lunedì 30 giugno 2008

Cara Compagna,amica,collega, " omissis ",
il tuo sarcasmo riguardante all'operato della triplice e quello dei comitati e di dubbio gusto.
Sappiamo benissimo quello che i sindacati concertativi hanno fatto sulla nostra situazione in primis -accordo del Luglio 2000 – laddove non si prestò abbastanza attenzione nell’indicarne la provvisorietà ,inutile rammentarcelo, non siamo ottusi ,siamo realisti,i lavoratori nonostante tutto hanno dato un’ulteriore chance in quanto si sono ,con tempo ,credo ravveduti dall’errore fatto se non si spiega il fatto che si sono attivati giuridicamente contro il Miur ,dopo ad onor del vero l’”apripista” dei Cobas di Milano.(prima sentenza positiva )
I comitati nati per tutta Italia sono consapevoli,che tutti e intendo tutti compreso la sigla la quale tu rappresenti non sono stati abbastanza incisivi per tutelarci,se vuoi ti spiego il perchè.
Le forme di lotta che Voi avete intrapreso a livello Nazionale solo ed esclusivamente ex enti locali quanti ne avete fatti?? Pochine . O nulla a parte il 23 maggio.
( si lottava per tutti ,precari,ecc. tutti problemi della scuola nel calderone).
Purtroppo, siamo anche consapevoli che sono CGIL-CISL-UIL-SNALS, che nelle trattative con l’Aran decideranno, istituzionalmente, il nostro destino, e non noi, non i vari “Comitati ex enti locali” che sono sorti e sorgeranno.
I Comitati hanno, e non possono che avere, la funzione di pungolo costante, la questione del riconoscimento della nostra anzianità maturata presso l’ente locale .
Ecco perché il 25 marzo scorso a Roma ci siamo stufati delle poche iniziative ed ci siamo autoconvocati abbiamo deciso di coinvolgere tutti quelli che potessero darci una mano (politici compresi) per la soluzione del nostro problema scrivendo a tutte le sigle sindacali di intraprendere delle iniziative per stimolarli dell'immobilismo che tuttora esiste,anche perchè all'interno dei comitati ci sono iscritti di tutte le sigle sindacali.
Visto che nessuna sigla aveva risposto all'appello ci stavamo organizzando proprio in quei giorni una manifestazione quando poi ci è pervenuto delle mail che stavate organizzando il Convegno Nazionale ex enti locali.
Eccola :

INFO DALL'ESECUTIVO NAZIONALE COBAS (Roma) PER ATA E ITP EX E.E.L.L.

Stanno arrivando presso varie sedi richieste continue, ripetute e pressanti da parte di un gruppo non meglio precisato di ATA e ITP ex EELL per una manifestazione nazionale a Roma sulle problematiche connesse al passaggio allo Stato del personale in questione.
Vi prego di rispondere direttamente da ogni sede che i Cobas hanno già indetto (come CESP) un Convegno nazionale, con esonero dal servizio per il 23 maggio prossimo presso L'ITIS " G. Galilei" di Roma Via Conte Verde 51/A dalle ore 9 alle 13 e, a seguire, un sit-in presso il Ministero della
Pubblica Istruzione.
Quindi la manifestazione nazionale è prevista, basta partecipare.
firmato:
omississis
Esecutivo Nazionale Cobas
Per quando riguarda la tua affermazione :
i soliti noti mascherati da “Comitati” che hanno ripetutamente esortato i lavoratori a non partecipare alla manifestazione organizzata dai COBAS
Infastidisce esser qualificati come “un gruppo non meglio precisato di ATA e ITP ex EE. LL.”
Non ci voleva una grande intelligenza per capire che quei fantomatici individui altro non erano che le persone che tribolano da oltre otto anni che si stavano auto organizzando; sarebbe stato un ragionamento troppo semplice e lineare, come troppo semplice sarebbe stato contattarci (in fondo alle mail ci sono anche i numeri di telefono) ed organizzare paritariamente un’iniziativa comune che raccogliesse tutte le forze a disposizione.
Non è solo una regola di bon ton sindacale, ma una norma di correttezza che avrebbe voluto dire riconoscere di dialogare con un soggetto e non, come sta scritto alla fine del documento, invitare ad accodarsi alla loro iniziativa.
Da parte dei confederali, che in questa vicenda hanno svolto, come tutti sanno, un ruolo a dir poco ambiguo non ci doveva sorprendere, ma da un sindacato di base, francamente, era lecito non aspettarselo.
Mi sarei aspettato invece un’offerta di collaborazione per risolvere un problema che dovrebbe stare a cuore a tutti.
Ora la tua cronistoria non fa una piega, a parte il finale se le cose non vanno per il verso giusto e l'immobilismo della triplice rimane invariato i comitati si attiveranno da soli non saremo 180 (mi aspettavo di più) a Roma bensì un numero molto maggiore e ricordati che non ci faremo strumentalizzare da nessuna SIGLA SINDACALE, l’obbiettivo finale deve essere raggiunto anche turandoci il naso.
Anche se in qualche città ci dovesse essere qualche referente che intendesse bloccare le varie iniziative dei COMITATI, in quanto come dici tu pilotati da qualche Sindacato ,ti posso assicurare che noi scenderemo a ROMA con o senza i Sindacati .
Lo Verso Vincenzo
vincenzoloverso@tiscali.it

mercoledì 25 giugno 2008

Testo inviato dal Collega Vincenzo LOVERSO

TESTO INTERROGAZIONE

Giovedì 19 giugno 2008 -Comm. VII VII Commissione - Resoconto di giovedì 19 giugno 2008 INTERROGAZIONI Giovedì 19 giugno 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza. La seduta comincia alle 9. 5-00083 Madia: Misure di sostegno del dottorato di ricerca e revisione degli importi minimi dei relativi assegni. Criteri di ricostruzione dell'anzianità di servizio del personale ATA e ITP e questioni correlate. Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Paola GOISIS (LNP) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che osserva essere articolata e complessa, a dimostrazione di quanto sia stata necessaria l'istituzione del nuovo Ministero della semplificazione finalizzato a snellire l'attuale giungla legislativa. Aggiunge, altresì, che il trasferimento del personale in oggetto dagli enti locali allo Stato ha comportato una revisione della retribuzione stipendiale, in base alla quale tali lavoratori sono ora chiamati a restituire quanto ricevuto negli anni pregressi. Tale situazione va ad incidere sui già bassi stipendi di tali lavoratori e crea altresì una disparità di trattamento con il personale che permane in servizio presso gli enti locali, con una evidente lesione dei diritti del personale in oggetto. Valentina APREA, presidente, condivide la posizione espressa dall'interrogante, chiedendo pertanto al rappresentante del Governo che si impegni presso il Ministero dell'economia affinché la situazione di difficoltà in cui versano i lavoratori della scuola coinvolti dal trasferimento suddetto trovi soluzione, bloccando la richiesta di restituzione delle somme ricevute. Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo per una precisazione, esprime piena condivisione delle posizioni espresse dalla presidente della Commissione. Si impegna pertanto a farsi parte diligente presso il Ministero competente nella direzione sopra auspicata. Valentina APREA, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno. La seduta termina alle 9.30. ALLEGATO 2 Criteri di ricostruzione dell'anzianità di servizio del personale ATA e ITP e questioni correlate. TESTO DELLA RISPOSTA Dopo la prima pronuncia della Corte costituzionale, la Corte di Cassazione è ritornata sulla vexata quaestio (cfr. ex multis n. 677 e n. 8630, entrambe del 2008) ribadendo che l'articolo 1, comma 218, della legge n. 266/2005 ha tutti i requisiti di norma di interpretazione autentica ed ha disatteso la pretesa dei lavoratori di vedersi riconosciuta l'intera anzianità di servizio posseduta al momento del transito nei ruoli statali. Inoltre, a confutazione di quanto sostenuto dalla difesa dei lavoratori, ha chiarito che nel caso di specie non poteva trovare in alcun modo applicazione la disciplina di cui alle direttive comunitarie regolanti il cosiddetto trasferimento d'azienda (ovvero di ramo d'azienda) trasfusa nell'articolo 2112 del codice civile, richiamato dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, non essendosi in presenza di trasferimento di personale correlato al trasferimento di funzioni. Per altro verso, a fronte di ulteriori dubbi di costituzionalità del complesso normativo adombrati sulla base del richiamo dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e desunti dall'articolo 6, paragrafo 1, del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, cui lo Stato è tenuto a conformarsi per effetto di quanto previsto dal novellato testo dell'articolo 117 della Costituzione (cfr: di recente Corte costituzionale sentenze n. 348 e 349 del 2001), la Cassazione ha riconosciuto che la disciplina regolante l'inquadramento dei lavoratori è funzionale «all'esigenza di armonizzare situazioni lavorative differenziate all'origine ma bisognose di regole unitarie, una volta determinatasi la confluenza dei lavoratori in un unico comparto, in conformità, del resto, al principio di parità di trattamento di situazioni analoghe nella disciplina dei rapporti di lavoro pubblico, dove tale principio ha un notevole rilievo teorico e pratico» e che l'interpretazione autentica non era finalizzata ad incidere sull'esito delle controversie in corso. È infine intervenuto l'articolo 3, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in base al quale, in sede di rinnovo del contratto del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009, «viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124». Ultimamente, con nota dell'8 maggio 2008, la competente Direzione generale del Ministero ha avviato apposita indagine conoscitiva, per il tramite delle istituzioni scolastiche, al fine di quantificare i servizi prestati dal personale interessato nelle istituzioni scolastiche statali sino al 31 dicembre 1999; ciò in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria 2008. Le risultanze di tale rilevazione, una volta acquisite, costituiranno oggetto di valutazione congiunta con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per eventuali indicazioni al comitato di settore, in vista del prossimo rinnovo contrattuale.
PER TUTTI I COLLEGHI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO EX EE. LL.

VI INFORMO CHE L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO HA INVIATO
LA SEGUENTE COMUNICAZIONE AI DIRIGENTI DELLE SCUOLE DOVE PRESTANO SERVIZIO I COLLEGHI EX EE.LL.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL MOLISE

DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO ..................................


OGGETTO : Ricorso per Cassazione proposto da OMISSIS c/ Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca + 3 avverso sentenza n. 164 / 04 della Corte di Appello di Campobasso.


Si trasmette, in copia l'ordinanaza n. 24245 / 07, depositata il 21/11/2007 della Corte Suprema di Cassazione che, visto l'atto di rinuncia depositato da controparte, ha dichiarato estinto il processo e compensato le spese del giudizio di legittimità.
Codesta Amministrazione potrà disporre gli opportuni recuperi di somme eventualmente erogate, ripristinando cosi' l'originario inquadramento.

L'AVVOCATO INCARICATO L'AVVOCATO DISTRETTUALE
omissis omissis

giovedì 19 giugno 2008

- Caserta24ore - http://www.caserta24ore.it -
Scuola. ATA ex Enti Locali, rinvio della questione alla Corte di Giustizia Europea.
Pubblicato da red.gp il 18 Giugno, 2008 @ 7:42 am In >> Istruzione Comments Disabled
Il Giudice Unico, Dott.ssa Mascarello, in data 16 giugno 2008, ha depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro, ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art.234, lett. a), Trattato U.E. per ottenere una valutazione ai fini dell’applicazione o meno da parte del Giudice Nazionale delle disposizioni del comma 218, art. 1 della legge n. 266/2005. I ricorsi al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dai ricorrenti - personale ATA ex Enti Locali - alla data di passaggio nei ruoli dello Stato (1.1.2000) e quindi dell’esatto inquadramento stipendiale nonché delle differenze stipendiali maturate, sono stati promossi dagli avv.ti Amata, Guarisco, Martignoni e Polizzi del foro di Milano. L’ ordinanza, ampiamente motivata da una relazione di c.a. 7 pagine che evidenzia tutti i fatti verificatisi dallo 01.01.2000 ad oggi, è stata emessa previa sospensione delle cause riunite nn. 6351 + 6400+ 6551+6554+6668/2005. Con la detta ordinanza, il Giudice chiede alla Corte di Giustizia Europea quanto segue:“ a) se sia consentito al legislatore di uno Stato della U.E. emanare una norma di asserita interpretazione autentica, ma in realtà innovativa per contenuti e tale- in particolare - da attribuire, retroattivamente, alla norma in tesi interpretata effetti diversi da quelli da essa in precedenza attribuiti dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;b) se la risposta al precedente quesito possa essere influenzata dalla possibilità di qualificare la norma sopravvenuta, anzicchè come innovativa con effetti retroattivi, come norma genuinamente interpretativa, per quanto qualificazione sol dedotta dalla sua conformità alla lettura data al testo originario da una minoritaria giurisprudenza di merito, benché già ripetutamente contraddetta in sede di legittimità;c) se ed, in caso positivo, quale incidenza abbia, nell’uno e/o nell’altro caso, nella valutazione della compatibilità di una simile norma con il diritto Comunitario ed, in particolare, con i principi che concorrono alla qualificazione del possesso come “equo”, il fatto che lo stesso Stato sia parte in causa e che l’applicazione della norma sopravvenuta di fatto imponga al Giudice, che in sua mancanza le avrebbe accolte, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti;d) quali siano, in via indicativa, i “motivi imperiosi di carattere generale” idonei a giudicare, eventualmente anche in deroga alla risposta che per norma dovrebbe essere data ai quesiti di cui ai precedenti punti a) b) e c), il riconoscimento di effetti retroattivi ad una disposizione di legge riferita alla materia civile ed ai rapporti di effetti di diritto privato, benché intercorrenti con un ente pubblico;e) Se tra tali motivi possano essere annoverate ragioni organizzative analoghe a quelle cui ha \fatto riferimento la Corte di Cassazione Italiana nelle sentenze nn. 618,677 e 11922/2008, per giustificare, in particolare, con la necessità di “governare una operazione di riassetto organizzativo di ampia portata”, l’emanazione della norma destinata a regolamentare il trasferimento degli ATA dagli enti locali allo Stato a quasi sei anni di distanza dal trasferimento stesso;f) Se, in ogni caso, sia compito del giudice nazionale individuare, nel silenzio della legge interna, i “motivi imperiosi di carattere generale” che - a processo pendente ed in deroga al principio di ‘uguaglianza delle armi nel processo’ - potrebbero giustificare l’emanazione di una norma ad effetti retroattivi idonea a capovolgerne l’esito o se, viceversa, il giudice nazionale debba limitarsi a valutare la compatibilità con diritto comunitario dei soli motivi posti espressamente a base delle proprie scelte dal legislatore del proprio Stato.”
Leonardo Donofrio di IUniScuola (nella foto) suggerisce a Giulio Tremonti, Ministro dell’Economia e delle Finanze, e a Mariastella GELMINI, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di prevedere appositi fondi per risolvere la questione dell’inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti Locali dallo 01.01.2000, per evitare delle figuracce in Europa. (IUniScuola)
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mercoledì 18 giugno 2008

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

18 giugno 2008 - IUniScuola

Il Giudice Unico, Dott.ssa Mascarello, in data 16 giugno 2008, ha depositato nella cancelleria del Tribunale di Milano – Sez. Lavoro, ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, ai sensi dell’art.234, lett. a), Trattato U.E. per ottenere una valutazione ai fini dell’applicazione o meno da parte del Giudice Nazionale delle disposizioni del comma 218, art. 1 della legge n. 266/2005.

I ricorsi al Giudice del Lavoro per il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dai ricorrenti - personale ATA ex Enti Locali - alla data di passaggio nei ruoli dello Stato (1.1.2000) e quindi dell'esatto inquadramento stipendiale nonché delle differenze stipendiali maturate, sono stati promossi dagli avv.ti Amata, Guarisco, Martignoni e Polizzi del foro di Milano. L' ordinanza, ampiamente motivata da una relazione di c.a. 7 pagine che evidenzia tutti i fatti verificatisi dallo 01.01.2000 ad oggi, è stata emessa previa sospensione delle cause riunite nn. 6351 + 6400+ 6551+6554+6668/2005. Con la detta ordinanza, il Giudice chiede alla Corte di Giustizia Europea quanto segue: “

a) se sia consentito al legislatore di uno Stato della U.E. emanare una norma di asserita interpretazione autentica, ma in realtà innovativa per contenuti e tale- in particolare - da attribuire, retroattivamente, alla norma in tesi interpretata effetti diversi da quelli da essa in precedenza attribuiti dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;

b) se la risposta al precedente quesito possa essere influenzata dalla possibilità di qualificare la norma sopravvenuta, anzicchè come innovativa con effetti retroattivi, come norma genuinamente interpretativa, per quanto qualificazione sol dedotta dalla sua conformità alla lettura data al testo originario da una minoritaria giurisprudenza di merito, benché già ripetutamente contraddetta in sede di legittimità;

c) se ed, in caso positivo, quale incidenza abbia, nell'uno e/o nell'altro caso, nella valutazione della compatibilità di una simile norma con il diritto Comunitario ed, in particolare, con i principi che concorrono alla qualificazione del possesso come “equo”, il fatto che lo stesso Stato sia parte in causa e che l'applicazione della norma sopravvenuta di fatto imponga al Giudice, che in sua mancanza le avrebbe accolte, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti;

d) quali siano, in via indicativa, i “motivi imperiosi di carattere generale” idonei a giudicare, eventualmente anche in deroga alla risposta che per norma dovrebbe essere data ai quesiti di cui ai precedenti punti a) b) e c), il riconoscimento di effetti retroattivi ad una disposizione di legge riferita alla materia civile ed ai rapporti di effetti di diritto privato, benché intercorrenti con un ente pubblico;

e) Se tra tali motivi possano essere annoverate ragioni organizzative analoghe a quelle cui ha \fatto riferimento la Corte di Cassazione Italiana nelle sentenze nn. 618,677 e 11922/2008, per giustificare, in particolare, con la necessità di “governare una operazione di riassetto organizzativo di ampia portata”, l'emanazione della norma destinata a regolamentare il trasferimento degli ATA dagli enti locali allo Stato a quasi sei anni di distanza dal trasferimento stesso;

f) Se, in ogni caso, sia compito del giudice nazionale individuare, nel silenzio della legge interna, i “motivi imperiosi di carattere generale” che - a processo pendente ed in deroga al principio di ‘uguaglianza delle armi nel processo' - potrebbero giustificare l'emanazione di una norma ad effetti retroattivi idonea a capovolgerne l'esito o se, viceversa, il giudice nazionale debba limitarsi a valutare la compatibilità con diritto comunitario dei soli motivi posti espressamente a base delle proprie scelte dal legislatore del proprio Stato.”

Leonardo Donofrio di IUniScuola suggerisce a Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia e delle Finanze, e a Mariastella GELMINI, ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di prevedere appositi fondi per risolvere la questione dell'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti Locali dallo 01.01.2000, per evitare delle figuracce in Europa.

venerdì 13 giugno 2008

ANCHE NELLA PROVINCIA DI PAVIA SI SONO ATTIVATI X IL RECUPERO DEGLI ARRETRATI EX PERSONALE ENTI LOCALI.

Oggetto: Personale A.T.A. transitato dagli EE.LL. allo Stato.

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI PAVIA
Si trasmette la nota prot. 7145 in data 12 giugno 2008 di questa Ragioneria in merito ai ricorsi riguardanti il personale A.T.A. transitato dagli Enti Locali allo Stato.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il Direttore Reggente
Salvatore Percuoco

sabato 7 giugno 2008

Anzianità ex EE.LL.: prorogato il termine per la rilevazione 06-06-2008 | Scuola Pubblichiamo la nota ministeriale che proroga al 18 giungo i termini per la rilevazione da parte delle scuole del servizio prestato al personale Ata ex EE.LL. prima del 31.12.1999.

Tale operazione, esclusivamente amministrativa, era stata avviata lo scorso 8 maggio ai soli fini conoscitivi e non prefigura in alcun modo tempi e modi per risolvere il problema dell'anzianità pregressa. Infatti, la soluzione vera del problema "anzianità ex enti locali" non è legata alla ricognizione avviata dal MPI, ma è nelle mani della politica del governo che dovrà mettere a disposizione della contrattazione fondi ad hoc.

Roma, 6 giugno 2008

lunedì 2 giugno 2008

LETTERA AI SINDACATI PER IL BLOCCO DELLE RESTITUZIONI

Al Segretario Nazionale Cisl Scuola, Francesco Scrima (Roma)
Al Segretario Regionale Nereo Marcon (Veneto)
Al Segretario provinciale Umberto Nin (Verona)
Cari signori,
come saprete il Ministero sta notificando le sentenze (da noi perse in appello o cassazione) ai Dirigenti Scolastici che sono tenuti ad eseguirle.
Ho notizie certe che a Teramo e a Como i Dirigenti hanno ricevuto dal rispettivo Ufficio Scolastico Provinciale l'ordine di eseguire (probabilmente ciò sta avvenendo anche in altre città).
Tutto ciò mentre è in corso la sequenza contrattuale (nella quale di noi ex enti locali non c'è accenno) e mentre il Ministero sta monitorando l' eventuale costo del riconoscimento della nostra anzianità di servizio. (circ. prot. n.7640/Dgper).

Si chiede, quanto meno, un vostro intervento immediato presso il Ministero che blocchi la restituzione di quanto percepito a seguito delle sentenze a noi favorevoli, in un primo tempo, e poi sfavorevoli a causa delle note vicende (Finanziaria Tremonti e Corte Costituzionale) che nelle sequenza contrattuale, di cui avete siglato una prima ipotesi con l'Aran, venga inserito il blocco della restituzione degli arretrati percepiti fino a che la nostra situazione non verrà definitivamente chiarita, dopo il completamento del monitoraggio in atto (peraltro molto ambiguo nella sua formulazione).
La sensazione che tutti abbiamo è che ci abbiate abbandonati al nostro gramo destino, nonostante le belle dichiarazione di bell'intenti che di tanto in tanto troviamo sui vostri siti. Autore - omissis
Verona 30 maggio 2008