giovedì 26 febbraio 2009

RESOCONTO ASSEMBLEA MILANO

Ciao a tutti, dalle prime informazioni sull'incontro di oggi all'assemblea dei cobas,l'avvocato sullam ha detto che chi ha fatto ricorso in cassazione, nel momento in cui arriva l'avviso della restituzione del denaro, si può chiedere al giudice di cassazione il fermo della procedura sino alla sentenza.Sembra che chi deve restituire il denaro abbiano adottato il ritiro di 1/5 dello stipendio. Si è deciso alcune iniziative per il 4-3 il 17-3 con manifestazioni ha anche detto che c'e un rallentamento nel ritiro dei soldi, in attesa della sentenza della corte europea.
I colleghi presenti erano concordi a proseguire la lotta con iniziative incisive.
Quindi direi che è arrivato il momento che noi tutti aderiamo a qualsiasi protesta si faccia senza guardare le sigle sindacali che la organizza.
Vincenzo.

venerdì 20 febbraio 2009

Carissimi, oggi in aula il ministro competente ha annunciato che l'ordine del giorno da me presentato, che vi allego, era stato dichiarato, dalla Presidenza inammissibile perchè non pertinente con la materia del decreto "mille proroghe" di cui vi dicevo ieri, anzi ho verificato, ed anche l'emendamento che avevo presentato era stato dichiarato inammissibile sempre per lo stesso motivo,per questo mi pare molto difficile che la Presidenza abbia invece ammesso un ordine del giorno presentato da un collega sulla stessa materia.
Comunque cercheremo in altre occasioni di portare avanti la vostra questione, di questo statene certi.
Cordiali saluti Rosa De Pasquale



ORDINE DEL GIORNO (A.C.2198)


La Camera dei Deputati

in sede di esame del disegno di legge (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti)


PREMESSO CHE

L’articolo 1, comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, inventandosi una interpretazione “autentica” che stravolge l’articolo 8 della legge 124 del 1999; riduce le retribuzioni del personale di ruolo proveniente dagli Enti locali e trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici (ITP) e disconosce i diritti acquisiti di questi lavoratori.

la Corte di cassazione ha ripetutamente riconosciuto il diritto ad una giusta retribuzione per il servizio prestato e – secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 124 del 1999, che riconosce al personale in questione ''ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza'' – ha emesso numerose sentenze in base alle quali centinaia di lavoratori ATA e ITP della scuola hanno ottenuto uno stipendio corrispondente all'attività lavorativa prestata;

considerato che

l’articolo 3, comma 146 della Legge finanziaria 2008 stabilisce che in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge n. 124 del 1999.

IMPEGNA IL GOVERNO

A individuare, con urgenza, risorse finalizzate ad evitare situazioni di disparità tra lavoratori, ad adottare provvedimenti necessari ad inquadrare il suddetto personale nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza.

COMUNICAZIONE

COBAS
Comitati di Base della Scuola
Sede Provinciale: Viale Monza, 160 – 20127 Milano (MM Gorla)
Tutti i mercoledì alle ore 17.00 Assemblee in sede
Tel. 02-27080806 - Fax 25707140
web: http://www.cobas-scuola-milano.org/ e-mail: mail@cobas-scuola-milano.org



COMUNICAZIONE


AGLI A.T.A./I.T.P. ex E.E.L.L. RICORRENTI
contro
l’accordo truffa del luglio 2000,
l’emendamento inserito nella finanziaria 2006,
l’invalidazione delle sentenze favorevoli ad opera di leggi interpretative.


MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO dalle ore 15.30
ASSEMBLEA
c/o LA SEDE COBAS DI MILANO
V.LE MONZA, 160 (MM Gorla)

Per fare il punto della situazione ricorsi,
per ragionare sulle prospettive,
per valutare la fattibilità di nuove iniziative pubbliche.


L’Assemblea si svolgerà con la presenza e il contributo dell’avv.to Sullam al cui studio legale sono affidati tutti i ricorsi avviati dai Cobas.




Da affiggere all’Albo sindacale secondo la normativa vigente

ATTO CAMERA

ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02031-A/016
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16Seduta di annuncio: 132 del 12/02/2009
Firmatari
Primo firmatario: RUVOLO GIUSEPPEGruppo: UNIONE DI CENTROData firma: 12/02/2009
Stato iter:
IN CORSO
Atto CameraOrdine del Giorno 9/2031-A/16
presentato da
GIUSEPPE RUVOLO
testo di
giovedì 12 febbraio 2009, seduta n.132
La Camera,premesso che:la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico dispone, all'articolo 8, comma 2, il trasferimento del personale di ruolo degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge, il 25 maggio 1999, nei ruoli del personale ATA e ITP statale con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei relativi compiti;essa prevede, inoltre, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento della relativa anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto;il decreto interministeriale del 5 aprile 2001 ha riconosciuto, invece, al personale in questione l'anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza creando un diffuso malcontento e un contenzioso giudiziario; la legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006) al comma 218 dell'articolo 1, disconosce di fatto i diritti acquisiti da tali lavoratori inquadrandoli con un'anzianità di servizio di gran lunga inferiore rispetto a quella reale,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte a risolvere la questione anche alla luce del fatto che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che «in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124».9/2031-A/16. Ruvolo.

NOTIZIE DA MARCO DAMASCENI

Vi passo le ultime notizie che mi sono arrivate. Ci sono stati un paio di tentativi di mettere in discussione il nostro problema da parte di parlamentari, alcuni dell'opposizione altri della maggioranza.

In più a Milano il 25/2 c'è un'assemblea sulla situazione dei ricorsi (invito i colleghi del nord a partecipare), cui parteciperà anche l'avvocato Sullam che ha curato i ricorsi alla corte europea dei diritti dell'uomo e ha ottenuto il rinvio alla corte costituzionale con l'ultima ordinanza (22260) della corte di cassazione. Trovate tutto in allegato.

Per quanto riguarda i due odg della camera devo esternare il mio scetticismo riguardo alla possibilità che per questa via si arrivi ad una soluzione, per diversi motivi: credo poco in queste forme di pressione lobbistica e con l'esperienza che abbiamo alle spalle diventa ancor più difficile crederci (sarà forse il ventesimo tentativo del genere, ma credo di sbagliare per difetto); quelli ai quali i deputati chiedono l'intervento risolutore sono gli stessi che ci hanno messo nei guai, maggioranza od opposizione che siano, con l'aggravante per l'attuale maggioranza di essere gli ideatori del comma 218 che, ricordiamolo, è stato un vero e proprio golpe (come spiega bene l'ordinanza 22260 della cassazione).
Ora, andare a chiedere a Tremonti - perchè (parliamo chiaro) è lui che deve aprire i cordoni della borsa - di sanare quello che lui stesso ha proditoriamente voluto con il comma 218, mi sembra decisamente velleitario..

Naturalmente la mia non è una critica ai colleghi che si stanno muovendo in questa direzione, ai quali, anzi, vanno i miei ringraziamenti per il loro impegno, nè un misconoscimento della sincerità delle intenzioni dei parlamentari che li stanno aiutando, solo volevo che fosse chiara la mia opinione e il fatto che penso che si debbano battere altre strade.

Saluti Marco Damasceni

giovedì 19 febbraio 2009

INTERPELLANZA ON.LE RUVOLO

trasmetto a tutti con massima urgenza

Cari colleghi, sono Leonardo Agueli, mi ha telefonato l'on. Giusepe Ruvolo avvisandomi che il suo ordine del giorno per il problema che ci riguarda, sarà trattato domani o al massimo entro martedi.Invito tutti i colleghi a sollecitare i deputati che hanno dato la loro disponibilità a non far mancare il loro appoggio a questo importante ordine del giorno.Io per quanto mi riguarda sto facendo intervenire deputati dell'MPA della Sicilia. Fate intervenira anche i molti deputati della Lega Nord, e del PDL.Per il collega Giuseppe di inserirlo anche sul Blog.Aspetto vostre notizie.Saluti per tutti Leonardo Agueli.

mercoledì 18 febbraio 2009

DA ENZO LO VERSO

Personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato - Azione legale n. 2 - Ricorso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo
L’Ufficio Legale Centrale con la nota prot. n. 71 del 4/2 u.s. firmata dal Segretario Generale della CONFSAL, prof. Marco Paolo Nigi, ed inviata alle Segreterie Provinciali CONFSAL e SNALS e per conoscenza agli avvocati della rete legale CONFSAL, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 25 novembre ’08, riguardante il personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato, ha precisato che per le sentenze pronunciate dalla Suprema Corte di Cassazione prima del 4/9/2008 (anche se depositate successivamente a tale data) e per le quali non sia ancora scaduto il termine di 6 mesi dal deposito delle stesse, è possibile proporre ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo.
L’adesione a tale ricorso è possibile anche per gli altri ricorrenti qualora fosse respinta la nuova questione d’incostituzionalità sollevata dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22260 del 4/9/2008.
Le adesioni dovranno essere raccolte con la massima sollecitudine e, comunque, per coloro le cui decisioni sfavorevoli della Suprema Corte sono state depositate il 26/9/2008, dovranno pervenire entro il 20 febbraio 2009 all’Ufficio Legale Centrale, tenuto conto che il termine per proporre ricorso alla Corte Europea di diritti dell’uomo scadrà il 20 marzo 2009.

COMUNICATO DEL 25/11/2008
Personale ATA transitato dagli EE.LL. allo Stato
L’Ufficio Legale Centrale, il 24/11 u.s., con la nota prot. n. 713 a firma del Segretario Generale della CONFSAL, prof. Marco Paolo Nigi, inviata alle Segreterie Provinciali SNALS-Confsal, alle Segreterie Provinciali CONFSAL, alle Federazioni aderenti alla CONFSAL e, per conoscenza, agli avvocati della rete legale CONFSAL, ha comunicato che, in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 234, depositata il 26.6.2007, che respingeva la questione di legittimità Costituzionale in relazione all’art. 1, comma 218 legge finanziaria 2006, la Suprema Corte, non ritenendo chiusa la questione, ha rilevato un ulteriore motivo di incostituzionalità dell’art. 1, comma 218 sopra citato, sottoponendo nuovamente la stessa all’esame della Corte Costituzionale. Nello specifico, evidenzia che:
“Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che il potere legislativo, con l’emendamento di cui alla c.d. legge Finanziaria 2006 n. 266 art. 1, comma 218, si è intromesso con tale disposizione nell’amministrazione della giustizia introducendo norme in grado di influire sui processi in corso, conferendo dei vantaggi ad una delle parti in causa (lo Stato), così violando l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950 che stabilisce il diritto di ognuno ad un equo processo.
Si ribadisce, pertanto, alla luce della nuova pronuncia della Suprema Corte, quanto avevamo già suggerito e cioè che i giudizi in corso non vanno abbandonati ma occorrerà per le cause pendenti dinanzi al Tribunale o alle Corti d’Appello, sollevare la questione di incostituzionalità di cui all’ordinanza della Suprema Corte del 4.9.2008 n. 22260, chiedendo la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo sino alla definizione del giudizio di legittimità costituzionale.
Per le cause definite dinanzi la Corte di Cassazione prima del 4.9.2009 invece, si dovrà valutare la possibilità di proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo assumendo la violazione dell’art. 6 della Convenzione citata che stabilisce il diritto di ognuno ad un giusto processo, violazione commessa dallo Stato italiano con l’introduzione di norme (Art. 1, comma 218 legge cit.) che avrebbero influito sui processi in corso. Ovviamente, tali ricorsi vanno proposti entro e non oltre 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Suprema Corte.”

04/09/2008
Ordinanza n. 22260/2008: Personale ATA trasferito dagli EE.LL.
CORTE DI CASSAZIONE
(Sezione Lavoro)
Ordinanza 04 settembre 2008, n. 22260
LAVORO PUBBLICO - PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI TRASFERITO NEI RUOLI DEL PERSONALE ATA STATALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
La S.C., intervenendo nuovamente in tema di anzianità di servizio e trattamento retributivo del personale A.T.A., già dipendente di ente locale, passato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale, ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale per lo scrutinio di costituzionalità dell’art. 1, comma 218, legge 23 dicembre 2005, n. 266, in relazione agli artt. 117, comma 1, Cost. e 6 Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in particolare, con sentenza 29 luglio 2004 Scordino c. Governo italiano).
Ritenuto in fatto
N.P., con ricorso al Tribunale di Venezia del 27.3.2003 ha chiesto, nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (denominazione attuale, secondo l'organizzazione del Governo disegnata dall'art. 1 d.l. 16 maggio 2008, n. 85), di accertare che, quale appartenente al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (denominato A.T.A.), già dipendente di ente locale e passato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica statale ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, aveva diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata al tempo del trasferimento del rapporto di lavoro, con la condanna dell'amministrazione statale al pagamento delle conseguenti differenze retributive dal 1° gennaio 2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il giudice adito, con la sentenza di cui si domanda la cassazione, pronunciata all'esito del procedimento previsto dall'art. 64 d.l.gs. 30 marzo 2001, n. 165, ha accertato «l'invalidità e la conseguente inefficacia, per contrasto con quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 8, commi 2 e 3, della legge 124/1999, della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 1, dell'accordo Aran-Rappresentanti delle Organizzazioni e confederazioni Sindacali Telata 20.7.2000 recepito nel D.M. 5.4.2001».
A giudizio del Tribunale, la previsione legislativa, secondo cui a detto personale è riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata, obbligava l'amministrazione statale ad applicare, dal 1° gennaio 2000, il c.c.n.l. del comparto scuola al personale trasferito tenendo conto di tutta l'anzianità maturata alle dipendenze dell'ente locale, cosicché non era conforme al dettato della fonte primaria l'attuazione datane (mediante accordo collettivo recepito in decreto interministeriale) con il collocamento del detto personale nella fascia stipendiale corrispondente alla retribuzione in godimento al 1° dicembre 1999 (ed. "maturato economico") e non in quella corrispondente all'effettiva anzianità di servizio.
Il ricorso per cassazione dell'amministrazione, proposto ai sensi dell'art. 64, comma 3, d.lgs. n. 165/2001, è articolato in due motivi; resiste con controricorso N.P..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Considerato in diritto
1. I due motivi di ricorso, concernenti entrambi l'unica questione controversa, denunciano, violazione dell'art. 8 L. n. 124/1999 e vizio di motivazione, sostenendo che il risultato dell'interpretazione accolta dalla decisione impugnata si traduceva nel riconoscere un aumento della retribuzione per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro e dell'applicazione di un c.c.n.l. (comparto scuola) che dava rilievo all'anzianità di servizio ai fini stipendiali (diversamente dal contratto del comparto enti locali), mentre il legislatore aveva inteso unicamente garantire la conservazione delle posizioni acquisite, escludendo l'assunzione di oneri economici maggiori di quelli già gravanti sugli enti locali. Si afferma, inoltre, che la legge aveva espresso un principio, circa il riconoscimento dell'anzianità, necessitante di essere specificato dalla normazione secondaria, di cui si contemplava l'emanazione, e il decreto ministeriale, di recepimento dell'accordo stipulato tra l'Aran e le organizzazioni sindacali, aveva legittimamente disciplinato il sistema di allineamento degli istituti retributivi del comparto enti locali a quelli del comparto scuola, riconoscendo l'anzianità pregressa ai fini dell'inquadramento secondo il sistema del maturato economico. Si aggiunge, infine, con argomentazione svolta in via logicamente subordinata, che l'accordo sindacale 20 luglio 2000, relativo al sistema di inquadramento del personale A.T.A. secondo il criterio del maturato economico, aveva natura di vero e proprio contratto collettivo nazionale di lavoro - come desumibile anche dalle disposizioni contenute nel c.c.n.l. 8 marzo 2002 - ed era perciò abilitato a derogare anche a norme di legge, ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Nella memoria, depositata in prossimità dell'udienza, la ricorrente Amministrazione invoca la sopravvenuta interpretazione autentica, della disposizione della quale si denuncia l'errata interpretazione, ad opera dell'art. 1 comma 218 della legge 23.12.2005 n. 266.
2. Tanto premesso, la Corte osserva che, effettivamente, l'art. 1/218 L. n. 266/2005, appena citato, dispone: " Il comma 2 dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento ed il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale".
La struttura formale della norma appena riportata la qualifica effettivamente come norma d'interpretazione autentica, della quale possiede i requisiti essenziali, riscrivendo una regola destinata ad operare in termini generali per le controversie in corso come per quelle future L'anzidetto comma 218, infatti, manifesta espressamente l'intento di precisare e chiarire la portata della norma interpretata e si limita ad intervenire, con effetti retroattivi, soltanto su quei suoi profili applicativi che avevano originato un contenzioso cui peraltro questa Corte, nella funzione sua propria, sembrava avviata a dare una risposta passabilmente univoca (v. infra). Né pare contestabile che il contenuto normativo della disposizione corrisponda- astrattamente, e non importa qui stabilire con quale grado di persuasività- ad uno dei possibili significati ascrivibili alla norma interpretata, posto che, a fronte di una lettura del sintagma "anzianità giuridica ed economica" di cui al comma 2 dell'art. 8 L. n. 124 del 1999 coestensiva rispetto al significato letterale dei termini ivi utilizzati, il legislatore del 2005 ha optato per una interpretazione restrittiva .
3. Dalle considerazioni sopra esposte discende che questa corte dovrebbe fare applicazione, nella presente causa, dello ius superveniens, rappresentato dal ricordato comma 218, e, in forza di esso, accogliere il ricorso modificando le conclusioni cui- nell'attribuzione di senso alla disposizione del secondo comma dell'art. 8 L. n. 124/1999- era pervenuta, statuendo- sia pure con percorsi argomentativi diversi- che la garanzia del riconoscimento ai fini giuridici, oltreché economici, dell'anzianità maturata presso gli enti locali, in favore dei dipendenti coinvolti nel passaggio dai ruoli di tali enti in quelli del personale statale, in quanto apprestata dalla legge, non potesse essere ridotta, in forza di norme di rango inferiore, alla sola garanzia del riconoscimento economico dell'anzianità, e risolversi nell'attribuzione al dipendente del ed. maturato economico, così come disposto nel decreto interministeriale 5 aprile 2001 conformemente ai contenuti dell'Accordo 20 luglio 2000 fra l'ARAN e le OO.SS. ( v., tra le tante, cass. nn. 3224/2005, 3356/2005, 4722/2005, 18652/2005, 18829/2005 ). Si tratterebbe di un revirement, esplicitamente fondato sull'intervenuta norma interpretativa, cui questa corte peraltro ha già messo capo - in applicazione dell'art. 1/218 più volte richiamato - con le sentente nn. 25482/07, 511/08, 677/08.
Peraltro, la controricorrente, nelle memorie depositate prima dell'udienza, deduce, tra le altre difese, una questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa da applicare, perché - a suo giudizio - tale norma violerebbe l'obbligo internazionale derivante all'Italia dall'art. 6/1 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo (di seguito, CEDU), sottoscritta dall'Italia il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848.
Trattasi di questione senz'alcun dubbio rilevante nel presente giudizio , perché investe la norma di legge della quale dovrebbe farsi applicazione per la decisione del ricorso, non apparendo in contrario configurabile una questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 234 del trattato CE, per stabilire ( come pure richiesto dalla difesa controricorrente) se la fattispecie in esame sia riconducibile alla direttiva 77/187 Cee, il che comporterebbe per il giudice nazionale l'obbligo di disapplicare la norma interpretativa in ipotesi confliggente con la direttiva. Infatti, la vicenda del trasferimento, in base alla L. n. 124 del 1999, del personale degli enti locali nei ruoli del personale Ata (amministrativo, tecnico, ausiliario) dello Stato non è riconducibile al campo di applicazione delle direttive comunitarie in materia di trasferimento d'azienda (direttiva 77/187/Cee, modificata dalla direttiva 98/50/Ce), giacché, anche in ragione dei principi desumibili dall'interpretazione di dette direttive da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia (sent. 26 settembre 2000, in C-175/99; sent. 25 gennaio 2001, in C-172/99; sent. 24 gennaio 2002, in C-51/00), essa non si è concretata nella assegnazione, preesistente al passaggio di personale, di una attività unitariamente considerata, di competenza di un determinato soggetto pubblico, ad altro soggetto: ipotesi che configura il conferimento o il trasferimento di attività cui l'art. 34 del d.lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, riconnette, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, l'applicazione dell'art. 2112 cc. Ne consegue che l'art. 1, comma 218, L. n. 266 del 2005, interpretando autenticamente l'art. 8, comma 2, L. n. 124 del 1999, nel senso che, relativamente alla vicenda del trasferimento del suddetto personale Ata, gli effetti dell'anzianità giuridica sono limitati a quelli che essa abbia eventualmente già prodotto nel precedente rapporto, non può porsi in contrasto con il diritto comunitario innanzi richiamato, in quanto disposizione che, appunto, regola una fattispecie estranea al suo campo applicativo. Sì che, conclusivamente, non v'è luogo a formulare il dubbio che dovrebbe essere oggetto di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, comma 3, del trattato Ue.( sul punto v., diffusamente, cass. n. 677/08 cit., in particolare punti 14-30)
4. L'accertata rilevanza della questione, ne impone lo scrutinio per stabilire se la stessa possa ritenersi "manifestamente infondata" (art. 1 L. cost. n. 1/1948). Per vero, un tale scrutinio è stato già effettuato da questa Corte (v., in particolare, cass. n. 677/08 cit.) che ha concluso nel senso della manifesta infondatezza della questione. E tuttavia il dovere di fedeltà ai precedenti non dispensa questa stessa corte dal procedervi anche nella presente causa, non solo e non tanto in ragione di profili o argomenti nuovi addotti dalla parte ma soprattutto perché la nomofìlachia si atteggia in maniera molto diversa a seconda che la Corte sia chiamata a pronunciarsi sull'esatta osservanza della legge, fornendo l'interpretazione delle norme sottoposte al suo esame, ovvero a giudicare manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale afferente ad una di tali norme. Nel primo caso, infatti, si tratta di attribuire un significato alla disposizione di legge con carattere di, sia pure tendenziale (arg. ex aliis dall'art. 374 comma 2 epe ), stabilità; nel secondo, per contro, si tratta di ritenere o di escludere come manifestamente infondato soltanto un dubbio; formula, quest'ultima, che fonda per il giudice ,anche e soprattutto di ultima istanza, il dovere di sollevare la questione di costituzionalità, tutte le volte in cui- essendo impossibile attribuire alla disposizione scrutinata un significato che ne escluda il possibile contrasto con i precetti costituzionali- per la sussistenza di un siffatto contrasto residui un non implausibile argomento, ancorché di peso minore rispetto agli argomenti che depongono in senso contrario. E ciò perché, in uno Stato costituzionale di diritto, la certezza del diritto - che è l'obiettivo cui tende la nomofilachia - è, innanzitutto, certezza che il diritto vivente sia conforme a Costituzione.
Tanto precisato, giova ricordare che la questione proposta a questa corte è, come accennato nel paragrafo che precede, se il più volte citato art. 1 comma 218 della L. n. 266/2005 contrasti con l'art. 117/1 Cost. per violazione dell'obbligo internazionale assunto dall'Italia con la sottoscrizione e ratifica della CEDU, il cui articolo 6 comma primo, nel prescrivere il diritto di ogni persona ad un giusto processo dinanzi ad un tribunale indipendente e imparziale, imporrebbe al potere legislativo di non intromettersi nell'amministrazione della giustizia allo scopo d'influire sulla singola causa o su di una determinata categoria di controversie. L'art. 6/1 della CEDU, così come interpretato con specifico riferimento al profilo qui evocato dalla Corte europea di Strasburgo, viene in tal modo a costituire la " fonte interposta" che fornisce concretezza e contenuto al parametro costituzionale invocato del rispetto degli obblighi internazionali ( corte cost. n. 348/2007 , in particolare punti 4.5 e 4.6 ).
Il giudizio di manifesta infondatezza della questione è stato fondato, dalla cit. Cass. n. 677/2008, sulla sentenza della corte europea di Strasburgo in causa S. c. Italia n.36813/1997, i cui paragrafi 78/80 sono stati assunti siccome esplicativi della fonte interposta, rappresentata dall'art. 6/1 della CEDU nella parte in cui prescrive le condizioni di un giusto processo. Dai citati paragrafi della sentenza S., cass. n. 677/2008 ha ricostruito la fonte interposta in esame siccome prescrittiva, per gli Stati membri della CEDU, di un obbligo di non "esercitare un'ingerenza normativa finalizzata ad ottenere una determinata soluzione delle controversie in corso", salvo che " l'intervento retroattivo sia giustificato da motivi imperiosi di carattere generale". Sulla base di tale premessa, la stessa corte ha escluso che l'art. 1/218 L. n. 266/2005 violi l'obbligo come sopra definito poiché " non vi é.. alcun elemento che induca a ritenere la disposizione nazionale come esclusivamente (grassetto dell'e.) diretta ad influire sulla soluzione delle controversie in corso)", dovendosi piuttosto ritenere che "..il legislatore abbia dovuto governare una operazione di riassetto organizzativo di ampia portata, sicché sono palesemente ravvisabili, nel caso di specie, le pressanti ragioni di interesse generale che abilitano...anche interventi retroattivi".
Questa, nelle sue linee essenziali, la ratio decidendi che - unitamente alla considerazione delle differenze correnti tra la presente fattispecie e quella oggetto della sentenza S. ed al rilievo che la CEDU non assicura in materia civile l'immutabilità della regola di giudizio per tutti i procedimenti in corso - ha condotto la corte a ritenere manifestamente infondato il dubbio che la disposizione in esame violi l'obbligo dello Stato italiano di rispettare l'art. 6 CEDU come interpretato dalla corte di Strasburgo.
5. Il Collegio ritiene, al contrario, che la suesposta ratio decidendi e le considerazioni ulteriori che la sorreggono - pur somministrando argomenti in favore di una determinata soluzione del dubbio - non valgano tuttavia e ritenerlo manifestamente infondato. Ciò per le seguenti considerazioni:
a) è ben vero che la sentenza S. ed i precedenti in essa richiamati (v. in particolare sentenza A. e altri c. G., n. 39374/98 par. 20-21) affermano che il divieto di leggi retroattive riguarda l'ingerenza, del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia, finalizzata ad una determinata soluzione delle controversie in corso ("..dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige" ), ma è altrettanto vero che la suindicata giurisprudenza non richiede anche che la disposizione retroattiva sia "esclusivamente diretta ad influire sulla soluzione delle controversie in corso" né che tale scopo venga in qualche modo enunciato, poiché nei suddetti precedenti la conclusione che l'intervento legislativo volta a volta esaminato costituisse una non consentita ingerenza del potere legislativo sull'esercizio della giurisdizione viene raggiunta sulla scorta, da una parte, dell'esame del risultato che, nel procedimento in relazione al quale viene lamentata l'ingerenza, ha avuto l'applicazione della disposizione denunciata e, dall'altra, della considerazione che lo Stato legislatore era, al tempo stesso, parte di quel procedimento e la disposizione interpretativa assegnava alla disposizione interpretata un significato vantaggioso per lo Stato- parte ; il che sembrerebbe costituire la ragione che induce a ritenere l'intervento come dettato dalla non consentita finalità. Ad analoghe conclusioni conduce anche la giurisprudenza più recente della corte europea ( v., per tutte, sentenza SCM Scanner de l'Ouest et autres c. France, 21.6. 2007, ricorso n. 12106/03)
b) Entrambe le suddette situazioni ricorrono nel caso in esame, mentre- d'altro canto- il notevole contenzioso sviluppatosi subito dopo l'entrata in vigore della normativa oggetto d'interpretazione autentica, e, in relazione al quale, questa corte ha già avuto modo di pronunciarsi più volte, nonché il rilevante numero di ricorsi pendenti aventi ad oggetto proprio l'interpretazione di detta normativa, lasciano ragionevolmente ritenere che la definizione di tale contenzioso nel senso, favorevole allo Stato amministrazione, imposto dalla norma interpretativa, rientrasse certo tra le finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione di quest'ultima norma.
c) Per altro verso, l'esigenza per il legislatore di " governare una operazione di riassetto organizzativo", da un lato, non sembra integrare le " imperiose ragioni d'interesse generale", richieste dalla corte europea come condizione per superare il divieto d'ingerenza; per altro lato, di quell'esigenza- e tanto meno di altre ragioni, imperiose o meno- non è traccia alcuna nel procedimento legislativo che ha messo capo al ricordato comma 218 dell'art. 1 L. n. 266/2005; che anzi tale comma, che non figura nell'originario disegno di legge presentato dal governo, risulta inserito dalla relatrice S. nella seduta della 5a Commissione (emendamento 1.4547 -comma 149-quater), rimane invariato per decadenza del subemendamento C. 1.4547/10, e viene votato nei successivi passaggi, caratterizzati dal voto di fiducia al Governo, senz'alcuna indicazione delle ragioni, imperiose o meno, che lo sorreggono.
d) Né infine, ad escludere la violazione dell'art. 6/1 CEDU da parte della disposizione in esame, può valere il rilievo che la Corte di giustizia europea abbia sempre riaffermata la libertà del legislatore di emanare norme interpretative che incidano, in materia civile, su diritti attribuiti dalle leggi in vigore, perché qui non è in discussione questa libertà ma piuttosto quella d'intervenire, a mezzo di leggi retroattive, sui giudizi pendenti dei quali sia parte lo Stato amministrazione. Com'è stato lucidamente precisato da questa stessa Corte nell'ordinanza n. 402/2006, il senso della giurisprudenza della corte europea in materia è che " la parità delle parti dinanzi al giudice implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell'amministrazione della giustizia allo scopo d'influire sulla risoluzione della controversia o di una determinata categoria di controversie". Scopo, si è già precisato supra, che la stessa corte europea sembra desumere dall'incidenza oggettiva che la norma denunciata ha sull'esito di controversie pendenti e dalla qualità di parte dello Stato-amministrazione in tali controversie. Né- è appena il caso di rilevare- la retroattività coessenziale alle norme d'interpretazione autentica è d'ostacolo al rispetto del vincolo in questione, poiché un tale vincolo esige soltanto che il legislatore escluda dall'ambito di applicazione della norma interpretativa ( o, più in generale, della norma dichiarata retroattiva) i processi in corso alla data di entrata in vigore della norma, secondo uno schema che il legislatore nazionale ben conosce ed ha più volte praticato ( emblematico, al riguardo, l'art. 6 comma 2 D.L. 29.3.1991 n. 103). Scarsamente comprensibile, poi, appare l'obiezione che un tale modulo provocherebbe un proliferare d'iniziative giudiziarie volto a rendere immodificabile una situazione di vantaggio in ipotesi assicurata dalle norme vigenti: obiezione che sembra postulare uno Stato-legislatore che, in rapporti di cui sia parte come Stato-amministrazione, accordi una situazione di vantaggio per non adempiere l'obbligazione che su di esso Stato-amministrazione ne deriva ( il proliferare d'iniziative giudiziarie presuppone appunto l'inadempimento), riservandosi poi d'intervenire con legge interpretativa.
e) Infine, è appena il caso di rilevare che la manifesta infondatezza del dubbio di cui sopra non potrebbe esser fondata sulla sentenza n. 234/2007 della corte costituzionale e /o sulla successiva ordinanza n. 400 della stessa corte, che hanno rispettivamente dichiarato non fondata e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1/218 legge n. 266/2005 con riferimento a parametri di costituzionalità diversi da quello qui evocato.
6. Pertanto, ritenuta - in virtù delle considerazioni sopra svolte - rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 218 della legge n. 266/2005 per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 6 CEDU come interpretato dalla corte europea dei diritti dell'Uomo, devesi disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendere il presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 218 della legge 23.12.2005 n. 266 per contrasto con l'art. 117 comma primo Costituzione e 6 .Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Roma, 3 giugno 2008
Il Presidente
Salvatore Senese
Depositato in Cancelleria 4 SET. 2008
Il Cancelliere C1
Giovanni Cantelmo

martedì 17 febbraio 2009

LETTERA DI MIRELLA

Post n°273 pubblicato il 16 Febbraio 2009 da exentilocali
Carissimi colleghi.Sono un ata ex enti locali ,non racconto la storia tanto si sa tutto, dico solo quello che mi sta' accadendo a me ed ad altri della mia stessa provincia(AN) .Sentenze: vinto 1 grado vinto secondo grado,ricevuto arretrati per 6000 euro.Ora restituzione di 9800 euro riduzione dello stipendio mensile.In poche parole mi vengono ritirate dalla busta pagha 270 euro al mese oltre al ridiminzionamento dello stipendio pari ad euro 150. Ecco quello che i sindacati confederali ed il governo di destra e di sinistra hanno combinato sulle nostre spalle. Nessuno fa niente, ci siamo adoperati verso i parlamentari sia di destra che di sinistra ,tutte belle parole ma fatti niente,la rassegnazione incomincia ad insorgere, meno chè non si faccia qualcosa di eclatante davanti al parlamento ,ma ho i mie dubbi in merito.Spero sempre in una soluzione positiva ,ma adesso con questo stipendio ridotto all'osso e molto dura .
Saluti da Mirella ex ata Ancona.

domenica 15 febbraio 2009

Post n°266 pubblicato il 12 Febbraio 2009 da exentilocali
Si approvano alla camera gli emendamenti presentati dall'opposizione e che riguardano i Dirigenti per i quali si conteggiano gli effettivi anni di servizio e gli si allunga la vita.
Per noi...lacrime e sangue! G. M.
Post n°267 pubblicato il 12 Febbraio 2009 da exentilocali
Gentilissimi Senatori Sono L. A., un ITP presso il Liceo Scientifico di Castelvetrano (TP), con immensa gioia ho appreso la notizia di una vostra interrogazione fatta ai Ministri della Pubblica istruzione, Sanità, e delle Politiche sociali, per quanto riguarda la situazione dei dipendenti ATA e ITP transitati con legge 3 maggio 1999 n.124 dagli enti locali allo Stato. Vi ringrazio vivamente a titolo personale e a nome e per conto del coordinamento nazionale ATA e ITP,per il vostro importante e proficuo interessamento. Se mi posso permettere,vi chiediamo un'altro sforzo, quello di inserire tra le "milleproroghe" ( anche alla Camera) un emendamento atto a bloccare le attuali trattenute che stanno operando sugli stipendi di molti di noi. Nella provincia di Trapani già alcuni colleghi si sono visti decurtare fino a 700€ al mese per 5 anni il loro stipendio, aggravando cosi le loro condizioni di vita,non potendo soddisfare più le più semplici esigenze familiari. Altri deputati hanno manifestato la loro sensibilità al problema e data la loro disponibilità per la sua soluzione. Se lo riterrete opportuno, vi comunicherò i loro nomi. Un vivo ringraziamento anche per tutto il vostro lavoro. Un cordiale saluto. L.A.
PER OPPORTUNA CONOSCENZA ENZO

Vi invio l'ordine del giorno che il nostro amico on. Giuseppe Ruvolo ha presentato ieri alla Camera dei deputati. Invito i colleghi che hanno contatti con deputati nazionale, a far presentare un emendamento da inserire nelle " Milleproroghe" per bloccare le trattenute che stanno operando sugli stipendi di migliaia di nostri colleghi.
Chiedo ai nostri colleghi di Trieste di informarmi se sono riusciti a far bloccare le trattenute.
Un cordiale saluto L. A.

ATTO CAMERA
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02031-A/016
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16 Seduta di annuncio: 132 del 12/02/2009
Firmatari
Primo firmatario
: RUVOLO GIUSEPPE
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 12/02/2009
Stato iter: IN CORSO
Atto Camera Ordine del Giorno 9/2031-A/16 presentato da GIUSEPPE RUVOLO

testo di giovedì 12 febbraio 2009, seduta n.132
La Camera,premesso che:la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico dispone, all'articolo 8, comma 2, il trasferimento del personale di ruolo degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge, il 25 maggio 1999, nei ruoli del personale ATA e ITP statale con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei relativi compiti;essa prevede, inoltre, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento della relativa anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto;il decreto interministeriale del 5 aprile 2001 ha riconosciuto, invece, al personale in questione l'anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza creando un diffuso malcontento e un contenzioso giudiziario; la legge 23 dicembre 2005, n. 266, (legge finanziaria 2006) al comma 218 dell'articolo 1, disconosce di fatto i diritti acquisiti da tali lavoratori inquadrandoli con un'anzianità di servizio di gran lunga inferiore rispetto a quella reale,impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative volte a risolvere la questione anche alla luce del fatto che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che «in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124».9/2031-A/16. Ruvolo.

mercoledì 11 febbraio 2009

DAL BLOG ATAEXENTILOCALI

I colleghi di Trieste forse sono riusciti ad ottenere dal USR il blocco momentaneo delle restituzioni, per giorni sono stati sotto la minaccia di ritrovarsi ad avere a che fare con un'agenzia di riscossione crediti che avrebbe ulteriormente aggravato la loro situazione, qualche zelante funzionario non voleva saperne di fermare la cosa nonostante varie pressioni anche di alto livello.
E' facile alzare la voce con chi non può difendersi oltre un certo limite, è facile prendere iniziative che potrebbero cambiare la vita delle persone interessate senza conoscere cosa c'è dietro tanto lo stipendio di queste persone è assicurato e tranquillo e probabilmente, di valore doppio o triplo.
Come al solito è facile fare i forti con i deboli

INTERPELLANZA

INTERPELLANZA INVIATA DAL COLLEGA GINO TEMPESTOSO

Atto n. 4-01064 Pubblicato il 29 gennaio 2009 Seduta n. 137 ADERENTI , RIZZI , VALLI , MARAVENTANO , PITTONI - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. - Premesso che: per effetto delle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre 70.000 lavoratori ausiliari, tecnici, amministrativi (ATA) e insegnanti tecnico-pratici (ITP) sono transitati, con decorrenza 1° gennaio 2000, dai comparto enti locali ai ruoli dello Stato; l´articolo 8 della citata legge n. 124 del 1999 prevedeva che fosse riconosciuta "ai fini giuridici ed economici l´anzianità maturata presso l´ente locale di provenienza"; invero, il decreto interministeriale 5 aprile 2001, con il quale sono state stabilite le procedure per il nuovo inquadramento, ha riconosciuto al detto personale ATA e ITP l´anzianità corrispondente al solo trattamento economico maturato presso l´ente di provenienza (cosiddetto maturato economico), creando, in tal modo, i presupposti per un differente contenzioso giudiziario; le numerose sentenze di primo grado e d'appello succedutesi negli anni seguenti hanno dato ragione ai lavoratori ricorrenti; persino la Corte di cassazione, nel 2005, si pronunciava in favore dei lavoratori; ciononostante, con la legge finanziaria per il 2006 (art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), in forma di "interpretazione autentica" il Governo ribadiva la correttezza del metodo del "maturato economico" come sistema di computo dell´anzianità dei lavoratori transitati, facendo salvi gli effetti delle sole sentenze definitive e bloccando l´immediata esecutività dei dispositivi giudiziari di primo e secondo grado; la Corte costituzionale, con sentenza n. 234 del giugno 2007, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge finanziaria per il 2006 sollevate in riferimento, nel complesso, agli articoli 3, 24, 36, 42, 97, 101, 102, 103, 104 e 113 della Costituzione; recentemente la Corte di cassazione ha nuovamente chiesto all´Alta Corte, sollevando eccezione di incostituzionalità del citato comma 218 dell´articolo 1 della legge finanziaria per il 2006, in riferimento all´articolo 117 della Costituzione nonché dell´articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali (Cass. n. 22260/08), ipotizzando, peraltro, un'intromissione indebita nel corretto svolgimento del procedimento giudiziario: "la parità delle parti dinanzi al giudice implica la necessità che il potere legislativo non si intrometta nell´amministrazione della giustizia allo scopo di influire sulla risoluzione della controversia o di una determinata categoria di controversie"; gli esiti della cosiddetta "interpretazione autentica" sono stati a dir poco disastrosi dal punto di vista della tutela dei diritti dei lavoratori, sia perché si è creata una disparità di trattamento economico tra lavoratori con identica anzianità e profilo professionale, sia perché molti dei cosiddetti transitati si ritrovano a dover restituire le somme percepite, il che decurterebbe oltre il sopportabile le già basse retribuzioni di questi lavoratori; risulta agli interroganti che ì fondi necessari al riconoscimento dell´anzianità maturata secondo il dispositivo previsto dalla legge n. 124 del 1999 citata in premessa sono stati deviati sul pagamento del salario accessorio dei residui dei dipendenti degli enti locali, si chiede di sapere: quale sia l´opinione in merito all´opportunità di procedere ad una ricompilazione da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca delle schede individuali del personale transitato dagli enti locali allo Stato, con l´inserimento del salario di produttività a suo tempo trasmesso proprio dagli enti locali e non considerato dai singoli uffici provinciali dei Ministero; se corrisponda al vero che solo per l'anno 2000 circa 114 milioni di euro sono andati in pagamento del salario accessorio, quando, invece, tale cifra avrebbe potuto agevolare il corretto inquadramento del personale transitato; se i Ministri in indirizzo non condividano la necessità di predisporre un provvedimento di blocco della riscossione delle somme dovute dai lavoratori, in attesa della pronuncia dell´Alta Corte, sollecitata dall´ordinanza della Corte di cassazione n. 22260/08 citata in premessa e da un'analoga ordinanza del Tribunale di Milano - Sez. Lavoro depositata il 16 giugno 2008.

domenica 8 febbraio 2009

RESOCONTO DELL'INCONTRO DI MILANO

Come saprete era nata l´idea di partecipare ad un convegno sulla sicurezza promosso dall´Unicobas a Milano; l´intenzione era di sfruttare il giorno di permesso che spetta a chi partecipa a simili corsi di formazione per vedersi e fare il punto su possibili iniziative di lotta. La speranza era che partecipasse almeno qualche decina dei colleghi del nord, invece eravamo in nove: qualcuno del posto (Saronno, Cremona), altri da Arona e io da Firenze.

La discussione, a parte alcune chiacchiere sull´andamento dei processi, si è concentrata intorno alla proposta di alcuni colleghi di Livorno, che io ho riportato in assemblea, relativa all´iniziativa di occupazione degli USR in contemporanea in diverse regioni.

E´ emersa subito la contrarietà a simili iniziative di una parte dei convenuti, in particolare Lo Verso di Cremona, e il rifiuto di qualsiasi iniziativa che non fosse fondata su permessi a manifestare della questura ecc.
In alternativa i colleghi hanno proposto dei sit-in autorizzati da farsi sempre davanti alle sedi degli USR, con tentativo di far salire una delegazione a parlare con qualche dirigente.

Il mio modesto parere è che così non si ottiene nulla: (1) perché si finisce per parlare con il solito dirigente che non conosce la questione, cade dalle nuvole e ci rimanda alle calende greche; (2) perché è un retrocedere di anni: nel frattempo abbiamo parlato con dirigenti del ministero e sottosegretari; chiedere l´intervento di funzionari regionali è fare il passo del gambero.

Nei prossimi giorni, con i colleghi di Livorno e di Pisa vedremo se è il caso di incontrarsi a Firenze per decidere qualcosa su prossime iniziative delle quali vi informerò.

Nel frattempo, come ho anticipato a Milano, credo che ci convenga, per quanto possibile, cercare l´appoggio della CGIL, che, come sapete, non ha firmato il contratto e si trova momentaneamente "all´opposizione" (anche se neanch´io capisco bene cosa significa questa espressione). Io ho parlato con il segretario provinciale di Firenze chiedendo che faccia pressione e, fra l´altro, che la CGIL pretenda che siano resi pubblici i risultati della famosa rilevazione di maggio (almeno questo!) della quale non si riesce a saper nulla. Vi suggerisco di fare altrettanto con i vostri segretari provinciali o regionali.

Ulteriori notizie nei prossimi giorni, appena saprò qualcosa di nuovo.

Marco Damasceni