuto una sentenza definitiva negativa.

Non serve agli ATA (pochi) che sono stati favoriti dalla "temporizzazione" e a quelli (pochi) che hanno avuto una sentenza FAVOREVOLE passata in giudicato.


La lettera va spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno al MIUR e alla presidenza del Consiglio dei Ministri AL PIU' PRESTO e comunque non oltre il 31/12/2011.



LA DEVE SPEDIRE ANCHE IL PERSONALE CHE E' ANDATO IN PENSIONE, ai fini della futura rivalutazione dell'assegno pensionistico sulla base dell'anzianità effettiva.



Ciò detto, Le comunico altresì quanto segue:


a) il fatto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia rigettato il reclamo dello Stato Italiano avverso la Sentenza Agrati e che questa sia divenuta definitiva è senz'altro importante e positivo; ma la strada da fare è ancora molto lunga per gli ATA che hanno ancora cause in corso avanti i Tribunali. le Corti d'Appello o la Cassazione. Infatti saranno i giudici italiani, in particolare la Cassazione, a dover decidere come applicare i principi di diritto stabiliti dalla sentenza Agrati e vi è la possibilità che la questione venga rinviata per la terza volta alla Corte Costituzionale. Dobbiamo aspettarci delle non gradite sorprese.

b) per gli ATA che hanno subito una sentenza negativa passata in giudicato, dovrà essere studiata una eventuale azione di risarcimento dei danni per omessa applicazione della normativa comunitaria. La questione non è semplice, per diverse ragioni non esclusa quella del lungo tempo trascorso;


c) paradossalmente il personale ATA che non ha proposto alcun ricorso o non ha avuto sentenza di primo grado, per abbandono ed estinzione della causa, si trova nella possibilità di agire in giudizio grazie alle due sentenze favorevoli delle Corti europee.



Come Le avevo detto, ho conferito anche con l'avv. Nicola Zampieri di Schio, il valoroso collega che ha sostenuto la causa Scattolon, e siamo entrambi disponibili a studiare come tutelare i diritti degli ATA che hanno "perso" le cause a seguito del "famigerato" comma 218.



In ogni caso, rimango sempre convinto del fatto che gli ATA debbano organizzarsi collettivamente, perché l'azione diretta dei lavoratori è decisiva.



La prego di pubblicare anche la presente mail sul blog "Angolo Ata".



Cordiali saluti, avv. Isacco Sullam


martedì 13 dicembre 2011

COMUNICATO DELL' AVV. SULLAM

Egregio Signor Lo Verso,



Le comunico che la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in data 28 novembre 2011, ha respinto il reclamo proposto dallo Stato lo scorso 7 settembre.


La sentenza Agrati + altri è così diventata esecutiva e la causa prosegue per la determinazione dell'equo indennizzo.


La prego di voler comunicare la buona notizia attraverso il blog e come d'accordo Le farò avere ulteriori comunicazioni, a seguito del nostro recente incontro, anche alla luce della definitività della sentenza Agrati.


Cordiali saluti.


Avv. Isacco Sullam

domenica 11 dicembre 2011

UNICOBAS : ATA EX EE.LL. VINCENZO LO VERSO E' CON NOI

UNICOBAS:ATA ex EELL:VINCENZO LO VERSO CON NOI !


Vincenzo Lo Verso, esponente storico del Coordinamento ATA ex Enti Locali, è entrato nell'Unicobas e s'impegna da subito come responsabile Unicobas per Crema e Cremona, nonché come responsabile nazionale Unicobas per gli Ata ex EELL (insieme a Marco Damasceni di Firenze) e responsabile lombardo per il personale Ata.


Ha combattuto dall'inizio il vero e proprio furto operato ai danni dei 70.000 Ata ed Itp transitati dagli Enti Locali allo stato, ai quali è stata azzerata la carriera, con danni gravissimi sullo stipendio e sulla pensione. Vincenzo ha promosso e seguito sempre da vicino tutte le iniziative legali, di protesta e di pressione sul Parlamento e sulle forze politiche. Insieme organizzammo uno sciopero nazionale specifico di questo personale con manifestazione a Montecitorio e sotto l'ARAN, insieme abbiamo continuato la battaglia, che ora più che mai dovrà riproporsi con forza alla luce degli ultimi sviluppi (sentenza Suprema Corte Europea). Vincenzo è stato oggi dall'Avv. Sullam di Milano e sta preparando le prossime iniziative.


Questa è la mail di Vincenzo:

vincenzoloverso@tiscali.it

Questo è il blog di Vincenzo. Visitatelo ed indirizzate lì direttamente il personale Ata ex EELL:

http://angolo-ata.blogspot.com/2011/12/iscriviamoci-allunicobas.html



venerdì 9 dicembre 2011

ISCRIVIAMOCI ALL'UNICOBAS

Cari colleghi è ora di scendere in campo,non possiamo più permettere che altri cosiddetti Sindacati Gialli e/o "rosella" ci tutelino. E da qualche tempo che pensavo d´iscrivermi all´Unicobas ma ero restio a farlo in quanto non volevo schierarmi Sindacalmente con nessuno per avere le mani libere visto che rappresento con il Coordinamento un po´ tutti voi con diverse opinioni Sindacali. Come sapete l´Unicobas ha da sempre appoggiato le nostre iniziative Ata -itp ex enti locali,fin dagli albori,dandoci nella sede romana la sala riunioni e la propria disponibilità indicendo a suo tempo uno Sciopero Nazionale da noi richiesto,senza peraltro chiederci mai nulla in cambio .(tesseramenti o quant'altro). Dopo l´ennesima presa di posizione del Responsabile Nazionale Stefano d´Errico al II° Convegno Scuola- IDV Lodi "Il valore della legalità partendo dalla scuola pubblica" a nostro favore e l´impegno non da meno di Paolo Latella Responsabile lombardo Unicobas nonché Responsabile del settore scuola dell'Italia dei valori mi sembra che sia giunta l´ora di dare fiducia a questo sindacato. Quindi personalmente ho aderito a questo Sindacato tesserandomi e cercherò in tutti i modi di rafforzare sindacalmente presentando nella mia scuola la lista RSU unicobas. Infatti c´è un solo modo per affermare la democrazia diretta nelle scuole in un momento in cui la democrazia nel nostro Paese è messa a dura prova: Presentiamo la lista Unicobas Nei nostri istituti e Candidiamoci alle elezioni Rsu Non pensiamo di non essere in grado di svolgere il ruolo di rappresentante sindacale, il sindacato ci sosterrà e guiderà in tutte le fasi precedenti e successive alle elezioni. Non lasciamo che i soliti sindacati decidano su importanti questioni quali la distribuzione del fondo d´istituto e l´applicazione di norme fondamentali del contratto nazionale (assegnazioni ai plessi,permessi, ferie, orari, limite delle attività aggiuntive, etc.). Potremmo far sentire anche nella nostra scuola la voce dell´Unicobas, che i ladri di democrazia inibiscono se il nostro sindacato non ha RSU elette. Assumendo una posizione paritetica col dirigente, difendiamo noi e i colleghi dai possibili abusi di potere che l´applicazione della nuova normativa del ministro Brunetta sulle sanzioni disciplinari verso docenti e ata può produrre. LE ELEZIONI si svolgeranno nei giorni 5-6-7 marzo 2012 e l´8 febbraio 2012 scadrà il termine per la presentazione delle liste. Ora abbiamo bisogno di più forza per cambiare la politica scolastica, sociale (e sindacale) del Paese. Quindi invito chi ha a cuore la nostra causa a dare la propria disponibilità , Iscriviamoci all´Unicobas  e
Candidiamoci come RSU Unicobas.
Enzo

martedì 6 dicembre 2011

INTERPELLANZA URGENTE DELL'ON.LE ANITA DI GIUSEPPE - I.D.V.

Interpellanza urgente Al Ministro dell´Istruzione, dell´Università e Ricerca, per sapere

- premesso che: per effetto della legge n. 124 del 3 maggio 1999, oltre 70.000 lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono transitati, con effetto dal 1 gennaio del 2000, dal comparto enti locali ai ruoli dello stato; l'articolo 8 della citata legge n. 124 del 3 maggio 1999 prevede che sia riconosciuta «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza»; il decreto interministeriale 5 aprile 2001, con il quale si sono stabilite le procedure per il nuovo inquadramento, ha riconosciuto, invece, al personale citato l'anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza (cosiddetto maturato economico), creando, in tal modo, i presupposti per un diffuso contenzioso giudiziario; nel corso degli anni successivi si sono avute numerose sentenze in primo grado e in appello, nella quasi totalità favorevoli ai lavoratori che avevano proposto i ricorsi. Inoltre, nel corso del 2005 anche la Corte di cassazione si pronunciava con una serie di sentenze, tutte ugualmente favorevoli ai lavoratori; con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il Governo Berlusconi ha ribadito con l'articolo 1, comma 218 secondo quella che è stata definita un'«interpretazione autentica» il metodo del maturato economico come sistema per il computo dell'anzianità dei lavoratori transitati, facendo salvi gli effetti delle sole sentenze definitive e bloccando l'immediata esecutività dei dispositivi giudiziari di primo e secondo grado, mortificando, in questo modo, l'operato della magistratura ed i diritti da questa riconosciuti ai lavoratori; la Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 234, (Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2007, n. 26, 1a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 218, sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione; recentemente la Corte di Cassazione ha chiesto nuovamente l'intervento dell'Alta Corte, sollevando eccezione d'incostituzionalità del comma 218 dell'articolo 1 della Finanziaria 2006, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione nonché all'articolo 6 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (Cass. 22260/08), ipotizzando, peraltro, una intromissione indebita nel corretto svolgimento del procedimento giudiziario: «la parità delle parti dinanzi al giudice implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione della controversia o di una determinata categoria di controversie»; la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo(Cedu-Sentenza Agrati-Milano ) lo scorso 7 giugno, ha sentenziato che l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio,contrasta con l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo,tale articolo dice chiaramente (l'art. 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi "interpretative - retroattive" per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l'amministrazione statale sia parte in causa; la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha infatti affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio     dell 'equo processo e della parità delle armi nel processo: proprio come è successo al personale ATA ex EE.LL.) tre mesi dopo - il 6 settembre 2011 - è giunta un'altra sentenza (Scattolon Venezia avvocato Zampieri) favorevole per gli Ata e Itp ex enti locali. Stavolta è la Corte di Giustizia Europea (LUSSEMBURGO) che stigmatizza il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti. La tutela nel caso è assicurata dalla direttiva 77/187/ CEE del 14/02/1977 varata per impedire che i dipendenti coinvolti in un trasferimento d?azienda (così la Corte di giustizia considera il passaggio dagli enti locali allo Stato) "siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento". pertanto, la Corte di Giustizia invita il giudice italiano a verificare se questo é avvenuto quando la legge finanziaria 2006, interpretando la legge 124/1999, ha considerato applicabile, dalla data del trasferimento, il Ccnl scuola, senza tuttavia assicurare ai lavoratori un trattamento retributivo corrispondente all'anzianità lavorativa maturata presso il "cedente"; poiché le sentenze sono vincolanti per gli Stati, l´esecutivo dovrà trovare una soluzione; la neutralizzazione dei ricorsi attuata con la finanziaria era intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori transitati nelle scuole, creando così l'aspettativa di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione; gli esiti della cosiddetta interpretazione autentica sono stati disastrosi dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori in particolare:
(a) si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità e profilo professionale;
(b) il danno economico si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell'importo pensionistico;
(c) molti dei transitati, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori; ammontano probabilmente a poche migliaia i lavoratori ancora esclusi ad effetto di questa legge vessatoria dal godimento del loro diritto ad un corretto inquadramento nel contratto scuola (a tal proposito si ricorda che era stata avviata dal Ministero nel mese di giugno un'inchiesta per stabilire di quali risorse necessitasse l'inquadramento, ma, ad oggi, non se ne ha notizia);
i fondi necessari al riconoscimento dell'anzianità maturata secondo il dispositivo previsto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999, sono stati deviati sul pagamento del salario accessorio dei residui dipendenti degli enti locali; solo per l'anno 2000 circa 114 milioni di euro sono andati in pagamento del salario accessorio: una cifra che avrebbe agevolato il corretto inquadramento di detto personale e che a suo tempo il Ministero dell'istruzione richiese che gli venisse restituita (come confermato dal documento Funzione Pubblica/CGIL, CISL, UIL dell'11 maggio 2006); un primo, parziale, intervento potrebbe intanto avvenire tramite ricompilazione da parte del Ministero dell'istruzione delle schede individuali del personale transitato dagli enti locali allo stato, con l'inserimento del salario di produttività a suo tempo trasmesso proprio dagli enti locali e non tenuto in conto dai singoli Uffici provinciali del Ministero dell'istruzione stesso
-: quali siano gli intendimenti del Governo in riferimento alla problematica in premessa e dunque se non si ritenga necessario intervenire abrogando il comma 218 dell'articolo 1 della legge 266/05, unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ATA ex EE.LL. se non ritenga utile predisporre un provvedimento di blocco della riscossione delle somme dovute dai lavoratori in attesa di una risoluzione della questione. On. Anita Di Giuseppe