sabato 29 marzo 2008

POST PUBBLICATO SUL BLOG DEL MINISTRO FIORONI

buon giorno sono un ex ente locale transitato allo stato in base alla legge 124/99.

Ma lei ministro si rende conto del disatro che ha combinato a 80000 ata ex enti locali, non abolendo il comma 218 della finanziaria di Berlusconi. Ora dovremmo restituire tutti gli arretrati ricevuti con processi vinti in primo e secondo grado prima dell'entrata in vigore del citato comma 218. Lei mette in difficolta' migliaia di famiglie, dipendenti che prendono 1000 euro mensili si vedranno ridurre lo stipendio, sborsare migliaia di euro di arretrati. Ma lei vive sulla luna questi sono problemi giganteschi. Faccia qualcosa almeno blocchi la restituzione delle somme, in attesa del nuovo contratto che come dice la finanziaria 2008 ( comma 147 in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio 2008 2009 viene esaminata la posizione giuridica -economica del personale ausiliario , tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo stato in attuazione della legge 3 maggio 199,n.24) Mi auguro che legga questa richiesta che non è solo mia ma di 80000 ata e si adoperi (subito non domani).IO ci spero ma ho dei forti dubbi visto che non ha fatto niente fino ad ora nonostante le parole e le promesse fatte di risolvere questo probblema.Vorra' dire se per noi 80000 con rispettive famiglie parenti amici e la caporetto, le prossime elezioni ci ricorderemo di questa caporetto,(non vi votiamo piu') faccia due conti. Non gli dico piu' niente la saluto. mirella

# - postato da mirella - Lunedì 07 Gennaio 2008 alle 11:25

venerdì 28 marzo 2008

NEWS N. 55 DELLA FlcCGIL
Vertenza riconoscimento del diritto alla carriera e ATA ex-enti locali
Su questo tema rinviamo a quanto già scritto con la nota unitaria inviata con effellecinews n.54 del 21 marzo scorso. Essa spiega le ragioni giuridiche e politiche per cui la vertenza, in sede giudiziaria, per il riconoscimento delle anzianità pregresse del personale transitato sia da considerarsi chiusa, mentre rimanga aperta e tutta da giocare sul piano politico e sindacale, in previsione del prossimo rinnovo contrattuale.

domenica 23 marzo 2008

Segreterie Generali

Flc CGIL - CISL Scuola - UIL Scuola

Vertenza Legale personale ATA ex Enti Locali

Come è noto, in data 16 gennaio 2008 la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha pubblicato la sentenza n. 677 con la quale ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'anzianità dei lavoratori transitati dagli EE.LL. allo Stato.

La Suprema Corte ha motivato questo suo mutato orientamento – ricordiamo che in passato per ben tre volte aveva rigettato le tesi dell'Amministrazione – sulla base della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 18 giugno 2007 che ha dichiarato pienamente legittima la norma di interpretazione autentica di cui al comma 218 della legge finanziaria 2006. La Cassazione, infatti, afferma che la suddetta norma: "manifesta anzitutto nella sua formulazione un espresso intento di precisazione e chiarimento della portata della norma precedente e soddisfa quindi alla condizione che l'intervento interpretativo risulti palese ed esplicito".

Poiché in base al nostro ordinamento giudiziario, la funzione della Corte Suprema di Cassazione è quella di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, ne consegue che la sentenza n. 511 ha definitivamente posto fine alla vertenza legale per il riconoscimento dell'anzianità pregressa del personale degli EE. LL. transitato allo Stato, per effetto dell'art. 8 della L. 124/99, che, a seguito del mancato riconoscimento, economico e giuridico, dell'anzianità maturata nell'Ente locale di provenienza, aveva avviato con il supporto anche degli Uffici Legali delle Organizzazioni Sindacali Confederali, una vertenza, su tutto il territorio nazionale, approdata, dopo molte pronunce favorevoli dei giudici di I e II grado, al definitivo riconoscimento del diritto in questione anche da parte dei Giudici della Suprema Corte (tra le altre cfr. sent. n. 3356/05).

Successivamente, con la Finanziaria del 2006 (art. 1, comma 218, legge 266/05), è stata data una "interpretazione autentica" che in realtà ha modificato l'art. 8, comma 2, legge 124/99 la cui applicabilità era oggetto della vertenza nazionale.

La norma di cui sopra, di dubbia costituzionalità, a nostro avviso, e dei molti giudici sia di I che II grado, è stata, tuttavia, ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza citata, ha rigettato tutte le questioni di illegittimità costituzionale sollevate in merito al comma 218 della Legge Finanziaria del 2006.

Nelle more della pronuncia della Corte Costituzionale, altri giudizi pendenti in Corte di Cassazione sono stati sospesi e sono stati decisi dalla Suprema Corte con la sentenza che alleghiamo e che, per la verità, non affronta il vero nodo della questione: il diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici sancito con chiarezza dall'art. 8, comma 2, legge 124/99.

La Cassazione, infatti, si limita ad allinearsi all'interpretazione della Corte Costituzionale, escludendo anche un possibile rinvio della questione alla Corte di Giustizia Europea, affermando in conclusione che il mutato orientamento del Collegio trova il suo fondamento nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 234/2007.

A questo punto, per quanto riguarda le situazioni giuridiche che si sono nel frattempo verificate, riteniamo di poter fornire le seguenti indicazioni:

1) Giudizi pendenti: per quanto riguarda quelli che sono stati decisi con sentenze passate in giudicato, indipendentemente dall'esito positivo o negativo delle stesse, le questioni devono ritenersi ormai definite.

2) Casi di soccombenza da parte del lavoratore e problemi circa la ripetibilità delle somme eventualmente percepite nelle more dei gradi di giudizio: abbiamo già chiesto la sospensione delle richieste di pagamento da parte dell'Amministrazione o in alternativa un piano di rientro rateizzato che tenga conto della retribuzione mensile del singolo. A questo proposito, il MPI ci comunicherà quanto prima se esiste o meno la disponibilità del Ministero dell'Economia nel trovare soluzioni più favorevoli per i lavoratori obbligati a restituire gli arretrati già percepiti.

3) Cause attualmente pendenti: fermo restando che decisiva è la volontà ultima del lavoratore in quanto ha sottoscritto uno specifico mandato legale, si sconsiglia di continuare a seguire la via giudiziaria, stante i precedenti sopra citati. Tutto questo per evitare l'ulteriore esposizione dei singoli lavoratori e delle strutture ad un inutile aggravio di spese legali e processuali.

La vicenda che abbiamo descritto ha trovato ora il suo compimento con la decisione della Suprema Corte di Cassazione che pur discutibile e contraddittoria, a nostro modo di vedere (vedi l'anomalia di una norma di interpretazione autentica approvata a distanza di 6 anni e dopo tre sentenze della Corte di Cassazione che aveva già detto come andava interpretato l'art. 8 della legge 124/99), ha di fatto impedito che i lavoratori trovassero soddisfazione alle loro pretese.

Un'ingiustizia, peraltro, rilevata anche in sede parlamentare, tanto che con la legge 244/2007 (la legge finanziaria per il 2008) è stato previsto, all'art. 3, comma 147, che: "in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124."

Inoltre, prima ancora della approvazione di tale norma, la stessa Camera dei Deputati per rafforzare l'impegno previsto con la legge, aveva approvato un o.d.g., fatto proprio dal Governo, con il quale "La Camera, considerato che nel testo della legge finanziaria all'esame si indica nel rinnovo contrattuale per il biennio 2008-2009 la sede per la soluzione del problema del personale ATA della scuola proveniente dagli Enti Locali; impegna il Governo nella definizione dell'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale a reperire le risorse necessarie per affrontare compiutamente in tale biennio il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale in oggetto."

Il legislatore ha preso quindi atto della palese ingiustizia della normativa del comma 218 della Legge Finanziaria 2006 e, con legge successiva, ha imposto al Governo di riesaminare la posizione giuridico-economica del personale ATA transitato in sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola.

Per effetto di tale disposizione tutta la normativa di cui si tratta, e segnatamente l'art. 8, comma 2, della legge 124/99 e il comma 218 della Legge Finanziaria 2006, dovrà essere ridefinita in sede del prossimo rinnovo contrattuale relativo al biennio 2008-09, con finanziamenti ad hoc.

Ad avviso degli Uffici Legali della FLC Cgil, Cisl Scuola ed Uil Scuola, pertanto, la vertenza giuridica relativa al personale ATA ex EE.LL deve considerarsi conclusa sul piano legale, dal momento che i giudici delle due Corti superiori del nostro ordinamento, con pronunce seppur discutibili, hanno, comunque, deciso in senso sfavorevole ai lavoratori.

La Corte di Cassazione, peraltro, nella sentenza che alleghiamo, ha anche escluso, eventuali ricorsi alla Corte di Giustizia Europea poiché :"Dal confronto fra i principi espressi dalla Corte europea e le caratteristiche della norma introdotta con l'art. 1 comma 218 della legge 266/2005 emerge con chiarezza che il legislatore nazionale è restato entro i limiti consentitigli dalla Convenzione europea. Come precedentemente illustrato non vi è infatti alcun elemento che induca a ritenere la disposizione nazionale come esclusivamente diretta ad influire sulla soluzione delle controversie in corso. Non si è trattato di una vicenda assimilabile a sostanziale diminuzione di una situazione patrimoniale già acquisita in precedenza, visto che la legge interpretativa garantisce in ogni caso i livelli retributivi già raggiunti".

Pertanto, non riteniamo, neanche sotto questo profilo, la sostenibilità della scelta di proseguire la vertenza nazionale fino a portarla innanzi alla Corte di Giustizia Europea.

Proseguiremo, invece, come già comunicato durante l'incontro del 20 febbraio al MPI, a sostenere i lavoratori per risolvere al meglio l'annosa questione del riconoscimento dell'anzianità pregressa che ormai da troppo tempo misconosce diritti a nostro avviso sacrosanti.

martedì 18 marzo 2008

ATA EX ENTI-LOCALI DELA SCUOLA: UNIAMO LE NOSTRE FORZE

Il Comitato promotore di Milano in difesa dei diritti negati al personale ATA ex enti locali ha ricevuto in questi giorni centinaia di adesioni all'iniziativa di denuncia e di rivendicazione del diritto al riconoscimento dell'anzianità pregressa negata.
Le decine di E-Mail ricevute da diverse province ci confortano e ci esortano a continuare l'azione intrapresa senza indugi.
La questione, che riteniamo insoluta, è stata portata a conoscenza delle massime autorità istituzionali e dei gruppi parlamentari con l'invio dei documenti in cui esponiamo la lunga controversia .
L'attenzione alla nostra rivendicazione è stata mostrata nei giorni scorsi dalla Presidenza della Repubblica che ci ha comunicato, direttamente, di aver trasmesso i documenti all'Ufficio Giuridico del Quirinale. Nei prossimi giorni pensiamo di sollecitare decisioni urgenti in merito.
La sera del 17 marzo una rappresentanza del "Comitato" è stata ospite nella trasmissione "ICEBERG" di Telelombardia, presenti i Sen. M. Baldassari, Sen. O. Colli, Sen. T. Treu, On. G. De Michelis, S. Pezzotta , appartenenti a diversi schieramenti politici.
Per il "Comitato" è intervenuta R. Liuni che ha esposto la problematica, denunciato la disparità di trattamento, invitato i rappresentanti politici ad avere la massima attenzione per la risoluzione del problema tenuto conto che è stata l'azione politica a produrre i guasti denunciati. E' stato loro distribuito il documento che ripercorre le tappe della controversia.
I politici si sono rimpallati la responsabilità dell'accaduto, dimostrando ancora una volta la mancanza di attenzione dovuta ai problemi di lavoratori pubblici malpagati ed ai quali si negano diritti sacrosanti.
Ad 8 anni dal passaggio allo Stato, della mancata applicazione del dettato della L. 124/99 e delle vicissitudini successive, ad oggi non ci resta che la strada tracciata dalla finanziaria 2008 in cui c'è l'impegno (comma 147 - art. 3 ) per il riconoscimento dell'anzianità pregressa al personale interessato; nel frattempo la Pubblica Amministrazione si è impegnata ad operare una rilevazione esatta sulle risorse necessarie per trovare la possibile soluzione. I politici, il futuro Governo e le OO.SS. sono avvisati: niente scherzi – niente false promesse - le risorse vanno stabilite nel Contratto Scuola per il biennio economico 2008/09 – i dipendenti ex enti locali defraudati utilizzeranno tutti i mezzi a loro disposizione attivando tutte le azioni di protesta possibili, non ultimo quello di fondare un'associazione sindacale e di utilizzare al meglio la tessera elettorale!
In questa fase, anche su sollecitazioni pervenuteci con alcune E-Mail, il "Comitato" di Milano propone ai lavoratori della scuola ex enti locali di costituirsi in "Comitato" nelle rispettive province e di mantenere i contatti col Comitato di Milano per organizzarci in "Comitato Nazionale in difesa dei diritti negati al personale ATA ex enti locali". Uniamo le nostre forze, facciamoci sentire!

Milano, 18/3/2008

Per il "Comitato promotore di Milano"
Rosanna Liuni

Cell. 328-6576322
E-Mail liunirosanna@libero.it

lunedì 10 marzo 2008



Milano, 07/03/2008

DIRITTI NEGATI

di Rosanna Liuni


COMITATO PROMOTORE DI MILANO
IN DIFESA DEI DIRITTI NEGATI AL PERSONALE ATA EX ENTI LOCALI


LA LUNGA CONTROVERSIA RIGUARDANTE IL MANCATO RICONOSCIMENTO AL PERSONALE TRANSITATO EX LEGE N. 124/99 NEI RUOLI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO MATURATA ALLE DIPENDENZE DEGLI ENTI LOCALI DI PROVENIENZA, COSI' COME PREVISTO DAL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ( Art: 8 – comma 2 – Legge n. 124/99), A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLA L. N. 266/2005 (Finanziaria 2006) CHE CON IL COMMA 218 HA STRAVOLTO LA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA IN MERITO (MIGLIAIA DI SENTENZE POSITIVE), INTERPRETANDO NEGATIVAMENTE, IN EVIDENTE CONTRASTO CON L'UNIFORME INTERPRETAZIONE FORNITA DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, ANCHE EX ART. 64 DEL D.lgs N. 165/2001, E' STATA DI FATTO ANNIENTATA, SALVO PER I GIUDICATI (pochi) FORMATISI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 266/05 (1 Gennaio 2006).
CIO' HA COSTITUITO IL PRESUPPOSTO DI DUBBI DI COSTITUZIONALITA' DELLA NUOVA DISPOSIZIONE (Comma 218 Finanziaria 2006), PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA DELLA SCELTA LEGISLATIVA E DELL'ESIGENZA DI COERENZA E CERTEZZA DEL DIRITTO.
NON C'ERANO RILEVANTI CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI, POSTO CHE LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA' ERA, COME DETTO, ASSOLUTAMENTE UNIFORME E COSTANTE.
NON C'ERANO NEMMENO EFFETTIVI DUBBI INTERPRETATIVI NEL DISPOSTO DELL'ART. 8, COMMA 2 LEGGE 124/99: IL TESTO DELLA NORMA E' ASSOLUTAMENTE CHIARO E LINEARE.
LA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI CHE, IN BASE ALLA NORMA PRECEDENTE GODEVANO DEL TRATTAMENTO FAVOREVOLE E SOGGETTI CHE, PUR NELLA STESSA SITUAZIONE DI FATTO, IN BASE ALLA NUOVA NORMA SONO DESTINATI AD UN TRATTAMENTO DETERIORE, E' UNA PALESE VIOLAZIONE DELL'UGUAGLIANZA RICHIAMATA ANCHE DALL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
IN DATA 4 APRILE 2006, IL GIUDICE D'APPELLO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA, NEL SOSPENDERE IL GIUDIZIO SU ALCUNE CAUSE PENDENTI CONTRO IL MPI, DISPONE LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, RITENUTA RILEVANTE E NON INFONDATA LA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL COMMA 218 – LEGGE 266/05.
TANTE ALTRE CORTI D'APPELLO E TRIBUNALI DEL TERRITORIO NAZIONALE HANNO INVIATO ALLA CORTE COSTITUZIONALE IDENTICA TRASMISSIONE DI ATTI.
LA CORTE COSTITUZIONALE, IN DATA 21 GIUGNO 2007, CON SENTENZA N. 234, DICHIARA NON FONDATE LE QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL COMMA 218 – LEGGE 266/05!
DA TALE DATA, TUTTE LE CAUSE PENDENTI NEI VARI GRADI DI GIUDIZIO, SONO STATE GIUDICATE IN NEGATIVO.
IL PERSONALE SCOLASTICO INTERESSATO RITIENE CHE LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SIA STATA DECISA PER "OPPORTUNITA' " PER NON CREARE PROBLEMI FINANZIARI CHE UNA DIVERSA DELIBERAZIONE AVREBBE COMPORTATO ALLO STATO.
STANTE DETTA SENTENZA, CHE DEFINITIVAMENTE HA TRONCATO LE ATTESE DEI RICORRENTI, IL PERSONALE DELLA SCUOLA DELLA PROVINCIA DI MILANO COINVOLTO HA DECISO DI COSTITUIRSI IN "COMITATO IN DIFESA DEI DIRITTI NEGATI", RITENENDO CHE LA LEGITTIMA RICHIESTA DEL GIUSTO INQUADRAMENTO COL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA' PREGRESSA NON POSSA ESSERE SACRIFICATA AGLI ALTARI DELLE LEGGI FINANZIARIE.
IL COMITATO LANCIA DA SUBITO UN APPELLO A TUTTE LE PUBBLICHE ISTITUZIONI, AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, AI PRESIDENTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI, AI POLITICI LOCALI, ALLE OO.SS. NAZIONALI, AFFINCHE' VENGANO RICONOSCIUTI I DIRITTI NEGATI.
NEL FRATTEMPO CHIEDE AI MINISTRI DELLA P.I. E DELL'ECONOMIA DI BLOCCARE LE RICHIESTE DI RESTITUZIONE DELLE SOMME CHE LE D.P.S.V. STANNO INVIANDO ALLE MIGLIAIA DI LAVORATORI CHE AVEVANO OTTENUTO IL GIUSTO INQUADRAMENTO, OVVERO UNA MORATORIA, SINO ALLA SOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA CHE DOVRA' VEDERE IMPEGNATI GOVERNO E OO.SS., CON L'AVVIO DEL RINNOVO DEL CCNL PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008/09, A TROVARE LE RISORSE NECESSARIE PER IL DEFINITIVO RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA' PREGRESSA COSI' COME IL GOVERNO SI E' IMPEGNATO CON LA LEGGE FINANZIARIA 2008 (ART. 3 COMMA 147).
LE PROSSIME AZIONI DEL "COMITATO", NON COME MINACCIA, MA COME CERTEZZA: SE LO STATO NON RINUNCERA' ALLA RICHIESTA DI AVERE I SOLDI INDIETRO, CI INCATENAREMO NELLE SEDI DEGLI USP, USR ED ANCHE AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NON ESCLUDENDO ULTERIORI AZIONI CLAMOROSE.

IL "COMITATO" PER I DIRITTI NEGATI SI COSTITUISCE OGGI A MILANO CON L'ADESIONE DI 50 DIPENDENTI SCOLASTICI ATA EX ENTI LOCALI AI QUALI SE NE AGGIUNGERANNO CENTINAIA NEI PROSSIMI GIORNI E NELLE PROSSIME SETTIMANE.

Per informazioni contattare Rosanna LIUNI Cell. 3286576322
e-mail: liunirosanna@libero.it

seguono firme



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sabato 8 marzo 2008

DISPOSITIVO SENTENZA CASSAZIONE



LA "LOTTERIA" DEI RICORSI DEL PERSONALE ATA / ITP
EX EE.LL.

MI E' PERVENUTA DALL' AMICO ENRICO DANIELE DI CHIETI A.A. EX EE.LL, IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA EMESSA DALLA CORTE DI CASSAZIONE CHE CONDANNA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE AL PAGAMENTO DI EURO 2.000 PER ONORARI.

IL FATTO :
DANIELE ENRICO UNITAMENTE AD ALTRI AVEVA PROPOSTO RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITA' MATURATA PRESSO L'ENTE LOCALE, OTTENENDO SENTENZE FAVOREVOLI SIA IN 1° GRADO CHE IN 2° GRADO.
L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO HA PROPOSTO RICORSO SULLA SENTENZA DI 2° GRADO EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DELL'AQUILA, OLTRE I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE.


LA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA CHE SI ALLEGA HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO PRINCIPALE E INEFFICACE QUELLO INCIDENTALE.
QUINDI, ENRICO DANIELE ED ALTRI HANNO AVUTO RICONOSCIUTO TUTTA L'ANZIANITA', IN QUANTO NELLA " LOTTERIA " DEI RICORSI , HANNO AVUTO LA FORTUNA DI TROVARE UN LEGALE DELL'AVVOCATURA DISTRETTUALE IMPEGNATO IN ALTRE FACCENDE.


CARI COLLEGHI, QUESTA E' L' ULTERIORE DIMOSTRAZIONE CHE PER AVERE RICONOSCIUTI I PRORI DIRITTI CI VUOLE UN BUON " SEDERE "


UN ABBRACCIO AD ENRICO E TANTI AUGURI PER AVERCELA FATTA.

UN SALUTO A TUTTI I COLLEGHI.

ROBERTO DE CRISTOFARO

rosteda@libero.it