sabato 31 dicembre 2011

AUGURI


BUON ANNO A TUTTI I COLLEGHI , SPERANDO CHE L'ANNO NUOVO CI PORTI QUELLO CHE CIASCUNO DI NOI DESIDERA.

venerdì 16 dicembre 2011

DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

                       
Al DIRIGENTE SCOLASTICO - SEDE

AL MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA - Racc. r.r.
Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Racc. r.r.
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370  - 00187  ROMA

Il/La sottoscritto/a ..................................................,

nato/a ............................... il .............................

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica con la qualifica di .................................., transitato/a dai ruoli del personale del/della Provincia/Comune di .............................. ai ruoli del personale del Ministero dell’Istruzione con decorrenza giuridica ed economica dall’1/1/2000, ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99,



VISTI i decreti individuali con i quali è stato disposto l’inquadramento economico e giuridico del/della sottoscritta, in base all’Accordo sindacale del 20/7/2000, recepito dal D.M. 5/4/2001 e dell’art. 1, c. 218, Legge 266/2005,



VISTE le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (AGRATI e altri/ITALIA, del 7 giugno 2011, definitiva dal 28 novembre 2011) e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (SCATTOLON/MIUR del 6 settembre 2011),

C H I E D E


a codesta Dirigenza e alle Autorità in epigrafe che venga emesso il provvedimento di ricostruzione della carriera, secondo le disposizioni di legge e contrattuali e le posizioni stipendiali del CCNL Comparto Scuola, con decorrenza 01/01/2000, con il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati di ruolo e non di ruolo presso l’Ente Locale di provenienza fino al 31/12/99 e presso il MIUR dall’1/1/2000 in avanti, durante tutto il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.

  C H I E D E

il pagamento di tutte le differenze retributive maturate dall’1/1/2000 in avanti.

  S I   R I S E R V A

ogni più opportuna azione di tutela dei propri diritti economici e giuridici nonché per il risarcimento dei danni patiti a causa della violazione, da parte dello Stato Italiano, delle norme stabilite dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla normativa comunitaria, come stabilito dalle due sentenze sopra citate.


Senza recesso dalle eventuali controversie in corso in punto: esatta applicazione della legge 124/1999.



Data_____________________

NOTA OPERATIVA DELL'AVV. SULLAM

Egregio Signor Lo Verso,
le allego la domanda di ricostruzione della carriera da pubblicare nel sito Angolo Ata.

Serve a tutti gli ATA ex EE.LL., che abbiano un vantaggio dal riconoscimento dell'anzianità effettiva: sia quelli che non hanno fatto causa; sia quelli che hanno tuttora la causa pendente; sia quelli che hanno avuto una sentenza definitiva negativa.

Non serve agli ATA (pochi) che sono stati favoriti dalla "temporizzazione" e a quelli (pochi) che hanno avuto una sentenza FAVOREVOLE passata in giudicato.


La lettera va spedita per raccomandata con ricevuta di ritorno al MIUR e alla presidenza del Consiglio dei Ministri AL PIU' PRESTO e comunque non oltre il 31/12/2011.



LA DEVE SPEDIRE ANCHE IL PERSONALE CHE E' ANDATO IN PENSIONE, ai fini della futura rivalutazione dell'assegno pensionistico sulla base dell'anzianità effettiva.



Ciò detto, Le comunico altresì quanto segue:


a) il fatto che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo abbia rigettato il reclamo dello Stato Italiano avverso la Sentenza Agrati e che questa sia divenuta definitiva è senz'altro importante e positivo; ma la strada da fare è ancora molto lunga per gli ATA che hanno ancora cause in corso avanti i Tribunali. le Corti d'Appello o la Cassazione. Infatti saranno i giudici italiani, in particolare la Cassazione, a dover decidere come applicare i principi di diritto stabiliti dalla sentenza Agrati e vi è la possibilità che la questione venga rinviata per la terza volta alla Corte Costituzionale. Dobbiamo aspettarci delle non gradite sorprese.

b) per gli ATA che hanno subito una sentenza negativa passata in giudicato, dovrà essere studiata una eventuale azione di risarcimento dei danni per omessa applicazione della normativa comunitaria. La questione non è semplice, per diverse ragioni non esclusa quella del lungo tempo trascorso;


c) paradossalmente il personale ATA che non ha proposto alcun ricorso o non ha avuto sentenza di primo grado, per abbandono ed estinzione della causa, si trova nella possibilità di agire in giudizio grazie alle due sentenze favorevoli delle Corti europee.



Come Le avevo detto, ho conferito anche con l'avv. Nicola Zampieri di Schio, il valoroso collega che ha sostenuto la causa Scattolon, e siamo entrambi disponibili a studiare come tutelare i diritti degli ATA che hanno "perso" le cause a seguito del "famigerato" comma 218.



In ogni caso, rimango sempre convinto del fatto che gli ATA debbano organizzarsi collettivamente, perché l'azione diretta dei lavoratori è decisiva.



La prego di pubblicare anche la presente mail sul blog "Angolo Ata".



Cordiali saluti, avv. Isacco Sullam


martedì 13 dicembre 2011

COMUNICATO DELL' AVV. SULLAM

Egregio Signor Lo Verso,



Le comunico che la Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in data 28 novembre 2011, ha respinto il reclamo proposto dallo Stato lo scorso 7 settembre.


La sentenza Agrati + altri è così diventata esecutiva e la causa prosegue per la determinazione dell'equo indennizzo.


La prego di voler comunicare la buona notizia attraverso il blog e come d'accordo Le farò avere ulteriori comunicazioni, a seguito del nostro recente incontro, anche alla luce della definitività della sentenza Agrati.


Cordiali saluti.


Avv. Isacco Sullam

domenica 11 dicembre 2011

UNICOBAS : ATA EX EE.LL. VINCENZO LO VERSO E' CON NOI

UNICOBAS:ATA ex EELL:VINCENZO LO VERSO CON NOI !


Vincenzo Lo Verso, esponente storico del Coordinamento ATA ex Enti Locali, è entrato nell'Unicobas e s'impegna da subito come responsabile Unicobas per Crema e Cremona, nonché come responsabile nazionale Unicobas per gli Ata ex EELL (insieme a Marco Damasceni di Firenze) e responsabile lombardo per il personale Ata.


Ha combattuto dall'inizio il vero e proprio furto operato ai danni dei 70.000 Ata ed Itp transitati dagli Enti Locali allo stato, ai quali è stata azzerata la carriera, con danni gravissimi sullo stipendio e sulla pensione. Vincenzo ha promosso e seguito sempre da vicino tutte le iniziative legali, di protesta e di pressione sul Parlamento e sulle forze politiche. Insieme organizzammo uno sciopero nazionale specifico di questo personale con manifestazione a Montecitorio e sotto l'ARAN, insieme abbiamo continuato la battaglia, che ora più che mai dovrà riproporsi con forza alla luce degli ultimi sviluppi (sentenza Suprema Corte Europea). Vincenzo è stato oggi dall'Avv. Sullam di Milano e sta preparando le prossime iniziative.


Questa è la mail di Vincenzo:

vincenzoloverso@tiscali.it

Questo è il blog di Vincenzo. Visitatelo ed indirizzate lì direttamente il personale Ata ex EELL:

http://angolo-ata.blogspot.com/2011/12/iscriviamoci-allunicobas.html



venerdì 9 dicembre 2011

ISCRIVIAMOCI ALL'UNICOBAS

Cari colleghi è ora di scendere in campo,non possiamo più permettere che altri cosiddetti Sindacati Gialli e/o "rosella" ci tutelino. E da qualche tempo che pensavo d´iscrivermi all´Unicobas ma ero restio a farlo in quanto non volevo schierarmi Sindacalmente con nessuno per avere le mani libere visto che rappresento con il Coordinamento un po´ tutti voi con diverse opinioni Sindacali. Come sapete l´Unicobas ha da sempre appoggiato le nostre iniziative Ata -itp ex enti locali,fin dagli albori,dandoci nella sede romana la sala riunioni e la propria disponibilità indicendo a suo tempo uno Sciopero Nazionale da noi richiesto,senza peraltro chiederci mai nulla in cambio .(tesseramenti o quant'altro). Dopo l´ennesima presa di posizione del Responsabile Nazionale Stefano d´Errico al II° Convegno Scuola- IDV Lodi "Il valore della legalità partendo dalla scuola pubblica" a nostro favore e l´impegno non da meno di Paolo Latella Responsabile lombardo Unicobas nonché Responsabile del settore scuola dell'Italia dei valori mi sembra che sia giunta l´ora di dare fiducia a questo sindacato. Quindi personalmente ho aderito a questo Sindacato tesserandomi e cercherò in tutti i modi di rafforzare sindacalmente presentando nella mia scuola la lista RSU unicobas. Infatti c´è un solo modo per affermare la democrazia diretta nelle scuole in un momento in cui la democrazia nel nostro Paese è messa a dura prova: Presentiamo la lista Unicobas Nei nostri istituti e Candidiamoci alle elezioni Rsu Non pensiamo di non essere in grado di svolgere il ruolo di rappresentante sindacale, il sindacato ci sosterrà e guiderà in tutte le fasi precedenti e successive alle elezioni. Non lasciamo che i soliti sindacati decidano su importanti questioni quali la distribuzione del fondo d´istituto e l´applicazione di norme fondamentali del contratto nazionale (assegnazioni ai plessi,permessi, ferie, orari, limite delle attività aggiuntive, etc.). Potremmo far sentire anche nella nostra scuola la voce dell´Unicobas, che i ladri di democrazia inibiscono se il nostro sindacato non ha RSU elette. Assumendo una posizione paritetica col dirigente, difendiamo noi e i colleghi dai possibili abusi di potere che l´applicazione della nuova normativa del ministro Brunetta sulle sanzioni disciplinari verso docenti e ata può produrre. LE ELEZIONI si svolgeranno nei giorni 5-6-7 marzo 2012 e l´8 febbraio 2012 scadrà il termine per la presentazione delle liste. Ora abbiamo bisogno di più forza per cambiare la politica scolastica, sociale (e sindacale) del Paese. Quindi invito chi ha a cuore la nostra causa a dare la propria disponibilità , Iscriviamoci all´Unicobas  e
Candidiamoci come RSU Unicobas.
Enzo

martedì 6 dicembre 2011

INTERPELLANZA URGENTE DELL'ON.LE ANITA DI GIUSEPPE - I.D.V.

Interpellanza urgente Al Ministro dell´Istruzione, dell´Università e Ricerca, per sapere

- premesso che: per effetto della legge n. 124 del 3 maggio 1999, oltre 70.000 lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono transitati, con effetto dal 1 gennaio del 2000, dal comparto enti locali ai ruoli dello stato; l'articolo 8 della citata legge n. 124 del 3 maggio 1999 prevede che sia riconosciuta «ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza»; il decreto interministeriale 5 aprile 2001, con il quale si sono stabilite le procedure per il nuovo inquadramento, ha riconosciuto, invece, al personale citato l'anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza (cosiddetto maturato economico), creando, in tal modo, i presupposti per un diffuso contenzioso giudiziario; nel corso degli anni successivi si sono avute numerose sentenze in primo grado e in appello, nella quasi totalità favorevoli ai lavoratori che avevano proposto i ricorsi. Inoltre, nel corso del 2005 anche la Corte di cassazione si pronunciava con una serie di sentenze, tutte ugualmente favorevoli ai lavoratori; con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), il Governo Berlusconi ha ribadito con l'articolo 1, comma 218 secondo quella che è stata definita un'«interpretazione autentica» il metodo del maturato economico come sistema per il computo dell'anzianità dei lavoratori transitati, facendo salvi gli effetti delle sole sentenze definitive e bloccando l'immediata esecutività dei dispositivi giudiziari di primo e secondo grado, mortificando, in questo modo, l'operato della magistratura ed i diritti da questa riconosciuti ai lavoratori; la Corte costituzionale, con sentenza 18-26 giugno 2007, n. 234, (Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2007, n. 26, 1a Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 218, sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione; recentemente la Corte di Cassazione ha chiesto nuovamente l'intervento dell'Alta Corte, sollevando eccezione d'incostituzionalità del comma 218 dell'articolo 1 della Finanziaria 2006, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione nonché all'articolo 6 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (Cass. 22260/08), ipotizzando, peraltro, una intromissione indebita nel corretto svolgimento del procedimento giudiziario: «la parità delle parti dinanzi al giudice implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione della controversia o di una determinata categoria di controversie»; la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo(Cedu-Sentenza Agrati-Milano ) lo scorso 7 giugno, ha sentenziato che l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio,contrasta con l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo,tale articolo dice chiaramente (l'art. 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi "interpretative - retroattive" per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l'amministrazione statale sia parte in causa; la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha infatti affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio     dell 'equo processo e della parità delle armi nel processo: proprio come è successo al personale ATA ex EE.LL.) tre mesi dopo - il 6 settembre 2011 - è giunta un'altra sentenza (Scattolon Venezia avvocato Zampieri) favorevole per gli Ata e Itp ex enti locali. Stavolta è la Corte di Giustizia Europea (LUSSEMBURGO) che stigmatizza il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti. La tutela nel caso è assicurata dalla direttiva 77/187/ CEE del 14/02/1977 varata per impedire che i dipendenti coinvolti in un trasferimento d?azienda (così la Corte di giustizia considera il passaggio dagli enti locali allo Stato) "siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento". pertanto, la Corte di Giustizia invita il giudice italiano a verificare se questo é avvenuto quando la legge finanziaria 2006, interpretando la legge 124/1999, ha considerato applicabile, dalla data del trasferimento, il Ccnl scuola, senza tuttavia assicurare ai lavoratori un trattamento retributivo corrispondente all'anzianità lavorativa maturata presso il "cedente"; poiché le sentenze sono vincolanti per gli Stati, l´esecutivo dovrà trovare una soluzione; la neutralizzazione dei ricorsi attuata con la finanziaria era intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori transitati nelle scuole, creando così l'aspettativa di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione; gli esiti della cosiddetta interpretazione autentica sono stati disastrosi dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori in particolare:
(a) si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità e profilo professionale;
(b) il danno economico si protrae per tutta la vita lavorativa, fino alla riduzione dell'importo pensionistico;
(c) molti dei transitati, nel frattempo, sono sotto minaccia di dover restituire le somme percepite, provvedimento che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori; ammontano probabilmente a poche migliaia i lavoratori ancora esclusi ad effetto di questa legge vessatoria dal godimento del loro diritto ad un corretto inquadramento nel contratto scuola (a tal proposito si ricorda che era stata avviata dal Ministero nel mese di giugno un'inchiesta per stabilire di quali risorse necessitasse l'inquadramento, ma, ad oggi, non se ne ha notizia);
i fondi necessari al riconoscimento dell'anzianità maturata secondo il dispositivo previsto dalla legge n. 124 del 3 maggio 1999, sono stati deviati sul pagamento del salario accessorio dei residui dipendenti degli enti locali; solo per l'anno 2000 circa 114 milioni di euro sono andati in pagamento del salario accessorio: una cifra che avrebbe agevolato il corretto inquadramento di detto personale e che a suo tempo il Ministero dell'istruzione richiese che gli venisse restituita (come confermato dal documento Funzione Pubblica/CGIL, CISL, UIL dell'11 maggio 2006); un primo, parziale, intervento potrebbe intanto avvenire tramite ricompilazione da parte del Ministero dell'istruzione delle schede individuali del personale transitato dagli enti locali allo stato, con l'inserimento del salario di produttività a suo tempo trasmesso proprio dagli enti locali e non tenuto in conto dai singoli Uffici provinciali del Ministero dell'istruzione stesso
-: quali siano gli intendimenti del Governo in riferimento alla problematica in premessa e dunque se non si ritenga necessario intervenire abrogando il comma 218 dell'articolo 1 della legge 266/05, unico vero ostacolo alla corretta ricostruzione di carriera dei lavoratori ATA ex EE.LL. se non ritenga utile predisporre un provvedimento di blocco della riscossione delle somme dovute dai lavoratori in attesa di una risoluzione della questione. On. Anita Di Giuseppe

domenica 27 novembre 2011

ATTO COSTITUTIVO COMITATO ATA - ITP EX ENTI LOCALI

SI RENDE NOTO LA COSTITUZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO COMITATO ATA - ITP EX ENTI LOCALI.
PER POTER LEGGERE L'ATTO COSTITUTIVO COLLEGARSI AL SEGUENTE LINK.

http://www.facebook.com/groups/ataitpexentilocali/?id=10150293917226966
 
MI CORRE L'OBBLIGO RIBADIRE QUANDO PRECISATO DA VINCENZO LO VERSO SU FACEBOOK, CHE L'ADESIONE AL COMITATO E' FACOLTATIVA E QUINDI E' LIBERA SIA L'ADESIONE CHE IL CONTRIBUTO.

APPARE DEL TUTTO EVIDENTE CHE UNA MASSICCIA  ADESIONE DI TUTTI I COLLEGHI EX EE. LL. CONTRIBUIRA' A DARE FORZA ALL'AZIONE RIVENDICATIVA DEI NOSTRI DIRITTI.

VOGLIO RICORDARE A TUTTI I COLLEGHI  L'IMPEGNO PROFUSO DA VINCENZO LO VERSO, IL QUALE CON TENACIA E CON UN GRAN DISPENDIO DI TEMPO E DENARO E' RIUSCITO A MANTENERE SEMPRE VIVA L'ATTENZIONE SULLA NOSTRA QUESTIONE, CON RISULTATI DI CUI BENEFICEREMO TUTTI.
 
 

lunedì 21 novembre 2011

SENTENZA CASSAZIONE DEL 9.11.2011

Vincenzo ITP ex EE.LL.  in pensione, segnala  un'altra sentenza Corte di Cassazione – Sentenza n. 23344/2011 del 9.11.2011
collegarsi al seguente link :


http://www.studiolegalelaw.net/consulenza-legale/34783 

Grazie per la collaborazione . Roberto De Cristofaro.

INTERVENTO DI VINCENZO LO VERSO AL CONVEGNO NAZIONALE SULLA SCUOLA TENUTOSI A LODI IL 21-11-2011

Alla C. a Giulia Rodano Responsabile Nazionale Dipartimento Cultura istruzione Italia dei Valori
On. Anita Di Giuseppe Italia dei Valori
Sen. Luigi Li Gotti Responsabile Nazionale Dipartimento Giustizia
On. Sergio Piffari Segretario Regionale Lombardia Italia dei Valori
Prof. Paolo Latella Responsabile Lombardia Dipartimento Cultura istruzione Italia dei Valori
Stefano d'Errico Segretario Nazionale Unicobas Scuola Alle OOSS Cgil –Cisl-Uil-Snals

Oggetto:il valore della legalità partendo dalla scuola pubblica

Buonasera a tutti,mi chiamo Lo Verso ,sono assistente tecnico e Coordinatore del Comitato Nazionale ata-itp ex enti locali ,sono qui per raccontarvi una delle più incredibili vicende giuridico - sindacali della storia Repubblicana: se pensavate, con i corollari della cosiddetta “Riforma Gelmini” d’aver visto tutto, in cinque minuti vi ricrederete. Questa ingiustizia è stata creata da chi ci ha governato in questi anni con la concertazione di tutti i Sindacati creando una disparità di trattamento ed una sottoretribuzione rispetto ai colleghi assunti dello Stato. La vicenda parte addirittura nel 1970: miracolo economico, FIAT 600 e, proprio nel 1970, nascono le Regioni – previste dalla Costituzione Repubblicana ma mai attuate – ed il governo, retto da Mariano Rumor, organizza le prime elezioni regionali. Subito dopo, nasce (o, meglio, s’aggrava) il problema delle competenze dei nuovi enti, che vengono ridistribuite dall’alto (Stato) o dal basso (Province). Le Province si trovano con un grave deficit di competenze, che potrebbe condurre alla loro sparizione, ed ecco l’Uovo di Colombo: il personale non docente (ATA) delle scuole superiori (solo dei Licei Scientifici e degli Istituti Tecnici non Industriali) passa alla dipendenza delle Province. Nel tempo, il personale scolastico provinciale giunge ad essere circa un terzo sul totale dei dipendenti provinciali: come si può notare, il problema delle Province – oggi così di moda – ha illustri ed antichi precedenti. La prima “grana” giunge dopo pochi anni: le Province assumevano per le scuola anche personale di 6° e, addirittura, di 7° livello definendoli “Assistenti Tecnici” (poi Assistenti di Cattedra) e Insegnanti Tecnico Pratici, con orario settimanale di 36 ore e privi di partecipazione ai vari organi collegiali. La causa, partita da Savona, poi al TAR, infine al Consiglio di Stato, terminò con la vittoria dei ricorrenti che ebbero – al pari dei colleghi degli ITIS – il riconoscimento del ruolo docente: le scuole, però – altra incongruenza fra le tante – non previdero mai i necessari posti nell’organico di diritto. Verso la fine degli anni ’90, soprattutto con il “Decreto Bassanini”, inizia il percorso dell’Autonomia Scolastica ed è evidente che non può esistere, in scuole “autonome”, personale proveniente da varie amministrazioni. Con la legge 124 del 1999 si giunge, infine, all’atteso “passaggio” (una necessità dell’Amministrazione – si rammenta – non richiesta dai lavoratori): art. 8, comma 2…omissis…a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto. Insomma, la legge sembra chiara ma, le vicissitudini del governo di centro sinistra – Prodi, poi D’Alema, infine Amato – conducono al “pasticcio” sindacale del 2000, poiché il relatore della legge 124 si è “dimenticato” di segnalare che gli stipendi nello Stato sono un po’ più alti: art 3 comma 1: Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999…omissis… In sintesi, il concetto della legge 124/99 viene ribaltato: non è più l’anzianità di servizio a determinare lo stipendio, ma l’ultimo stipendio percepito in Provincia a determinare l’anzianità, ai fini stipendiali, nello Stato! Cosicché, persone con 20 anni d’anzianità si vedono “retrocesse” a 2. Va bene che gli zeri non contano, ma…( Il tutto, quindi, è stato causato da un semplice “accordo sindacale” (Cgil-Cisl-Uil e SNALS firmavano un ‘accordo con l’Aran che, stravolgendo la ratio della L. 124/1999) Infatti, se nessuno avesse siglato accordi, il personale menzionato sarebbe stato trasferito (come sempre avvenuto nei casi di trasferimento d’Azienda) attraverso il meccanismo dell’art. 2112 c.c., cioè in modo normale e con ogni diritto maturato) Contro tale obbrobrio, da subito ci siamo attivati legalmente e migliaia di ricorsi sono stati presentati ai Giudici del Lavoro – la nuova normativa li ha sottratti ai TAR – che sentenziano, in larga parte, a favore dei lavoratori. La vicenda continua negli Appelli e, infine, approda in Cassazione. La Corte di Cassazione, dopo approfondita analisi, conclude che la legge 124 è preminente rispetto all’accordo del 2000 (peraltro, definito “provvisorio” anche dagli estensori) e dunque sentenzia, in modo univoco ed erga omnes, che i lavoratori hanno ragione. Tutto a posto? Colpo di scena. Per non dover metter mano al portafogli, il Governo Berlusconi, a fine 2005, inserisce nella finanziaria per il 2006 il comma 218:Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale…è inquadrato…sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999…E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge. Insomma, si torna a riproporre l’accordo del 2000, già ignorato dalla Cassazione ma con una postilla non da poco: si tratta di una “interpretazione autentica”, ossia il Governo pretende di dare una nuova “interpretazione” ad una norma di 6 anni prima! E la non retroattività delle norme? Spassoso, poi, il finale: chi ha già una sentenza definitiva, è fuori. “Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto, scurdammoc’e ‘o passato, salutamm’e paisà”. Il nostro grande Cavaliere ci ha abituati a questo ed altro. Partono i ricorsi alla Corte Costituzionale, l’evidenza del vulnus giuridico appare lampante, ma…qui c’è il gran “buco nero” di ben due sentenze della Corte Costituzionale sfavorevoli ai lavoratori (n°234 del 2007 e n°311 del 2009). Le motivazioni delle sentenze – le firme di mandato per l’Avvocatura dello Stato, è bene ricordarlo, sono una di Berlusconi e l’altra di Prodi – sono più fumose della nebbia in Valpadana. A pensar male, alcuni giudici della Corte Costituzionale andavano a cena dal Caimano…ma la questione pare fermarsi qui. Qualcuno, pensa: in Europa, cos’avranno da dire? Eh, ne hanno. Partono i ricorsi alla magistratura Europea – è bene ricordarlo, nel quasi silenzio nazionale: oramai tutti danno il personale ex Enti Locali per spacciato, il mondo finisce con la Corte Costituzionale – e, ironia della sorte, i magistrati europei (con ben due sentenze, Agrati e Scattolon) danno ragione ai lavoratori sentenziando, in breve, che la cosiddetta “interpretazione autentica” del Cavaliere era un semplice escamotage per non dover cacciar soldi. D’altro canto, abbiamo conosciuto bene personaggi come la Gelmini e Brunetta. Infatti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo(Cedu-Sentenza Agrati-Milano ) lo scorso 7 giugno, ha sentenziato che l'applicazione retroattiva della legge di interpretazione autentica, pur legittima in linea di principio,contrasta con l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che garantisce il diritto a un processo equo,tale articolo dice chiaramente (l’art. 6 della Convenzione non consente allo Stato, di emanare leggi “interpretative - retroattive” per ottenere delle sentenze favorevoli nei processi in cui l’amministrazione statale sia parte in causa. La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha infatti affermato che questo comportamento degli Stati viola il principio dell’equo processo e della parità delle armi nel processo: proprio come è successo al personale ATA ex EE.LL.) La neutralizzazione dei ricorsi attuata con la finanziaria era, infatti, intervenuta dopo il verdetto favorevole dei tribunali di primo e secondo grado, i quali avevano stabilito il diritto alle differenze retributive che spettavano ai lavoratori transitati nelle scuole, creando così l’aspettativa di ottenere le somme che sarebbero andate a costituire un bene tutelato dalla Convenzione. Scettici i giudici di Strasburgo anche sul vero scopo della manovra,che, a loro avviso, non era quello di colmare la lacuna legislativa per evitare una disparità di trattamento tra impiegati, ma era in realtà quello di salvaguardare l'interesse finanziario dello Stato minacciato dai ricorsi pendenti. Tre mesi dopo - il 6 settembre 2011 - è giunta un’altra sentenza (Scattolon Venezia avvocato Zampieri)favorevole per gli Ata e Itp ex enti locali. Stavolta è la Corte di Giustizia Europea (LUSSEMBURGO)che stigmatizza il peggioramento delle condizioni retributive dei lavoratori trasferiti. La tutela nel caso è assicurata dalla direttiva 77/187/ CEE del 14/02/1977 varata per impedire che i dipendenti coinvolti in un trasferimento d’azienda (così la Corte di giustizia considera il passaggio dagli enti locali allo Stato) “siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento”. Detto questo, la Corte di Giustizia invita il giudice italiano a verificare se questo é avvenuto quando la legge finanziaria 2006, interpretando la legge 124/1999, ha considerato applicabile, dalla data del trasferimento, il Ccnl scuola, senza tuttavia assicurare ai lavoratori un trattamento retributivo corrispondente all'anzianità lavorativa maturata presso il "cedente". Come si vede, lo stato italiano è stato pesantemente bastonato dalle due sentenze di ambito europeo e, poiché le sentenze sono vincolanti per gli Stati, l’esecutivo dovrà trovare in brevissimo tempo una soluzione. Ci sono voluti i pronunciamenti della corte europea dei diritti dell'uomo e della corte di giustizia dell'Unione Europea ma alla fine, sembra, che la questione degli ATA e ITP si stia avviando verso una conclusione positiva. Per conseguenza delle sentenze europee, la Corte di Cassazione comincia di nuovo a sentenziare a favore dei lavoratori, poiché ritiene preminente la giurisprudenza europea su quella nazionale. Infatti lo scorso 12 ottobre è stata depositata la sentenza n. 20980 della Corte di Cassazione con la quale vengono recepiti i principi stabiliti dalle corti europee e si dà indicazioni ai tribunali di 1° e 2 ° di tenere conto di questi principi nel formulare le sentenze riguardanti i ricorsi degli ATA ed ITP ex dipendenti degli enti locali, transitati a forza tra i dipendenti statali, senza che fosse loro riconosciuta l’anzianità di servizio pregressa. Adesso, cosa succederà? Ci sembra, a questo punto, che tutto il parlamento debbano prendersi carico della situazione ma non più a parole o a semplici ordini del giorno come quello approvato alla camera (Nella Finanziaria per il 2008, all'art. 3, comma 147, si preveda che, in sede di rinnovo contrattuale, sia “... esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.”) E’ chiaro che, dopo tanta confusione, è necessario un intervento chiarificatore: il quale, però, non può prescindere dal riconoscere che – al termine del contenzioso giuridico – i lavoratori hanno visto riconosciuti i loro diritti. Sono dunque necessari due interventi: uno di natura giuridica e l’altro di natura economica. Giurisprudenza Dopo le sentenze europee, è assolutamente prioritario che il tristemente famoso comma 218 della Finanziaria 2005 sia abolito e, per contrappasso, sia inserita nella normativa italiana un articolo di legge che confermi la ricezione della giurisprudenza europea, ossia che i lavoratori hanno diritto al riconoscimento dell’anzianità per intero, senza ulteriori trucchi. Interventi economici Dopo il comma 218, la situazione dei lavoratori ex EELL ha visto materializzarsi più situazioni, distinte secondo la maturazione dei percorsi giuridici, dal trascorrere del tempo e dalle nuove interpretazioni fornite dalla giurisprudenza europea: c’è chi ha una sentenza, positiva o negativa, passata in giudicato, chi è nell’attesa d’ulteriori gradi di giudizio, chi è andato in pensione con i trattamenti più disparati. Insomma, una Torre di Babele. Senza un intervento politico – seguendo solo la via giudiziaria – negli anni a venire matureranno una serie di sentenze, poi di ricorsi, fino alla cancellazione delle sentenze avverse, poiché la magistratura europea sentenzia erga omnes e senza ulteriori appelli Le situazioni più scabrose – da sanare subito – sono quelle dei lavoratori che avevano vinto in un grado di giudizio, s’erano visti riconoscere lo stipendio aggiornato e gli arretrati e poi – a causa del famigerato comma 218, oggi considerato un pateracchio giuridico in Europa – si sono visti richiedere indietro quei fondi: ci sono persone che sono state costrette ad ipotecare la casa, oppure andate in pensione con poche centinaia di euro il mese. Il primo intervento, quindi, deve bloccare le restituzioni e restituire – al più presto – quei fondi ai lavoratori. Subito dopo, sanare le incongruenze previdenziali derivanti dalla sciagurata vicenda. Subito dopo, bisognerà intervenire per aggiornare alle nuove interpretazioni giuridiche gli stipendi e, infine, provvedere a sanare il passato, ossia calcolare e pagare ai lavoratori gli arretrati compresi gli interessi giuridici dovuti. Siamo coscienti che le attuali condizioni economiche non sono certo le migliori ma ricordiamo anche che – in tempi di “vacche grasse” – invece di sistemare le questioni si preferì inventarsi arzigogoli giuridici come il “comma 218”. Perciò, se si tratterà di definire un percorso per mettere fine al problema siamo disponibili senza, però, dimenticare che noi, semplici lavoratori, “disponibili” (e pazienti) lo siamo dal 1999. Un ringraziamento particolare vanno ai nostri Avvocati cito per tutti l’avvocato Sullam di Milano e l’avvocato Zampieri di Venezia e alla decisione di parecchi lavoratori di difendersi fino in fondo Ringrazio i Dirigenti e i Parlamentari dell’idv che in questi anni ci hanno supportato presentando diverse interrogazioni parlamentari a sostegno della nostra situazione e l’invito nel contempo a proseguire al nostro fianco ad presentare in parlamento ,al Ministro Monti ,al Ministro Profumo delle proposte politiche per la definizione di questa ingiustizia . Ringrazio il prof. Latella il nuovo coordinatore idv della Lombardia per l’opportunità che ci ha riservato in questo Convegno. Grazie per l’attenzione.
Lodi 21-11-2011
Comitato Ata-itp ex enti locali Vincenzo Lo Verso Cell 3497293449

mercoledì 16 novembre 2011

INVITO DI VINCENZO LO VERSO

Cari colleghi, segnalo che il responsabile della Lombardia Unicobas nonché responsabile del Dipartimento Istruzione dell'Italia dei Valori Lombardia Prof. Paolo Latella ha organizzato : un Convegno Nazionale sulla scuola che si terrà a Lodi c/o il Liceo Classico Verri in via San Francesco - Lunedì 21 novembre 2011 alle ore 20,00... breve rinfresco e poi alle 20,30 inizieremo con i relatori. Si Parlerà di legalità... di scuola... di democrazia...e anche del nostro problema ex enti locali. Credo che sia molto importante che una delegazione fosse presente all´evento,in quanto l´Unicobas alla luce delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani del 7/6/2011 e della Corte di Giustizia Europea del 6/9/2011 è disponibile ad aprire le vertenze legali collettive ed individuali per far riconoscere, a detto personale docente e non docente, l'intera anzianità pregressa maturata presso l'Ente di provenienza, ripristinando i diritti violati degli interessati da parte dello Stato. Quindi invito tutti i colleghi della zona di Milano alla partecipazione. Parteciperanno: Sen. Luigi Li Gotti Responsabile Nazionale Dipartimento Giustizia Italia dei Valori On. Sergio Piffari Segretario Regionale Lombardia Italia dei Valori Giulia Rodano Responsabile Nazionale Dipartimento Cultura e Istruzione Italia dei Valori Stefano d'Errico Segretario Nazionale Unicobas Scuola Giuseppe Teri Referente formazione Libera Milano Salvatore Sias Docente di diritto Italia dei Valori Lodi

sabato 5 novembre 2011

PERSONALE EX EE.LL. TRANSITATO NEI RUOLI DELLO STATO

Fonte il sole 24 ore del 30 marzo 2000 n° 71 pagina 29

Collaboratori Scolastici           61.853
Assistenti Amministrativi          5.322
Assistenti tecnici                        1.409
Dsga                                            1.132
ITP                                             1.307
TOTALE ATA-ITP                   71.023

IN SERVIZIO OGGI CIRCA 40.000

mercoledì 2 novembre 2011

IL PERSONALE EX EE.LL. RICONQUISTA L'ANZIANITA'

COMUNICAZIONE DI VINCENZO LO VERSO

Incontro con il PD e Pantaleo

Cari colleghi ,ho appena finito di parlare con la Francesca Puglisi,sembrerebbe che stanno prendendo a “cuore” il nostro problema,stanno verificando insieme a Pantaleo ed il capogruppo del pd De Pasquale,Ghizzoni,gli esiti del monitoraggio relativo al personale transitato dagli EE.LL. allo Stato ed i relativi costi per poter effettuare delle proposte serie .

Mi ha ribadito la necessità come PD la volontà di risolvere il problema ex enti locali ed a breve dopo la Manifestazione del 5 novembre trovarci insieme per capire le mosse da fare.

Certo che la crisi economica in questo momento non ci aiuta molto……….

Enzo

mercoledì 26 ottobre 2011

PERSONALE EX EE. LL. - NOTA SNALS -

Il Segretario Generale, al fine di porre in essere ogni azione utile per addivenire alla soluzione per il personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato, giuste Sentenze della Corte Europea dei diritti umani del 7/6/2011 e della Corte di Giustizia Europea del 6/9/2011 (inserite in area riservata), ha inoltrato agli organi competenti la nota che di seguito riportiamo.


Roma, 25 ottobre 2011


prot. 324 -Segr/MPN/DON/ott25


Al Ministro dell'Istruzione Università e della Ricerca
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente della Camera dei Deputati
Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Camera e Senato
LORO SEDI


Oggetto: Attuazione delle Sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani del 7/6/2011 e della Corte di Giustizia Europea del 6/9/2011.


Con la presente, si fa seguito alla nostra precedente richiesta del 23/6 u.s., con la quale si chiedeva un incontro urgente al fine di addivenire alla giusta soluzione per il personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato, a seguito della pronuncia in senso favorevole, in data 7/6/2011, della Corte Europea che ha accolto il ricorso proposto da alcuni lavoratori appartenenti al personale ATA della scuola, transitati dagli Enti Locali allo Stato a norma della L. n. 124/99, che avevano lamentato la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU).


Il 6/9 u.s. anche la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata favorevolmente sul ricorso proposto da un altro gruppo di lavoratori ATA, (amministrativi, tecnici ed ausiliari), che si trovavano nelle stesse condizioni.


Considerato che le suddette Sentenze hanno:
- accertato che lo Stato italiano, con la cosiddetta legge di interpretazione autentica (legge finanziaria 2006) che ha interpretato l'art. 8 della L. n. 124/99 nel senso di non riconoscere l'intera anzianità pregressa maturata presso l'Ente di provenienza, ha violato i diritti degli interessati;


- affermato che le autorità italiane non potevano emanare una legge retroattiva in corso di causa in contrasto con l'art. 6 della Convenzione europea, che invece garantisce il diritto al giusto processo;
con la presente si sollecita il predetto incontro al fine di addivenire alla giusta soluzione per gli interessati anche in considerazione del fatto che la Suprema Corte di Cassazione ha modificato il proprio orientamento con la sentenza n. 21441 del 17/10 u.s..


In attesa di un cortese e celere cenno di riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.


Il Segretario Generale
(Marco Paolo Nigi)

lunedì 24 ottobre 2011

SENTENZA DELLA CASSAZIONE 12 OTTOBRE 2011 -

Sentenza della Cassazione, depositata il 12 ottobre scorso successiva alle sentenze "europee"

venerdì 7 ottobre 2011

LA SEGRETERIA DELLO SNALS RISPONDE AL COMITATO





LACONICA RISPOSTA DELLO SNALS ALLE SOLLECITAZIONI DEL COMITATO NAZIONALE  TRAMITE  VINCENZO LO VERSO.

mercoledì 5 ottobre 2011

QUESITO ALL' AVV. SULLAM

Quesito al nostro Avvocato sui tempi tecnici ricorso CEDU sulla sentenza Agrati del Governo Italiano


Egregio Signor Loverso,
rispondo alla Sua domanda sulla questione del termine entro il quale la "Grande Camera" della CEDU deve esaminare il reclamo.


La procedura, regolata dall'art. 43 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è dell'art. 73 del Regolamento di procedura, è la seguente:
Se una delle parti in causa chiede che il caso sia rinviato dinnanzi alla "Grande Camera" l'istanza deve
essere relativa a "gravi problemi di interpretazione o dell'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o comunque a una importante questione di carattere generale".


L'istanza /cioè nel nostro caso il reclamo presentato dallo Stato italiano viene esaminata preventivamente da un Collegio di 5 Giudici della "Grande Camera" sulla base della documentazione e degli atti depositati dalle parti davanti alla Sezione che aveva pronunciato la sentenza (nel nostro caso la II Sezione).


Il Collegio accoglie il relcamo solo se ritiene l'esistenza di una "questione grave" sulla quale debba pronunciarsi la "Grande Camera" con una nuova sentenza. Se il Collegio non ritiene che la "questione grave" esista, rigetta il reclamo, senxza motivare la propria decisione e la sentenza della Sezione diventa definitiva.


Non esiste, tuttavia, un termine per la pronuncia del Collegio di 5 Giudici..

Ciò detto, se questo Collegio dovesse accogliere l'istanza dello Stato italiano, la causa verrà da me discussa in pubblica udienza davanti alla Grande Chambre.


Cordiali saluti.
Avv. Isacco Sullam

martedì 27 settembre 2011

ALTRO CHE CAMERA E SENATO,LA CASTA STA NELLE REGIONI

Altro che Camera e Senato, la Casta sta nelle Regioni. Il governo ha provato a metterle a dieta ma dopo il naufragio del piano presentato da Tremonti, che avrebbe ridotto poltrone e auto blu, è rimasto solo l’articolo 14 della manovra a ridurre le spese. Prevede di tagliare il numero di consiglieri e assessori. Ma le Regioni non ci stanno. Secondo la manovra dalla prossima legislatura i consiglieri regionali dovranno essere in proporzione al numero dei cittadini stabilito dal censimento del 2001. A conti fatti ci sarebbe un taglio di almeno una decina di poltrone ogni ente. Non solo. Lo stesso provvedimento prescrive che gli assessori non siano più di un quinto dei consiglieri, cioè da 2 a 6 in meno ciascuno rispetto ad ora. Un risparmio rilevante ma soltanto virtuale visto che le Regioni, proprio in questi giorni, hanno sferrato la controffensiva. In nome dell'autonomia legislativa e delle norme contenute nei singoli statuti, gli enti locali rimandano al mittente l'articolo taglia posti. Certo qualche governatore avverte che è pronto a varare piani anti-sprechi, ma per ora niente di concreto. Nello stesso tempo restano le proteste verso l'esecutivo per la riduzione dei trasferimenti, soprattutto quelli che finanziano i trasporti pubblici che obbligheranno le Regioni alla riduzione dei servizi. Ma le poltrone non si toccano. Se Montecitorio costa ai cittadini più di un miliardo all'anno e Palazzo Madama oltre 500 milioni di euro, gli enti locali non fanno grandi economie. La busta paga di un consigliere regionale è di poco inferiore a quella di un parlamentare. Anche se i benefici, in alcuni casi, sono di gran lunga maggiori. Nel Lazio, ad esempio, il vitalizio (da 3 a 6 mila euro netti al mese secondo le legislature trascorse alla Pisana) viene assegnato a 50 anni (con una piccola detrazione rispetto alla cifra intera che si porta a casa allo scoccare dei 55 anni). Per non parlare delle Commissioni: nel Lazio sono 20, contro le 8 della Lombardia (nelle altre Regioni sono ancora meno) o dei monogruppi (partiti con un unico consigliere che, tuttavia, hanno una segreteria di 5 persone e un'indennità specifica di 1.800 euro al mese in più per il capogruppo). Torniamo ai dati. Secondo lo schema del governo, il Lazio passerebbe dagli attuali 70 consiglieri (più il seggio del governatore) a 50, mentre gli assessori scenderebbero da 16 a 10. In Abruzzo il Consiglio perderebbe dieci posti (da 40 a 30) e quattro assessori (da 10 a 6). Il Piemonte avrebbe 50 consiglieri invece di 60 e 10 assessori (ora sono 11). La Lombardia resterebbe con le stesse poltrone mentre il Veneto avrebbe una riduzione di dieci seggi e di 2 assessori, come quasi tutte le altre Regioni. L'articolo 14, del resto, è chiaro: prevede 20 consiglieri per gli enti locali fino a un milione di abitanti (Umbria, Molise e Basilicata), 30 fino a 2 milioni, 40 fino a 4, 50 fino a 6 milioni, 70 fino a 8 e, infine, 80 consiglieri per più di 8 milioni di abitanti (la Lombardia). Ma non è tutto. La manovra del governo prevede anche che le Regioni dicano addio ai vitalizi dei consiglieri e tornino al sistema previdenziale contributivo. C'è poi il caso del Molise, dove si voterà tra una quindicina di giorni. Secondo il decreto del prefetto, che applica la vecchia legge 108 del '68, i consiglieri da eleggere sono 30. Invece secondo l'articolo 14 della manovra il Consiglio regionale del Molise dovrebbe essere composto da 20 consiglieri. Come andrà a finire? In ogni caso, le Regioni non ci pensano proprio a modificare i loro Statuti secondo le «indicazioni» del governo. Ha protestato per primo il presidente del Consiglio regionale dell'Umbria e vice coordinatore nazionale della Conferenza dei presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome, Eros Brega, che ha bocciato l'articolo 14: «È palesemente incostituzionale». E se il presidente del Consiglio del Lazio, Mario Abbruzzese, spezza una lancia in favore delle inevitabili misure del governo per fronteggiare la crisi ma avverte che il provvedimento «si pone in netto contrasto con l'autonomia delle Regioni», va controcorrente il governatore della Puglia Nichi Vendola che due settimane fa ha annunciato: «Farò ricorso alla Corte costituzionale contro tutti gli aspetti di dubbia costituzionalità della legge di bilancio, ma non farò ricorso sull'indicazione prescrittiva dei 50 consiglieri come numero massimo, perché la trovo un'indicazione di sobrietà che condivido e che ho fatto mia». Un'eccezione. Mentre i tagli si allontanano.

Alberto Di Majo



http://www.iltempo.it/politica/2011/09/25/1288411-nelle_regioni_poltrone_blindate.shtml

domenica 25 settembre 2011

LA BEATA IGNORANZA

Gelmini, che gioia per i neutrini
"Quel tunnel tra Svizzera e Abruzzo"

Il ministro dell'Istruzione Università e ricerca si lancia in un comunicato entusiastico per la scoperta sui neutrini. E scivola paurosamente in un tunnel lungo dalla Svizzera all'Italia. "Per realizzarlo l'Italia ha partecipato con ben 45 milioni di euro".

mercoledì 21 settembre 2011

LO STATO ITALIANO NON CEDE - CHIESTO IL RINVIO ALLA GRANDE CAMERA

Lo Stato Italiano ha chiesto il rinvio alla GRANDE CAMERA della sentenza ( ricorrente AGRATI + altri contro MIUR ) della Corte EDU, ottenuta dall'avv. SULLAM in data 7 giugno 2011. Pertanto la Grande Camera potrà decidere di respingere la richiesta oppure di accoglerla, e in questo caso la causa verrà decisa dalla stessa Grande Camera della Corte di Strasburgo con sentenza definitiva.
Per leggere il ricorso collegarsi al seguente link:
http://www.governo.it/Presidenza/CONTENZIOSO/comunicazione/allegati/rinvio_sentenza_AGRATI.pdf


mercoledì 7 settembre 2011

NOTA DELL'AVV.SULLAM

Egregio Signor Lo Verso, Le allego la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ottenuta dal valoroso collega Nicola Zampieri. E' senz'altro un grande passo avanti per tutti gli ATA ex EE.LL., che hanno ancora delle cause pendenti avanti i Tribunali (pochi), le Corti
d'Appello e la Cassazione (numerosi), perchè la sentenza dei giudici del LUSSEMBURGO (Scattolon) è direttamente applicabile nei giudizi in corso, mentre la precedente sentenza della CEDU di STRASBURGO (Sentenza Agrati), pronunciata nelle note cause da me promosse, impone al giudice interno di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, che dovrebbe pronunciarsi per la terza volta sull'illegittimità del famigerato "comma 218", ma questa volta adeguandosi alla decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Ciò detto, Le preciso anche che fino ad oggi - 7 settembre 2011 mattina - la Corte Europea non mi ha dato comunicazione dell'eventuale reclamo dello Stato italiano contro la sentenza Agrati: il termine, tuttavia, non è scaduto e le comunicazioni non sono immediate. Pertanto dobbiamo
ancora aspettare per sapere se la sentenza Agrati diventerà definitiva.
Come vede, la vicenda degli ATA si è ribaltata, grazie al testardo lavoro di pochi avvocati e alla decisione di parecchi lavoratori di difendersi fino in fondo.Non possiamo però cantare vittoria.
Abbiamo ottenuto due successi che sembravano impossibili, ma sappiamo che lo Stato farà di tutto per non rispettare i vostri diritti.
Dovremo studiare con grande attenzione le prossime mosse da fare, su ogni piano: quello dei giudizi ancora pendenti; quello della difesa degli ATA contro cui lo Stato ha avviato il recupero forzoso delle differenze retributive corrisposte dopo le sentenze favorevoli, poi riformate in Appello o Cassazione; quello delle iniziative delle OO.SS. che - questa è una mia opinione basata sull'esperienza decennale - faranno ogni sforzo per dare una mano al governo.
A mio parere. quindi, è fondamentale che il personale ATA ex EE.LL., in servizio o in pensione, si organizzi e si attivizzi per l'affermazione definitiva dei propri diritti.
Ci sentiremo nel corso delle prossime settimane sugli sviluppi, giudiziari e non giudiziari, della "Odissea ATA" e sarà preziosa la diffusione delle notizie e delle iniziative tramite i blog ATA, su cui la prego di pubblicare subito questa mail.
Cordiali saluti a Lei e a tutti gli ATA.
Avv. Isacco Sullam






PER LEGGERE LA SENTENZA COLLEGARSI AL SEGUENTE LINK




http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=3647

Il Sole 24 ORE














martedì 6 settembre 2011

CORTE EUROPEA - ATTESA -

Il 7/9/2011 la sentenza " Agrati " diventerà definitiva se entro tale data lo Stato italiano non richiederà il rinvio del caso alla “Grande Camera” della Corte di Strasburgo (è una sorta di appello).
La “Grande Camera” potrà decidere di respingere la richiesta di rinvio e in questo caso la sentenza diventerà definitiva; oppure di accoglierla, e in questo caso la causa verrà decisa con sentenza definitiva dalla Grande Camera stessa.
L'avv. SULLAM che si sta prodigando al massimo sulla nostra questione, sicuramente ci farà sapere le novità in merito.

venerdì 5 agosto 2011

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Vincenzo Lo Verso segnala la seguente interrogazione parlamentare.

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-04967 presentata dall'On.le ROSA DE PASQUALE
giovedì 23 giugno 2011, seduta n.491

DE PASQUALE e GHIZZONI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.- Per sapere - premesso che:

il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (in sigla Ata) delle scuole che lavorava alle dipendenze degli enti locali passò alle dipendenze dello Stato per effetto della legge 124 del 1999. Il passaggio garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;

un accordo tra Aran e sindacati (stipulato nel luglio 2000) regolò l'inquadramento di questo personale nei nuovi profili statali (Ccnl scuola). Ma l'amministrazione non volle riconoscere le anzianità maturate alle dipendenze degli enti locali;

come era prevedibile partirono i ricorsi. I giudici del lavoro, le corti d'appello e la Corte di cassazione diedero ragione ai lavoratori ricorrenti nella quasi totalità dei casi. Nel 2005, 5 anni dopo il trasferimento dei lavoratori e dopo una giurisprudenza della suprema corte a loro favore, la legge finanziaria 2006 (266 del 2005) al comma 218, fornisce un'interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 124 del 1999 che, con effetto retroattivo, nega il riconoscimento delle anzianità maturate, annullando di fatto gli effetti delle sentenze favorevoli ai lavoratori;

nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità del sopra menzionato comma 218;

in conseguenza della nuova legge, la Corte di cassazione, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori;

con una sentenza emessa il 7 giugno 2011 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare in essi
«un legittimo affidamento», l'aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell'ingerenza della legge nella giurisprudenza;

si tratta quindi di una vicenda lunga 12 anni che riguarda moltissimi lavoratori della scuola che hanno subito un'ingiustizia per cui la Corte europea dei diritti umani ha pochi giorni fa condannato l'Italia, imponendole di trovare una soluzione;

già a suo tempo la legge finanziaria per il 2008 (L. 244 del 2007) aveva indicato una strada per sanare questa grave ingiustizia, un percorso che oggi andrebbe ripreso in considerazione: lo stanziamento di fondi ad hoc per trovare una soluzione per il riconoscimento delle anzianità del personale transitato dagli enti locali;

ora, poiché le sentenze della Corte sono vincolanti per gli Stati, il Governo italiano dovrà trovare in brevissimo tempo una soluzione -:

quale sia il numero di dipendenti interessati dalla problematica indicata nelle premesse e quale sia la loro anzianità, dati che, all'interrogante, risultano già in possesso di questo Ministero a seguito di una rilevazione/monitoraggio effettuata dallo stesso;

in che modo il Ministro intenda dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, anche al fine di sanare questa macroscopica ingiustizia subita da migliaia di lavoratori della scuola, ingiustizia, per porre fine alla quale, il Partito democratico ha, nel corso dei tre anni trascorsi, presentato numerosi ordini del giorno, oltre naturalmente a numerose proposte emendative ad altrettanto numerosi provvedimenti di legge sui quali il Governo ha sempre espresso orientamento contrario nonché ordini del giorno regolarmente accolti dal Governo ma ai quali non è stata mai data attuazione.
(5-04967)

TESTO DELLA RISPOSTA dell' On.le Giuseppe PIZZA
( Sottosegretario di Stato - MIUR )
L'Atto in discussione riguarda il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche, transitato nei ruoli del personale dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999; in particolare, l'interrogazione concerne l'attuazione del secondo comma del citato articolo 8, riguardante le modalità di inquadramento dello stesso personale nei ruoli dello Stato.

Sulle problematiche insorte in sede di attuazione della suddetta disposizione della legge 124 il Governo ha più volte riferito in Parlamento,
anche in questa stessa sede.

Per brevità di esposizione, non mi soffermerò sul tormentato percorso di attuazione della norma succitata, considerando altresì che le relative vicissitudini sono ben note all'onorevole interrogante. Mi limiterò a ricordare che la nostra Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 2007, richiamata nell'interrogazione, si era pronunciata in proposito, dichiarando la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate circa la norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005 che, in buona sostanza, riconosceva la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

La questione viene ora riproposta a seguito della recente sentenza del 7 giugno scorso della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha censurato la
sopra menzionata norma di interpretazione autentica ed ha ravvisato la violazione dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione.

A tal proposito, va rilevato che la problematica dell'inquadramento del personale trasferito dagli Enti locali allo Stato (trattasi di circa 70 mila unità) è stata esaminata, oltre che dalla Corte Costituzionale, anche da parte della Corte di Giustizia europea, per altre censure.
I due alti consessi, nelle decisioni favorevoli all'Amministrazione, non hanno rilevato alcuna violazione all'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Quanto alla richiesta dell'onorevole interrogante volta a conoscere le modalità alle quali l'Amministrazione intende far ricorso per dare esecuzione alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo dello
scorso 7 giugno, il Ministero sta in atto procedendo alle necessarie valutazioni di competenza, comprese quelle riguardanti i riflessi sul bilancio dello Stato, ai fini delle decisioni da assumere.
=========================






TESTO DELLA REPLICA On.le DE PASQUALE






Rosa DE PASQUALE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo. Ricorda che l'atto ispettivo da lei presentato tratta di un'annosa questione riguardante il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) degli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche e transitato nei ruoli del personale dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 124 del 3 maggio 1999. Rammenta che, nonostante la legge prevedesse un inquadramento senza perdita per il personale, quindi con una puntuale ricostruzione della carriera, ciò non è accaduto, dando luogo a un lungo contenzioso. Evidenzia come, da ultimo, si sia espressa la Corte europea dei diritti dell'uomo, censurando l'interpretazione della legge che non riconosceva l'anzianità acquisita. Nel merito, la risposta fornita dal rappresentante del Governo da un lato riconosce che la Corte europea ha censurato l'interpretazione non favorevole ai lavoratori e, dall'altro, cita altri pronunciamenti della Corte di giustizia, ultronei e non pertinenti. Sottolinea, quindi, che non è possibile comprendere se il Governo sia intenzionato a riconoscere quanto dovuto ai lavoratori, oggetto dell'atto ispettivo in esame. Rammenta, inoltre, che era stato chiesto al Governo un censimento di tutto il personale interessato e una ricostruzione contabile che potesse far luce sull'ammontare preciso delle cifre dovute. Al riguardo, stigmatizza che a ciò non è stata data risposta, tanto meno a come si intenda ottemperare in merito a quanto disposto dalla Corte di giustizia. Conclude, infine, appellandosi alla nota sensibilità del sottosegretario Pizza perché si attivi al fine di ottenere una «vera risposta».



martedì 12 luglio 2011

VOGLIONO IMPEDIRE I RICORSI

UNICOBAS:URGENTE:VOGLIONO IMPEDIRE I RICORSI
(anche in allegato: fate circolare!)
Unicobas Scuola
Federazione sindacale dei comitati di base
Segreteria Nazionale
Via Tuscolana, 9 - 00182 Roma
Tel. 06/7026630 – Fax 06/62209306
Email: unicobas.rm@tiscali.it


Sempre più difficile difendersi dalle ingiustizie: si scoraggia il ricorso alla magistratura per cause di lavoro tassando i contenziosi dei dipendenti pubblici e privati

La manovra correttiva di Tremonti (DL 98/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155) prevede la sostituzione dell’imposta di bollo con il contributo unificato degli atti giudiziari.
Nemmeno le cause di lavoro sono escluse da questo balzello che si esigerà già dal primo grado di giudizio (saranno esentati solo coloro che hanno un reddito annuo lordo inferiore a 21.256 euro).
Il contributo unificato è legato al valore della causa, cioè al valore delle somme richieste, a titolo di imposta al netto di sanzioni e interessi.
Il contributo, art. 37 comma 6 del DL 98/2011, andrà dai 30 euro per le controversie di valore sino a 2.582 euro fino ai 1.500 euro per le controversie di valore superiore a 200.000 euro.Insomma, per le cause di valore elevato, si passa da un centinaio di euro di marche a 1.500 di contributo.
Questa tassa iniqua porterà 103 milioni di euro nelle casse del Governo

Resi sempre più difficili anche i ricorsi al giudice di pace avverso le mute stradali, pensiamo in particolare a quei comuni che si stanno arricchendo attraverso l’installazione degli autovelox: veri e propri congegni per pedaggio. Infatti è scattato il 6 luglio l’aumento dal 10 al 20 % del contributo unificato che deve essere pagato da chi presenta ricorso al giudice di pace contro una multa stradale
Da oggi chi presenti un ricorso in materia di appalti, anche per importi modestissimi, è tenuto al versamento di un contributo unificato pari a duemila euro, analogo versamento (altri duemila euro) occorre poi effettuare laddove sia necessario presentare motivi aggiunti al ricorso.

Il contributo unificato, vale a dire “quella peculiare tassa dovuta dai soggetti in forza di una esigenza giurisdizionale ovvero di un’attività pubblica richiesta allo Stato”, è così divenuto, in tema di appalti pubblici, l’irragionevole richiesta “fiscale” avanzata dallo Stato, al di là del valore e della rilevanza della causa.
Si addebita al ricorrente un costo - totalmente anticipato - solo perché esercita una legittima facoltà riconosciuta dalla Costituzione.
Questo meccanismo limita l’esercizio del diritto di difesa, tutelato dalla Costituzione.
Coerentemente ai principi di uguaglianza sanciti dall’articolo 3 della Costituzione, il sistema fiscale è informato ai principi di progressività, l’incidenza del prelievo dovrebbe quindi crescere con l’aumentare della ricchezza sulla cui base il prelievo stesso è imposto. È legittima la previsione di un contributo unificato che in maniera del tutto indipendentemente dai principi di progressività grava solo per l’oggetto della causa, e a prescindere dal valore della stessa?


Queste norme pongano una questione di democrazia, perché di fatto rendono molto difficile il controllo di legalità sull’attività della pubblica Amministrazione, in quanto scoraggiano oltre ogni ragionevole misura la tutela giurisdizionale.
Basti pensare all’introduzione del contributo di ben 600 euro per i ricorsi straordinari, che invece erano sino a ieri un mezzo di tutela economico (per quanto lentissimo nei risultati).
Si afferma sempre più il principio che la tutela giurisdizionale è un fastidio per i "manovratori". Ma solo quando proviene dai cittadini per così dire "più piccoli", e non certo quando è collegata ai grossi affari. Insomma, questa manovra impone l’idea che la giustizia è solo al servizio dei ricchi e dei potenti.
Ed invece sono proprio i più deboli ad aver più bisogno del servizio della giustizia, perché non possono tutelare i propri interessi con la forza del denaro o delle conoscenze influenti, né con lo scambio di favori.

Mailbombing:

invia subito la tua protesta contro questa ingiustizia!
Copia il messaggio che segue e invia una mail agli indirizzi dei componenti della Commissione Bilancio del Senato

Indirizza a:azzollini_a@posta.senato.it, agostini_m@posta.senato.it, garavaglia_massimo@posta.senato.it, lusi_l@posta.senato.it, carloni_a@posta.senato.it, deangelis_c@posta.senato.it, ferrara_m@posta.senato.it, galioto_v@posta.senato.it, fleres_s@posta.senato.it, lenna_v@posta.senato.it, lumia_g@posta.senato.it, mascitelli_a@posta.senato.it, milana_r@posta.senato.it, morando_a@posta.senato.it, vaccari_g@posta.senato.it, latronico_c@posta.senato.it, piscitelli_s@posta.senato.it

Oggetto:Protestiamo contro la tassa per le cause di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, comma 6 dell’ art. 37 del D.L. 98/2011

Testo:Chiediamo che in sede di conversione del decreto legge 98/1011 la previsione sui costi del processo del lavoro sia definitivamente accantonata. La gratuità dei procedimenti giudiziari in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie era rivolta a favorire un accesso agevole alla giustizia per la tutela dei propri diritti da parte dei lavoratori e delle parti deboli del rapporto giuridico considerato.
Con l’introduzione del contributo unificato salta uno dei principi fondanti il diritto del lavoro in questo Paese.
Pretendiamo pertanto lo stralcio del comma 6 dell’ art. 37 del D.L. 98/2011

martedì 5 luglio 2011

AD AZIENDAM

AD AZIENDAM
Post n°821 pubblicato il 04 Luglio 2011 da exentilocali


http://blog.libero.it/entilocali/


SE QUALCUNO NON L'HA CAPITO , SIAMO STANCHI DI INTERROGAZIONI E LETTERINE (LE LEGGETE NEI POST PRECEDENTI), NELLA RIUNIONE DI ERBA, IL SEGRETARIO PROVINCIALE UIL, GERARDO SALVO, ALMENO CI HA INDICATO QUALCOSA DI PRATICO,
1. PER CHI NON HA MAI PENSATO DI PORTARE LO STATO IN TRIBUNALE, FORSE E' IL MOMENTO DI FARLO ;


2. PER CHI LO HA FATTO ED E' ANCORA IN ATTESA DI SENTENZE, PROVVEDA SUBITO A INFORMARE I GIUDICI DI QUANTO DECISO IN EUROPA;


3. PER CHI SI E' FERMATO ( SPINTO DA MOLTE PARTI A FARLO, COMPRESA LA QUESTIONE ECONOMICA) SIAMO IN ATTESA DI COSA PRESENTARE PER RICHIEDERE UN NUOVO PROCESSO (COSA CHE NON E' POSSIBILE FARE PER LO STESSO MOTIVO).

PER CUI CHIEDIAMO CHE SI FERMINO LE INTERROGAZIONI CHE NON HANNO MAI OTTENUTO UN QUALSIASI RISULTATO, CHE CESSINO LE LETTERINE AI MINISTRI, SOTTOSEGRETARI, CAPI E CAPETTI CHE VISTA LA SERIETA' E LA QUALITA' DELLA NOSTRA CLASSE DIRIGENTE SONO COME ACQUA FRESCA.

AVETE CAPITO COSA HANNO PROPOSTO IN QUESTI GIORNI? COSA DIRE DELLA LEGGINA AD AZIANDAM CHE HANNO INSERITO NELLA MANOVRA (CHE PAROLONE) CHE CONSENTE A CHI DEVE PAGARE LA MODICA CIFRA CHE VA DAI 20 MILIONI DI EURO IN SU A TITOLO DI RISARCIMENTO IN UN PROCESSO CIVILE DI ASPETTARE AD EFFETTUARE IL RISARCIMENTO FINO ALLA SENTENZA DI CASSAZIONE, A NOI CHE DOVEVAMO MAGARI VERSARE 20 MILA E NON 20 MILIONI QUESTA GENTILEZZA NON E' STATA CONCESSA.

SEMPRE PIU' DISGUSTATO
BUONA SERATA A TUTTI GIUSEPPE

giovedì 30 giugno 2011

LETTERA SNALS AL GOVERNO

Il Segretario Generale, al fine di porre in essere ogni azione utile per addivenire alla soluzione per il personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato, giusta sentenza della Corte Europea dei diritti umani del 7/6 u.s., ha inoltrato agli organi competenti la nota che di seguito riportiamo.
Al Ministro dell´Istruzione Università e della Ricerca
Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Presidente del SenatoAl Presidente della Camera dei Deputati
Ai Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Camera e Senato
LORO SEDI
Oggetto: Attuazione della Sentenza della Corte Europea dei diritti umani del 7/6/2011.
Come è noto, la Corte Europea si è pronunciata in senso favorevole, accogliendo il ricorso proposto da alcuni lavoratori appartenenti al personale ATA della scuola, transitati dagli Enti Locali allo Stato a norma della Legge n. 124/99, che avevano lamentato la violazione dell´art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell´Uomo (CEDU).In buona sostanza, è stato accertato dalla Corte che lo Stato italiano - con la c.d. legge di interpretazione autentica (Legge Finanziaria del 2006) che ha interpretato l´art. 8 della Legge n. 124/1999 nel senso di non riconoscere l´intera anzianità pregressa maturata presso l´ente di provenienza - ha violato i diritti dei lavoratori Ata, amministrativi, tecnici e ausiliari.I giudici di Strasburgo hanno accolto il ricorso di centoventotto dipendenti Ata, affermando che le autorità italiane non potevano emanare una legge retroattiva in corso di causa in contrasto con l´articolo 6 della Convenzione Europea, che invece garantisce il diritto al giusto processo.Secondo la Corte Europea dei Diritti dell´Uomo, la manovra del governo era stata varata per salvaguardare le casse dello Stato, minacciate dai numerosi ricorsi vinti da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
La sentenza diverrà definitiva tra tre mesi, nel frattempo la Corte di Strasburgo ha invitato le parti a trovare un accordo, piuttosto che stabilire un risarcimento per i ricorrenti.Con la presente si richiede di porre in essere ogni azione utile per addivenire alla giusta soluzione per gli interessati.
In attesa di un cortese e celere riscontro si coglie l´occasione per porgere distinti saluti.
Il Segretario Generale(Marco Paolo Nigi)

lunedì 27 giugno 2011

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

UNICOBAS:INTERROGAZIONE ATA EX EELL

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

De Pasquale, Ghizzoni (PD) - Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Per sapere - premesso che:

Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (in sigla Ata) delle scuole che lavorava alle dipendenze degli Enti locali passò alle dipendenze dello Stato per effetto della legge 124/99. Il passaggio garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l’inquadramento nelle qualifiche corrispondenti.
Un accordo tra Aran e sindacati (stipulato nel luglio 2000) regolò l’inquadramento di questo personale nei nuovi profili statali (Ccnl scuola). Ma l’amministrazione non volle riconoscere le anzianità maturate alle dipendenze degli Enti Locali.
Come era prevedibile partirono i ricorsi. I giudici del lavoro, le Corti d’Appello e la Corte di Cassazione diedero ragione ai lavoratori ricorrenti nella quasi totalità dei casi. Nel 2005, 5 anni dopo il trasferimento dei lavoratori e dopo una giurisprudenza della Suprema Corte a loro favore, la legge finanziaria 2006 (266/05), al comma 218, fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 8 della legge 124/99 che, con effetto retroattivo, nega il riconoscimento delle anzianità maturate, annullando di fatto gli effetti delle sentenze favorevoli ai lavoratori.
Nel 2007 la Corte Costituzionale ha ravvisato la legittimità del sopra menzionato comma 218.
In conseguenza della nuova legge, la Cassazione, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori.
Con una sentenza emessa il 7 giugno u.s. la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge 266/05 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l’articolo 6, comma 1 della Convenzione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare in essi “un legittimo affidamento”, l’aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell’ingerenza della legge nella giurisprudenza.
Si tratta quindi di una vicenda lunga 12 anni che riguarda moltissimi lavoratori della scuola che hanno subito un’ingiustizia per cui la Corte europea dei diritti umani ha pochi giorni fa condannato l’Italia, imponendole di trovare una soluzione.
Già a suo tempo la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) aveva indicato una strada per sanare questa grave ingiustizia, un percorso che oggi andrebbe ripreso in considerazione: lo stanziamento di fondi ad hoc per trovare una soluzione per il riconoscimento delle anzianità del personale transitato dagli EE.LL.
Ora, poiché le sentenze della Corte sono vincolanti per gli Stati, il Governo italiano dovrà trovare in brevissimo tempo una soluzione.
:-
Si chiede di conoscere, prima di tutto quale sia il numero di dipendenti interessati dalla problematica indicata nelle premesse e quali le loro anzianità, dati che, all’interrogante, risultano già in possesso di questo Ministero a seguito di una rilevazione/monitoraggio effettuata dallo Stesso.
Si chiede di conoscere inoltre in che modo il Ministro intenda dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti umani, anche al fine di sanare questa macroscopica ingiustizia subita da migliaia di lavoratori della scuola, ingiustizia , per porre fine alla quale, il Partito Democratico ha, nel corso dei te anni trascorsi, presentato numerosi ordini del giorno, oltre naturalmente a numerose proposte emendative ad altrettanto numerosi provvedimenti di legge che questo Governo ha sempre respinto, ordini del giorno regolarmente accolti dal Governo ma ai quali non è stata mai data attuazione.

venerdì 24 giugno 2011

MAIL DI ENZO LO VERSO AI COLLEGHI

Per opportuna conoscenza invio in allegato sentenza della corte di giustizia dei diritti dell'uomo da allegare nei gradi di giudizio in corso.
Troverete anche le considerazioni dell'avvocato Sullam di Milano che cura i nostri interessi.
Se leggete le considerazioni scopriamo che tanti nostri colleghi nonostante la sentenza europea (che diventerà ESECUTIVA AL 7 SETTEMBRE 2011) NON ci sarà più nulla da fare se non ci sarà UN INTERVENTO DEL LEGISLATORE ITALIANO.
Ora credo che sia giunto il momento di farci risentire (Come poi ci consiglia l'avvocato nel 'ultimo capoverso) cito testualmente :Per ottenere un risultato su questo terreno, è indispensabile l’organizzazione e la mobilitazione diretta dei lavoratori ATA ex EE.LL.
Quindi chiedo a tutti di fare delle pressioni ai nostri sindacati chiedendo subito a settembre delle assemblee ed dare la nostra adesione come
COMITATO NAZIONALE
ad intraprendere di nuovo delle forme di lotta.
Il gruppo esistente di facebook del Comitato Nazionale


https://www.facebook.com/group.php?gid=51684511965&ref=mf

ha effettuato un sondaggio (ancora aperto ) che indica chiaramente di intraprendere una forte mobilitazione questo autunno supportando i Sindacati per risolvere la nostra situazione con una nostra piccola delegazione alle trattative .(almeno spero)
Invito a chi non lo avesse ancora fatto d’aderire al gruppo privato nato su face book per scambiarsi opinioni,documenti e per organizzare al meglio la protesta.
Resta inteso che i nostri 2 blog daranno sempre un grande supporto d’informazioni a tutti i colleghi che purtroppo non riusciamo ad arrivare.
(PS= carlo e tre volte che ti chiamo hai cambiato numero o sei passato a miglior vita?....scherzo ne....)

enzo
Blog : http://blog.libero.it/entilocali/


Blog : http://angolo-ata.blogspot.com/

dichiarazione flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/ata-ex-enti-locali-la-corte-
europea-condanna-l-italia.flc

UIL : http://www.uil.it/uilscuola/node/1412

Snals
http://www.snals.it/Page.asp?Doc=Comunicato%20Az_2%20_del%2016_6_11_.pdf&Classe=collUnSpread&Articolo=7&Tab=1

ANCHE LA UIL DICE LA SUA

Sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo PERSONALE ATA EX EE.LL.
La Uil attiva l’ufficio legale e conferma l’impegno per una soluzione contrattuale

Da fonti giornalistiche apprendiamo che la Corte dei diritti dell'Uomo di Strasburgo con sentenza del 7 giugno 2011 ha condannato l’Italia per violazione degli articoli 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione l'Italia per il mancato riconoscimento, ai fini retributivi, dell'anzianità maturata dal personale Ata trasferito dagli enti locali allo Stato, con la legge 124 del 1999. La Corte ha invitato le parti a trovare una soluzione transattiva sul risarcimento del danno spettante ai lavoratori, rinviando la sentenza definitiva, in mancanza di accordi, ad altra udienza. Questo pronunciamento, dunque, non avrà effetti immediati, considerato che rinvia la soluzione ad una eventuale intesa tra le parti.
La Uil Scuola
- Segue attentamente, attraverso l'Ufficio Legane Nazionale la questione per valutare eventuali margini di intervento giurisdizionale.- Conferma il proprio impegno per una soluzione contrattuale
La vicenda dell’inquadramento del personale scolastico transitato dagli Enti Locali per effetto della legge 124 del 1999, si è sviluppata negli anni in diverse fasi. Questo personale che dipendeva da Comuni e Province è passato dagli enti di provenienza alle dipendenze dello Sato, continuando a svolgere le medesime mansioni, spesso nei medesimi luoghi di lavoro. La legge prevedeva un primo inquadramento con lo stipendio in godimento e successivamente una ricostruzione di carriera, che l’amministrazione ha sempre effettuato, per contenere la spesa, in modo sfavorevole nei confronti dei transitati. Questo atteggiamento ha prodotto un contenzioso colossale. All’inizio le sentenze dei giudici confermate dalla Cassazione hanno riconosciuto ai ricorrenti tutta l’anzianità pregressa maturata prima del passaggio allo Stato. Poi la legge finanziaria 2006, della quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità, ha stabilito che l’art. 8 della legge 124 del 1999 deve essere interpretato nel senso che al personale Ata ed Itp proveniente dagli Enti Locali l’anzianità nei ruoli dello Stato è riconosciuta in riferimento al “maturato economico”. Dunque la questione, chiusa dal punto di vista giurisdizionale, resta irrisolta per i lavoratori coinvolti che protestano a ragione, non vedendo vie di uscita.
Attraverso l’azione sindacale siamo riusciti ad ottenere un riscontro in un ordine del giorno della finanziaria 2008, che rinvia la soluzione alla contrattazione. Nel nostro documento del 30 giugno 2009 che traccia linee rivendicative per l’apertura del negoziato contrattuale del Personale della Scuola, indirizzato all’Aran ed ai Ministri Gelmini e Brunetta abbiamo posto, come nodo problematico, la questione dell’inquadramento economico del personale ex Enti Locali. Il pronunciamento definitivo della Corte di Giustizia Europea potrebbe rappresentare l’elemento per indurre il Governo, la politica e la contrattazione ad affrontare e risolvere questa complicata vicenda.

mercoledì 22 giugno 2011

ASSEMBLEA

DAL BLOG


Post n°813 pubblicato il 22 Giugno 2011 da exentilocali



ASSEMBLEA PER TUTTO IL PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ENTI LOCALI
PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO DI ERBA (CO)
VIA VOLONTARI DELLA LIBERTA' 18
IL GIORNO 29 GIUGNO 2011
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE ALLE 11.00
INDETTA DALLA UIL SCUOLA DI COMO
O.D.G.
PROSPETTIVE PER LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA
PIU' SIAMO MEGLIO E'

NOTA ESPLICATIVA DELL' AVV. SULLAM DOPO STRASBURGO