mercoledì 31 marzo 2010

PER PIPPO DI BARCELLONA P.G.

PER PIPPO DI BARCELLONA P.G.


Mettiti in contatto con Vincenzo LO VERSO al seguente numero telefonico :
3497293449

oppure scrivi al seguente indirizzo di posta elettronica.

vincenzoloverso@tiscali.it

LA FLC RISPONDE

da Vincenzo lo verso

Sul tema Ata ex EE.LL. la FLC CGIL ha espresso e continuerà ad esprimere chiaramente la propria posizione. In particolare, questo è quanto riportato testualmente al punto "Coerenza con gli impegni già presi" della nostra piattaforma contrattuale per il contratto scuola 2010/2012: ...Ribadiamo l'assoluta necessità che vengano reperiti finanziamenti specifici per esaminare e risolvere la posizione "giuridico-economica" del personale docente e ATA transitato dagli EE.LL. (vedi art. 3 comma 147 legge finanziaria 2008).Una precisazione rispetto alla frase "VOI il contratto nazionale 2008/2009 lo avete firmato senza neppure un accenno alla nostra vertenza?". La FLC CGIL non ha firmato il biennio economico 2008/2009. Una delle motivazioni, come è possibile leggere nella nostra dichiarazione a verbale, è proprio il mancato rispetto degli impegni assunti con il precedente CCNL (personale transitato dagli EE.LL., anzianità dei precari, ecc).Saluti.FLC CGIL nazionale

PER IL COLLEGA PIPPO DI BARCELLONA P.G.

MI SONO PERVENUTE LA SOTTOSTANTI MAIL DAL COLLEGA PIPPO DI BARCELLONA P.G.IL QUALE UNITAMENTE A DUE COLLEGHE SI TROVA NELLA SITUAZIONE DESCRITTA NELLE MAIL, SE QUALCHE LETTORE DEL BLOG PUO' DARE DEI SUGGERIMENTI AI COLLEGHI SUL PERCORSO DA SEGUIRE PUO' SCRIVERE UNA MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO : rosteda@libero.it

1^ MAIL
" Salve, sono un collaboratore scolastico transitato dal comune allo stato che ha avuto riconosciuta l'anzianità di servizio ai fini economici con una sentenza di primo grado del 21/03/2006 passata in giudicato in quanto l'avvocatura dello stato non ha prodotto appello ancora oggi. Chiedo aiuto per sapere se oggi 26/03/2010 posso far valere i miei diritti o la Corte Costituzionale con la sentenza del 03/11/2009 li annulla.Cordiali saluti "

2^ mail
" Sempre da pippo,alla Cortese attenzione di Roberto De Cristofaro.Parlando col carissimo amico che da tempo segue la vicenda, mi ha espresso delle incertezze riguardo il famoso comma 218, che a suo parere sembra rende valide solo le sentenze passate in giudicato emesse prima del 01/01/2006. Preciso che mesi fa nell'incertezza della sua validità ho notificato la sentenza,chiedendo la ricostruzione di carriera.L'ufficio scolastico provinciale di Messina reparto ata, tramite i suoi legali, invia una nota alla II direzione didattica di Barcellona p.g. scuola dove presto servizio da 29 anni, precisando che L'avvocatura non ha potuto proporre appello, in quanto la competente cancelleria non ha trasmesso copia della sentenza, nonostante la richiesta formulata in data 19/04/2006. Per quanto di competenza si archivia la pratica.A questo punto non so quale sia la strada da seguire spero mi voglia indicare quella piu' giusta.
Cordiali Saluti da pippo che scrive dalla Sicilia e da due colleghe che si trovano nella stessa situazione."

giovedì 25 marzo 2010

4 GATTI

DAL BLOG

http://blog.libero.it/entilocali/

Post n°720 pubblicato il 25 Marzo 2010 da exentilocali

Ieri dopo ore di attesa e dopo esserci sorbiti un bell'esempio di retorica ecc ecc.
Noi ex enti locali di Erba, siamo riusciti a parlare per un solo minuto con il ministro Calderoli, abbiamo illustrato velocemente la situazione e immancabilmente ci siamo sentiti rispondere dal ministro che non era a conoscenza di questo problema.
Purtroppo l'on. Rivolta che per mesi ci ha aiutato e ci aveva anche garantito che all'inizio del 2009 la situazione sarebbe stata risolta, ha poi visto che con questo governo non si cavava un ragno dal buco, così ha pensato bene di defilarsi e ieri quando ci ha visto parlare con il ministro se lo è presa sotto braccio e e se lo è portato via dicendo che avrebbe lei illustrato la situazione.
All'onorevole avevo anche scritto una lettera piena di amarezza quando sono arrivate le lettere che intimavano i rimborsi, questa lettera è stata interpretata come un attacco personale per cui mi ritrovo contro il presidente del consiglio comunale, il sindaco di Erba e lei.
Questo atteggiamento e quello di ieri mi indigna e mi fa incazzare, ci ritroviamo a essere vittime di questa ingiustizia e oltretutto chi è in qualche modo dall'altra parte del tavolo ha anche il coraggio di fare l'offeso e mi indica come un ingrato.
Ieri siamo tornati a casa veramente inviperiti e se prima stavamo mollando un po' demoralizzati e un po' disillusi, abbiamo deciso di continuare con più forza di prima, purtroppo si deve anche ammettere che non aiuta l'atteggiamento di molti colleghi, lunedì avevo fatto un richiamo sul blog per presentarci in massa (noi comaschi) a questo convegno, avevamo anche telefonato alle scuole vicine per chiedere la partecipazione, risultato ? siamo andati in 4.
Sempre con amarezza saluti a tutti Giuseppe

PER I COLLEGHI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Il segretario Regionale della Flc CGIL Sergio SORELLA mi ha comunicato la disponibilità di Anna Maria Santoro di venire a Campobasso per un incontro con i transitati dagli EE.LL. L'assemblea si potrà fare dopo Pasqua, anche perchè per quella data dovrebbe uscire l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale ed uno dei punti della piattaforma contrattuale è la risoluzione del problema del personale ATA / ITP ex EE.LL. Sarà mia cura comunicarvi la data
dell'assemblea, fermo restando l'impegno della Flc di publicizzare l'incontro in maniera capillare.
Roberto De Cristofaro.

lunedì 22 marzo 2010

ASSEMBLEA SINDACALE - CAMPOBASSO

AI COLLEGHI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Comunico che il segretario regionale della FLC CGIL Sergio SORELLA ha accettato la mia richiesta di indire un’assemblea riservata solo al personale A.T.A / ITP ex EE.LL., al fine di trattare esclusivamente la nostra vicenda.
L’assemblea si terrà presumibilmente il giorno 31 marzo 2010 , alle ore 16,00 presso la sede della CGIL – Via Mosca, 11- Campobasso-
All’assemblea dovrebbe partecipare anche Annamaria SANTORO responsabile Nazionale della Flc CGIL del personale A.T.A –
Con un successivo comunicato vi confermerò la data dell’assemblea, che sarà pubblicizzata anche dalla Flc tramite i soliti canali.
Invito tutti i colleghi iscritti e non iscritti a partecipare numerosi all’assemblea, perché sarà l’occasione per formulare proposte, nonché per sollecitare il sindacato a farsi carico del problema in maniera seria e fattiva.
Roberto DE CRISTOFARO

sabato 20 marzo 2010

PERSECUZIONE

Desidero inviare un breve riepilogo sugli avvenimenti che stanno nuovamente colpendo mio marito e i suoi colleghi e che rasentano l’incredibile.
L’anno scorso, come molti altri colleghi in Italia, abbiamo dovuto restituire in un un’unica soluzione le somme, cosiddette non compensabili, perché la sola trattenuta del quinto dello stipendio, per la durata di cinque anni, non sarebbe stata sufficiente per pagare il debito che, ricordo, oscillava tra i 33.000 e i 40.000 euro.
Nel 2010, a fronte delle somme versate, la Direzione Provinciale del Tesoro avrebbe dovuto consegnare il CUD ai lavoratori decurtato delle somme pagate nel 2009 e rimborsare tra gennaio ed aprile le imposte versate in eccedenza.
Ma …udite… udite…. A Trieste NO!
Il “solito direttore” della Direzione Provinciale dei Servizi Vari del MEF di Trieste non vuole restituirci il denaro e, a tutt’oggi (18 marzo), non ci ha ancora consegnato il CUD cartaceo. Preciso che il CUD telematico per mio marito e i suoi colleghi non lo hanno mai messo in linea sul sito.
A gennaio, immaginando che il MEF si sarebbe comportato in questo modo, abbiamo consegnato allo sportello la richiesta di correzione del CUD e contestualmente abbiamo chiesto il rimborso dell’imposta versata in eccedenza. Quasi non volevano accettare la domanda perché sostenevano , sempre allo sportello, che questo tipo di operazioni sono prassi normali e pertanto il lavoratore non è tenuto farne richiesta. Qualche settimana dopo, sempre allo sportello, ci hanno garantito che a marzo avremmo ricevuto il CUD e ad aprile il conguaglio fiscale, che per uno di noi ammontava a circa 4.000 euro .
Purtroppo il solito “direttore” ha bloccato tutto e oggi siamo senza CUD e senza rimborso. Lunedì abbiamo spedito una raccomandata per obbligarli ad una risposta in base alla legge 241 del 1990.
Oggi personalmente sono andata al comando della Guardia di Finanza dove, una volta descritto il fatto, mi hanno risposto che pur essendo della Guardia di Finanza non ne sapevano molto di IRPEF. Mi hanno anche detto che presentare una denuncia poteva essere rischioso e come un boomerang si poteva trasformare in una denuncia nei nostri confronti per diffamazione. Ho chiesto loro di fare almeno una telefonata, ma, parlando con il loro superiore e spiegando a chi doveva essere rivolta questa telefonata (il solito direttore) non hanno alzato la cornetta e mi hanno salutata cordialmente.
Dimenticavo……. sono stata ricevuta da questo maresciallo nell’atrio d’ingresso e più precisamente accanto alla porta d’ingresso e per privacy mi hanno fatta spostare ai lati del portone dicendomi che lì potevamo parlare più tranquillamente ……
Il maresciallo mi ha anche detto che se non dovessimo ricevere questo CUD di passare pure lì da loro perché avrebbero provveduto a trascrivere le nostre dichiarazioni che poi sarebbero state utili al CAF per compilare la dichiarazione dei redditi senza certificazione fiscale ma con le sole buste paga. CARINI VERO???????????
Ho informato il sindacato, ho telefonato all’on. Aprea, domani scriverò a Tremonti e a Brunetta, ma tutto questo solo per sfogo tanto il CUD ed il rimborso fiscale non ce lo danno.
Questo è avvenuto a Trieste nell’evoluto Nord Est e non, con il massimo del rispetto, nel profondo Sud.
Ho ancora altre cose da raccontarti riguardo la ricostruzione di carriera ma sarà in un’altra mail.
Cordialmente.
Susanna

venerdì 19 marzo 2010

DAI COLLEGHI DI MACERATA

Ordine del Giorno presentato dalla Commissione Politica al
Congresso Provinciale FLC di Macerata dell’1-3-2010
La Commissione Politica dei delegati al 2° Congresso Provinciale FLC di Macerata, fa proprie le numerose sollecitazioni espresse nelle varie Assemblee precongressuali ed oggi nel corso del dibattito in merito alla situazione ancora irrisolta di tutto il Personale, ex dipendente degli Enti Locali che è stato trasferito allo Stato dall’1-1-2000, per effetto dell’art.8 della Legge n.124/99,
A questi lavoratori che erano già in servizio nella Scuola, non sono stati riconosciuti ai fini economici, tutti gli anni di servizio che avevano all’atto del passaggio allo Stato.
Nella Provincia di Macerata, i lavoratori ATA e I.T.P., coinvolti nel passaggio erano circa 400. Molti hanno iniziato un contenzioso con ricorso al Giudice del Lavoro, dove hanno ottenuto ragione e quanto richiesto con il giusto inquadramento economico relativo a tutti gli anni di servizio maturati, altri invece hanno perso in I° grado e presentato ricorso in Appello, con udienza fissata per esempio nell’anno 2013, altri ancora hanno già lascito il servizio per pensionamento.
Ora dopo la recente Sentenza della Corte Costituzionale del Novembre 2009, che ha dichiarato legittimo il famigerato (comma 218, art.1 della legge 266/2005 - Legge Finanziaria 2006), si ha l’assurdo che:
· chi pur avendo ottenuto una sentenza favorevole, ma che non ha esperito tutti i gradi in giudizio, dovrebbe restituire anche gli arretrati e parte dello stipendio percepito;
· chi ha cause con ricorso in Appello, anche fra qualche anno, purtroppo avrà quasi sicuramente esito negativo;
· chi al momento del passaggio aveva per esempio un’anzianità di circa 25 anni se ne ha visti riconosciuti solo una parte e non ha neppure iniziato l’iter giudiziario.
Insomma c’è molta rabbia e disorientamento per il diverso trattamento economico percepito dai lavoratori coinvolti che, dopo 10 anni, ancora non vedono risolto il problema, pur non essendo di secondaria importanza.
Pertanto si sollecita la Segreteria Nazionale della FLC di sostenere con forza, in sede contrattuale la definizione di questa annosa vertenza, così come espresso anche (dall’art.3 comma 147 della Legge Finanziaria 2008).
Nel frattempo i lavoratori coinvolti della Provincia di Macerata, verranno convocati in un’Assemblea Unitaria provinciale per sollecitare sia le Segreterie Sindacali Nazionali, sia le Istituzioni sulla necessità di chiudere in sede contrattuale la vicenda del personale ATA ed ITP ex EE.LL sul mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio.

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Cari colleghi,

ieri pomeriggio ho avuto un'incontro con l'avvocato Sullam di Milano , mi ha comunicato che voleva effettuare un ricorso pilota nella circoscrizione di Milano,riguardante il riconoscimento ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi prestati di ruolo e non di ruolo presso le Scuole Statali fino al 31/12/99 (art. 66, c. 6, del CCNL Scuola del 4/8/1995).

Quindi s'invitano i colleghi del milanese che intendano ricorrere giudizialmente di prendere contatti con l'avvocato.

A tal proposito si prega di scrivermi per ricevere mail e il telefono dell'ufficio dell'avvocato.

vincenzoloverso@tiscali.it

venerdì 5 marzo 2010

IL PROCESSO DI LAVORO 2010

Leggetevi bene questo appello dei giuristi democratici tenetelo in considerazione e fatelo presente ai ricorrenti nel caso doveste iniziare nuove cause di lavoro, ma soprattutto ricordatevelo quando andrete a votare.

Rosella Arditi

La nuova disciplina delle spese di lite, introdotta dalla L. 69/2009, manifesta ricadute rilevanti e gravi, nel campo della giustizia del lavoro, che non sono state fino ad ora còlte, né tra gli operatori del diritto applicato, né in dottrina.
I promotori della presente iniziativa intendono proporre la riflessione sul tema e sollecitare l’ampio dibattito che esso merita, sia mirando ad un’interpretazione compatibile con le specificità della giustizia del lavoro, sia, per quanto il primo intento non sia possibile, per elaborare una articolata eccezione di incostituzionalità.

I “nuovi” precetti contenuti negli artt. 91, 92, 96 cpc riformati, trasposti dal processo civile, entro cui soltanto, apparentemente, sono stati pensati, al processo del lavoro cancelleranno di fatto i cardini della disciplina speciale, costituiti dalla funzione di tutela asimmetrica, sia sostanziale che processuale, della parte strutturalmente più debole del rapporto e che ricorre alla giustizia per invocare il riequilibrio tra forze che la realtà ribadisce diverse.
Nel processo del lavoro l’attore è sempre il lavoratore (o il sindacato) che chiedono al Giudice di “ristabilire” la giustizia già violata dai poteri fattuali del datore di lavoro. Ancora, altra peculiarità del processo del lavoro è costituita dal fatto che il lavoratore attore agisce spesso “a controprova” (licenziamento, trasferimento, impugnazione sanzioni disciplinari ecc.) e dunque pare avventato e gratuito, almeno in tali casi, addebitargli puramente e semplicemente, come sembra volere il nuovo art. 92 cpc, la soccombenza nella causa.
Di tali principi, del resto, ha tenuto conto la giustizia del lavoro per tutta l’esperienza del processo riformato, facendo larghissimo uso, condiviso e non certo ideologico, della compensazione delle spese “per giusti motivi” nei casi di soccombenza del ricorrente.

1. La prima, rilevante novità introdotta dalla riforma del codice di procedura destinata - o quantomeno potenzialmente idonea - a condizionare pesantemente le sorti della “parte debole” del rapporto di lavoro (e quasi sempre “parte debole economicamente”, nel processo) è quella introdotta dalla modifica del secondo comma dell’art. 92 in ipotesi di soccombenza del ricorrente, che potrebbe indurre il Giudice ad applicare il principio della compensazione delle spese (previa motivazione) solo in ipotesi eccezionali.
Il principio, ragionevole nel processo civile, trasposto senza apparente ponderazione o adattamento nella giustizia del lavoro, ci pare urtare con quelli che per 35 anni sono stati i cardini del sistema speciale: il diritto sostanziale del lavoro, prima ancora che il processo che gli dà effettività, è un diritto asimmetrico, che nasce e vive per tutelare la parte economicamente e strutturalmente più debole e serve per dare attuazione all’uguaglianza attraverso il tentativo di superare gli ostacoli che di fatto la negano, come proclama l’art. 3 co. 2 Cost. Questo, e non ragioni ideologiche, il motivo per cui i giudici hanno fatto sino ad oggi larghissimo uso della compensazione delle spese motivandola con la ricorrenza di “giusti motivi” .
Ove i magistrati non dovessero accogliere un’interpretazione costituzionalmente orientata e comunque coerente con i principi del diritto del lavoro che consenta al Giudice del Lavoro di ravvisare, proprio in tali principi e/o nella natura a controprova della causa, le “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la compensazione delle spese sarà indispensabile sollevare un’eccezione di incostituzionalità.

2. Ed ancora, è necessario chiarire e delimitare la portata dell’ultimo comma dell’art. 96 cpc. che, - anche in combinato disposto con il nuovo art. 91 cpc - sembra aprire ad un intervento punitivo ed imprevedibilmente quantificabile da parte del giudice, che può oggi “anche d’ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La “regola” del carico delle spese così codificata, e la vaga possibilità della “punizione” evocata dall’art. 96 cpc, colpiranno poi inevitabilmente i soggetti più deboli economicamente e le domande più “povere”: agli uni ed alle altre il legale responsabile dovrà prospettare possibili costi connessi al complesso gioco processuale (ivi compresa l’ipotesi, ulteriormente pesante, di vittoria in primo o nei primi due gradi di lite seguita dalla soccombenza nel successivo: con liquidazione delle spese, e magari della “sanzione ex art. 96 cpc, anche dei gradi precedenti) che scoraggeranno l’accesso alla giustizia ben più gravemente che non in solo rapporto alla apparente fondatezza o meno della domanda.
Ancora, la riforma scoraggerà enormemente sia le cause per condotta antisindacale, data la notoria ristrettezza economica delle OO. SS. (che saranno sospinte a spostare sul piano conflittuale delicate divergenze sulle regole del confronto, che solo la giustizia deve dirimere), sia ogni tentativo di criticare, in cause pilota, orientamenti giurisprudenziali non condivisibili o di proporre vertenze di principio o di principi, siccome destinate ad affrontare costi e rischi (art. 96 cpc) onerosi.

3. Il nuovo testo dell’art. 91 cpc prevede che se il giudice “accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’art . 92”.
Invero la disposizione, a ben riflettere, comporta una previsione solo a sfavore del lavoratore-attore. E' solo a questi che concretamente parla il nuovo precetto, con la minaccia di condanna al pagamento di spese legali (e nemmeno una compensazione) a carico della parte parzialmente vittoriosa: possibilità che fino ad oggi era fermamente esclusa dalla giurisprudenza. Mentre non pare che la norma abbia senso se letta pensando al datore. Non solo perché parla di "domanda", ma soprattutto perché se a soccombere parzialmente sarà il datore, è del tutto ovvio che egli sia condannato alle spese, salvo compensazione - totale o parziale - ex art. 92, in ragione del parziale accoglimento della domanda.
La riforma minaccia poi di “comporsi” con il DDL 1441 Quater -B, appena approvato in terza lettura dalla Camera dei Deputati ed attualmente al riesame del Senato (DDL 1167-B), rendendo risultato doppiamente incongruo, ovvero di lasciare che l’”adattamento” delle norme sulle spese di lite al processo del lavoro sia ritenuto insito nella progettata riforma, nonché di rendere ulteriormente pericolose le norme degli artt. 91 e 96 cpc.
Il testo dell’art. 420 cpc, che il DDL 1167-B si propone di modificare, infatti, prevede che il giudice, oltre a tentare la conciliazione della lite, “formula alle parti una proposta transattiva”, aggiungendo che il relativo rifiuto “senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio”.
Posto che l’art. 96 cpc, nell’attribuire al giudice, “anche d’ufficio”, il potere apparentemente sanzionatorio richiama l’art. 91 cpc, che fa a sua volta riferimento all’”eventuale proposta conciliativa”, il combinato disposto delle norme (vigenti ed in progetto) potrebbe portare all’effetto che il giudice si determini sia sulle spese, sia sulla sanzione dell’art. 96 cpc proprio perché la parte ha rifiutato la sua proposta conciliativa. Di più: facendo l’art. 91 cpc riferimento all’ipotesi di una domanda parzialmente accolta (“in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa”), è gioco forza, nella giustizia del lavoro ove l’attore è sempre il lavoratore o il sindacato, dedurre che la “minaccia” espressa dai combinati disposti citati sia rivolta proprio e soprattutto a questi ultimi. Con effetti ulteriormente ingiusti a mente dei principi cardine del diritto del lavoro dianzi evocati.
Agli affetti la normativa pare incompatibile con i precetti costituzionali, e segnatamente con quelli degli artt.1. 2, 3, co. 2, 4, 24 e 35, atteso che il “lavoro” nella nostra Costituzione , oltre a costituire uno dei principi fondamentali, è considerato come strumento di realizzazione della persona umana, i cui diritti inviolabili sono riconosciuti e garantiti attraverso “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” .
4. Le novità di cui si è parlato si inseriscono in un uno status quo in cui, paradossalmente, l'onere effettivo delle spese di lite già non grava ugualmente le parti: l'impresa non sostiene l'iva della notula del suo legale (partita di giro); il lavoratore la sopporta come un costo. L'impresa porta il costo della notula (e quello di eventuale soccombenza) in detrazione dal reddito; il lavoratore no. Ciò comporta conseguentemente che l’apparente - già di per sé ingiusto - principio di “parità” delle parti è addirittura fortemente sbilanciato a favore della parte economicamente più forte.
I proponenti chiedono il contributo di idee di tutti i giuristi (avvocati, giudici e studiosi)che condividono queste considerazioni, anche per poter preparare al meglio un apposito convegno urgente (da tenersi entro il prossimo mese di marzo) convegno che vedrà l’intervento, innanzitutto, di chi assumerà il coordinamento scientifico dell’iniziativa.