venerdì 21 dicembre 2007

Scuola FLC Cgil, Cisl scuola e Uil Scuola chiedono al Ministro di
sospendere la richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo
di arretrati dal personale transitato dagli EE.LL.
21/12/2007
Personale transitato dagli Enti Locali: i sindacati intervengono sulla
restituzione delle somme percepite a titolo di arretrati

Pubblichiamo
la lettera unitaria inviata al Ministro Fioroni per chiedere la
sospensione della restituzione delle somme percepite dal personale
transitato dagli EE.LL. per effetto di sentenze positive ma non ancora
passate in giudicato. A parere di FLC Cgil, Cisl scuola e Uil scuola,
tale restituzione è impropria, dal momento che dopo l'approvazione
della finanziaria, si prospetta la soluzione dell'annoso problema del
mancato riconoscimento dell'anzianità.

Roma, 21 dicembre 2007
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FLC Cgil - CISL Scuola - UIL Scuola

Roma, 21
dicembre 2007

On. Giuseppe Fioroni
Ministro della Pubblica Istruzione
Roma

Le Scriventi Segreterie nazionali dei Sindacati Scuola FLC Cgil,
CISL Scuola e UIL Scuola, alla luce di quanto previsto dall'art. 3,
comma 147 della Legge Finanziaria, chiedono, con la presente, la
sospensione di ogni richiesta di ripetizione delle somme già percepite
dal personale, per effetto delle positive Sentenze non passate in
giudicato.

Quanto sopra per effetto della legge finanziaria che
assegna al Governo l'onere di trovare, nell'ambito del rinnovo
contrattuale per il biennio economico 2008/2009, una soluzione
giuridica ed economica per il riconoscimento dell'anzianità al
personale ATA ed ITP ex EE.LL., transitato nei ruoli dello Stato per
effetto della legge 124/99.

Tanto si chiede, anche al fine di
restituire serenità a questo personale che, si ricorda, è attualmente
retribuito, per il medesimo lavoro svolta dai colleghi già inquadrati
nei ruoli dello Stato, con una retribuzione, sostanzialmente
inferiore.

Certi della considerazione che si vorrà riservare alla
presente, si inviano distinti saluti.

Enrico Panini - Francesco
Scrima - Massimo Di Menna

lunedì 17 dicembre 2007

Federazione lavoratori della conoscenzaSegreteria Regionale del Molise Campobasso Via T. Mosca, 11 - tel. fax 0874.698624 e mail: campobasso@flcgil.it Termoli Via F D'Ovidio, 22 - tel. fax 0875.702308 e mail: molise@flcgil.it Isernia Via Campania, 45 – tel. fax 0865.415105 e mail: isernia@flcgil.it

Scuola personale transitato dagli EE.LL. Il Governo si impegna a reperire le risorse per il riconoscimento delle anzianità personale ex Enti Locali.
Accolto dal Governo un ordine del giorno durante la discussione di sabato scorso alla Camera per l'approvazione della prossima finanziaria.
Questo ordine del giorno impegna il Governo a reperire le risorse necessarie per riconoscere l'anzianità pregressa al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato. Registriamo come positivo questo ulteriore passo avanti del Governo sullo stanziamento di fondi necessari al momento della definizione dell'atto di indirizzo del CCNL scuola per il prossimo biennio economico.
Roma, 17 dicembre 2007
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ORDINE DEL GIORNO AC 3257
La Camera,
considerato che:
- nel testo della legge finanziaria all'esame si indica nel rinnovo contrattuale per il biennio 2008-2009 la sede per la soluzione del problema del personale ATA della scuola proveniente dagli Enti Locali;
IMPEGNA IL GOVERNO
nella definizione dell'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale a reperire le risorse necessarie per affrontare compiutamente in tale biennio il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale in oggetto.
FOLENA


domenica 16 dicembre 2007

Ata ed ITP ex Enti locali: si apre uno spiraglio

Il comma 146 del terzo maxi-emendamento affronta, anche se ancora in modo parziale, la questione dell'inquadramento del personale ATA e ITP transitato dagli enti locali. Avremmo voluto una soluzione definitiva come previsto dall'emendamento del relatore che gli uffici della Camera hanno dichiarato inammissibile.
E' comunque importante che venga ripristinato il diritto all'inquadramento di questo personale, negato dal precedente Governo con il comma 218 della finanziaria 2006, successivamente confermato dalla Corte Costituzionale.
Ora sarà il contratto del secondo biennio economico (2008-2009) ad affrontare la questione: è chiaro che il Governo, nell'atto di indirizzo, dovrà inserire le risorse necessarie considerato che, l'opposizione del Ministero del Tesoro, ha impedito che fossero già previste in finanziaria.
Nelle iniziative che metteremo in campo per ottenere le risorse necessarie per il prossimo rinnovo contrattuale, quelle per questa ferita aperta diventeranno prioritarie.

Se si è arrivati a questa soluzioneè stato grazie alla forte mobilitazione unitaria e all'impegno sviluppato nei confronti del Parlamento, rispetto ad una situazione che sembrava ormai chiusa dopo la sentenza della Corte Costituzionale.

venerdì 14 dicembre 2007

FLC Cgil www.flcgil.it

Selezione delle questioni contenute nei maxi emendamenti

Questo è quanto rilevato alle ore 10,24 del 14 dicembre.

ART. 3 comma 146 (ATA ex enti locali)

14-bis. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo

al biennio economico 2008- 2009 viene esaminata anche la posizione

giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo

trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della n. 124 del 1999.

domenica 9 dicembre 2007

Scuola   La decisione assunta in sede di verifica tecnica dell'emendamento è molto grave. Ora la soluzione di una pesante discriminazione retributiva, che penalizza i lavoratori provenienti dagli Enti Locali, è possibile solo con l'inserimento di una apposita norma nel maxiemendamento in corso di definizione.
08/12/2007

ATA ex Enti Locali: gli Uffici della Camera dichiarano inammissibile l'emendamento proposto dal relatore

Nel pomeriggio di venerdì 7 dicembre gli Uffici della Camera dei Deputati hanno respinto l'emendamento predisposto dal relatore per la Finanziaria 2008, l'on. Ventura componente della Commissione Bilancio, perché giudicato non congruente con i temi del DdL sulla Finanziaria 2008.
Quindi, gli Uffici tecnici non hanno sollevato ragioni di copertura, a fronte della soluzione individuata che intendeva affidare al contratto, con uno specifico stanziamento aggiuntivo, l'inquadramento del personale transitato secondo l'effettiva anzianità di servizio maturata.

La presentazione di un emendamento da parte del relatore rappresenta l'atto politicamente più rilevante per affrontare un problema, il più significativo dal punto di vista dell'iniziativa possibile in una situazione nella quale, per altro, il testo della Finanziaria ha ricevuto oltre cinquemila emendamenti.
Si era giunti a questo risultato grazie all'ampia mobilitazione unitaria messa in campo in questi giorni a sostegno delle buone ragioni dei lavoratori ATA trasferiti dagli Enti Locali (al riguardo ricordiamo la manifestazione nazionale del 29 novembre scorso promossa da FLC Cgil, Cisl scuola e Uil scuola) e grazie ad un continuo lavoro di relazione con i parlamentari, che ha visto la FLC particolarmente e costantemente impegnata.

Sull'intera questione abbiamo rilevato una forte sensibilità ed un impegno attento da parte dei gruppi e di diversi parlamentari. Impossibile darne conto riportando un elenco esaustivo e troppo forte il rischio di omettere disponibilità rilevanti.

Il Presidente della Camera, on. Fausto Bertinotti, è intervenuto formalmente in più occasione durante i lavori parlamentari ribadendo la necessità che la Camera affrontasse e risolvesse la questione.
A fronte di questo forte impegno dei parlamentari al momento della verifica preliminare, che precede l'esame formale degli emendamenti in Commissione Bilancio, i servizi tecnici della Camera hanno respinto l'emendamento sollevando eccezioni di congruità con il testo della Finanziaria.

Una decisione grave ed inaspettata, fortemente discrezionale, che ora rende impossibile la riproposizione dell'emendamento in quanto tale in sede di Commissione Bilancio.

A questo punto rimane un'unica possibilità che riguarda il Consiglio dei Ministri.
E' noto, infatti, che con tutta probabilità, per rispettare i tempi definiti relativamente alla discussione ed approvazione definitiva della Finanziaria 2008 per evitare l'esercizio provvisorio, il Governo presenterà uno o più "maxiemendamenti" sui quali verrà posta la fiducia e il cui testo verrà predisposto dal Consiglio dei Ministri, che ci risulta stia già ipotizzando un articolato.

L'iniziativa sindacale, pur in una situazione resa oggettivamente più difficile, prosegue anche in queste ore.

Roma, 8 dicembre 2007

lunedì 3 dicembre 2007

LETTERA APERTA

SPETT.LE CISL SCUOLA
ROMA

SPETT.LE CGIL SCUOLA
ROMA

SPETT.LE UIL SCUOLA
ROMA

SPETT.LE SEGRETARIO GENERALE CISL
ROMA

SPETT.LE SEGRETARIO GENERALE CGIL
ROMA

SPETT.LE SEGRETARIO GENERALE UIL
ROMA

E, p.c. SPETT.LE CISL SCUOLA
NOVARA

Eravamo a Roma il 29 novembre scorso, dopo 10 ore di treno.

Siamo stati sotto la pioggia per più di 5 ore. Abbiamo visto l'On. Licausi, gli abbiamo parlato ed abbiamo letto il suo foglietto con la proposta dell'Emendamento che risolveva tutti i disguidi perché parlava di ATA ed ITP e non aveva le parole: "con decorrenza dal 1° gennaio 2008".

Abbiamo ascoltato alla fine direttamente da uno di Voi che si era raggiunto l'accordo risolutivo e da una di Voi (forse Annamaria Santoro della FLC CGIL) che finalmente il Sindacato era riuscito a risolvere il problema tutelando così tutti i lavoratori!

Abbiamo ora letto i Vs. comunicati con il testo dell'Emendamento da inserire nelle Legge Finanziaria all'art. 94 comma 5 bis.

Siamo esterrefatti! Forse siamo poco politici per capire! Ma perché:

· Gli ITP non sono citati come per altro nel '218' (solo che sembra che questo non li salverà dall'essere accumunati con gli ATA nella condanna della Corte di Cassazione!) Devono aspettarsi l'ennesima sperequazione?!
· Il periodo dal 2000 al 2008 non viene sanato ed il comma 218 resterebbe valido fino all'approvazione della Finanziaria? Succederà che, tra coloro che non hanno avuto la sentenza favorevole passata in giudicata, chi tra il 2000 e il 01/01/2008:
· È andato in pensione senza aver preso i soldi non ne ha più diritto?
· È andato in pensione avendoli presi dovrà restituirli?
· Ha avuto la sentenza della Corte di Cassazione in questi in questi ultimi mesi, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, probabilmente sfavorevole per colpa del '218' sarà sperequato da chi la sentenza non l'ha ancora avuto (e non l'avrà più!)?

Ora, per quanto ci è parso di capire tra i presenti nessuno pretende gli arretrati domani mattina, ma nessuno può accettare di non essere trattato come i colleghi che hanno già avuto il riconoscimento pieno dell'anzianità maturata.

Un'ultima impressione avuta dai discorsi e dalle notizie scambiate è che probabilmente a dover essere inquadrati correttamente ed a sentire l'esigenza siamo rimasti in pochi. Tanti dovrebbero restituire gli emolumenti ricevuti! Lo Stato ciòè non dovrebbe procedere a rilevanti esborsi. Infatti siamo passati in 80.000 ma abbiamo firmato in 10.000 e tanti lo hanno fatto per non restituire quello che stanno già prendendo.

Vale la pena continuare a presentare soluzioni non risolutive!?!

Si allega, l'emendamento che è stato pubblicizzato durante la manifestazione,che corrisponde a quanto comunicato alla fine della Manifestazione e che risolverebbe tutti i problemi!! E sul quale concordiamo.
Peccato che quello ufficiale sia completamente diverso!!!

Arona, 03.12.2007


EX E.E.L.L in servizio presso il
Liceo Scientifico Statale "E. Fermi"
di Arona

Zonca Renato

Rossi Paolo

Giovanna Francesca Cioffi

Antonio Cioffi

Luciana Molinari
Luigina Cioffi (in quiescenza dal 01.09.2005)

TESTO EMENDAMENTO
" Art. 19 –bis ( Personale A.T.A )
Il comma 218 dell'articolo 1 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 è abrogato.
Al personale di ruolo di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 8 della Legge 3 maggio 1999, n.124, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico e ausiliario ( ATA.) e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici ( ITP), viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza secondo quanto gia' disposto dal medesimo articolo 8, comma 2, ultimo periodo della legge 124 del 1999.
Conseguentemente ai fini della copertura stimata per l'anno 2007 in 100 milioni di euro, al comma 2 dell'art. 36 sostituire le parore " 140 milioni di euro " con le seguenti " 50 milioni di euro "

venerdì 30 novembre 2007

NUOVA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 19 Novembre 2007 - 23 Novembre 2007 , n. 400
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Impiego  pubblico  - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli   del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale (ATA) -   Trattamento  economico  -  Previsione, con norma di interpretazione   autentica,   dell'attribuzione   della   posizione  stipendiale  in   godimento  al 31 dicembre 1999 - Lamentata efficacia retroattiva di   norma    non    di   interpretazione   autentica   ma   innovativa,   irragionevolezza,   violazione  dei  principi  di  eguaglianza,  di   certezza  delle  situazioni  giuridiche  e di affidamento, indebita   interferenza  sulla funzione giurisdizionale - Questione analoga ad   altra gia' dichiarata non fondata - Mancata prospettazione di nuovi   argomenti di censura - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218. - Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104. 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:   Presidente: Franco BILE;   Giudici:  Giovanni  Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo  MADDALENA,  Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;         
ha pronunciato la seguente                                Ordinanza  nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 218, della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006),  promossi con ordinanze del Tribunale di Oristano del 5 maggio 2006,  iscritte  ai numeri da 618 a 659 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 3, 4 e 5, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.     Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;     Udito  nella  Camera  di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta.     Ritenuto  che  il  Tribunale  di  Oristano, con piu' ordinanze di analogo  tenore  (iscritte  ai  numeri  da  618  a  659  del registro ordinanze  2006),  emesse  in  data  5 maggio 2006, ha sollevato - in riferimento  agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Costituzione, nonche' ai  principi  del legittimo affidamento e della certezza dei rapporti preteriti,   della  stabilita'  e  della  coerenza  nella  disciplina generale   dei   rapporti  di  lavoro  -  questione  di  legittimita' costituzionale  dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2006), nella parte in cui, facendo  salva l'esecuzione dei giudicati gia' formatisi alla data di entrata  in  vigore della legge medesima, ha stabilito che il comma 2 dell'art. 8  della  legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in  materia  di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale  degli  enti  locali  trasferito  nei  ruoli  del personale amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  (ATA) statale e' inquadrato nelle   qualifiche   funzionali   e  nei  profili  professionali  dei corrispondenti  ruoli  statali,  sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento;         che  le  ordinanze  di  rimessione  sono state emesse in piu' giudizi  vertenti  sull'applicazione  del  suddetto  art. 8, comma 2, della  legge  n. 124  del  1999,  il  quale  aveva  stabilito  che al personale  ATA,  trasferito nei relativi ruoli del personale statale, era  riconosciuta,  ai  fini  giuridici  ed  economici,  l'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza;         che  il  giudice  a quo prospetta, in primis, che la norma in questione  non  avrebbe  carattere  interpretativo  ma  innovativo, e costituirebbe   un   espediente   per   aggirare   il   principio  di irretroattivita' della legge;         che  il Tribunale di Oristano deduce, altresi', la violazione dei  parametri  di  ragionevolezza  ed  eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;         che,  in  particolare,  il  rimettente  afferma  che la norma impugnata determinerebbe una ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti interessati;         che l'efficacia retroattiva e il contenuto peggiorativo della norma   lederebbero   il  principio  del  legittimo  affidamento,  da ricondurre anch'esso al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della  Costituzione,  e quello della certezza dei rapporti preteriti, senza  che  siano  rinvenibili  motivazioni  atte  a  giustificare la diversa disciplina giuridica;         che l'art. 1, comma 218, della legge finanziaria per il 2006, invaderebbe,  inoltre,  l'ambito  riservato al potere giudiziario, in quanto  diretto ad incidere sui procedimenti in corso, cosi' violando gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione;         che,  infine, la norma impugnata si porrebbe in contrasto con i  principi  della  stabilita'  e  della  coerenza  nella  disciplina generale  dei  rapporti  di  lavoro,  in  base ai quali i diritti e i trattamenti  retributivi  riconosciuti  al  lavoratore  dalla legge o dalla  contrattazione  collettiva  devono  essere valutati nella loro interezza;         che  si  e'  costituito in ciascun giudizio il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello  Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.     Considerato  che  il Tribunale di Oristano, con piu' ordinanze di analogo  contenuto  (iscritte  ai  numeri  da  618 a 659 del registro ordinanze   del   2006),  dubita  della  legittimita'  costituzionale dell'art. 1,   comma 218,   della   legge  23 dicembre  2005,  n. 266 (Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.  Legge  finanziaria  2006), nella parte in cui, facendo salva  l'esecuzione dei giudicati gia' formatisi alla data di entrata in   vigore  della  legge  medesima,  ha  stabilito  che  il  comma 2 dell'articolo 8  della  legge  3  maggio  1999,  n. 124 (Disposizioni urgenti  in materia di personale scolastico), si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  (ATA) statale e' inquadrato nelle   qualifiche   funzionali   e  nei  profili  professionali  dei corrispondenti  ruoli  statali,  sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento;         che  il  Tribunale  di  Oristano  censura  la disposizione in questione  in  riferimento  agli  artt.  3,  101,  102  e  104  della Costituzione,  nonche'  ai principi del legittimo affidamento e della certezza  dei  rapporti  preteriti, della stabilita' e della coerenza nella disciplina generale dei rapporti di lavoro;         che, in via preliminare, deve essere disposta la riunione dei diversi  giudizi,  ai  fini  di  un'unica pronuncia, in ragione della identita' delle questioni rimesse all'esame della Corte;         che,  con riguardo alla norma impugnata, questa Corte, con la sentenza  n. 234  del  2007,  ha  dichiarato non fondate questioni di costituzionalita'  analoghe  a quella attualmente proposta, rilevando come  si fosse determinata una situazione di oggettiva incertezza del dato  normativo,  in ragione delle diverse interpretazioni possibili, circa  il  riconoscimento  della  anzianita'  pregressa  maturata dal personale  ed  in assenza di un diritto vivente sulla inderogabilita' dei  criteri  enunciati  dall'art. 8  della  legge n. 124 del 1999, e ritenendo,  pertanto,  non  irragionevole  il  ricorso,  da parte del legislatore,  alla interpretazione autentica effettuata con l'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005;         che,  sempre  nella  richiamata  pronuncia,  questa  Corte ha statuito,  in  particolare, che l'inquadramento stipendiale nei ruoli statali  del  personale  ATA  in ragione del maturato economico e non della  effettiva anzianita' complessiva di servizio conseguita presso l'ente  locale, ha costituito una delle possibili varianti di lettura della  norma,  come  emerge  dai  decreti  ministeriali di attuazione dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999;         che  la Corte ha affermato, altresi', in relazione al dedotto contrasto  tra  la norma denunciata e i principi della disciplina dei rapporti  di lavoro, che tale impostazione "non tiene conto del fatto che il fluire del tempo - il quale costituisce di per se' un elemento diversificatore  che  consente  di  trattare in modo differenziato le stesse  categorie  di  soggetti, atteso che la demarcazione temporale consegue  come  effetto  naturale  alla generalita' delle leggi - non comporta,  di  per  se',  una  lesione  del  principio  di parita' di trattamento sancito dall'art. 3 della Costituzione";         che,  rispetto  agli ulteriori profili di censura prospettati anche  dall'odierno  rimettente  in riferimento agli artt. 101, 102 e 104  della Costituzione, non si e' ravvisato, per effetto della norma contestata,   alcuna  compromissione  dell'esercizio  della  funzione giurisdizionale, la quale opera su un piano diverso rispetto a quello del potere legislativo di interpretazione autentica;         che,  nella  citata sentenza n. 234 del 2007, questa Corte ha affermato  che  "la  disciplina  dettata  dall'art. 8, comma 2, della legge  n. 124  del  1999,  come  interpretata  dal  censurato art. 1, comma 218,  della  legge  n. 266  del  2005,  nasce  dall'esigenza di armonizzare, con una normativa transitoria di primo inquadramento, il passaggio  del  personale  in  questione  da  un  sistema retributivo disciplinato  a  regime  ad  un  altro sistema retributivo ugualmente disciplinato  a regime, salvaguardando, proprio per quanto attiene al profilo  economico, i livelli retributivi maturati e attribuendo agli interessati,   a   partire   dal   nuovo   inquadramento,  i  diritti riconosciuti  al  personale  ATA  statale.  Tutto  cio' allo scopo di rendere,  almeno  tendenzialmente, omogeneo il sistema retributivo di tutti  i  dipendenti  ATA,  al di la' delle rispettive provenienze e, comunque,   salvaguardando  il  diritto  di  opzione  per  l'ente  di appartenenza  nel  caso  di  mancata  corrispondenza  di qualifiche e profili";         che  il  Tribunale  di  Oristano non sottopone a questa Corte alcuna  argomentazione  diversa  ed  ulteriore rispetto a quelle gia' scrutinate nella richiamata decisione;         che  la  presente questione, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente infondata.     Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.         
                          Per questi motivi                        LA CORTE COSTITUZIONALE     Riuniti i giudizi;     Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma  218,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale   e   pluriennale   dello  Stato.  Legge  finanziaria  2006), sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3,  101,  102  e  104 della Costituzione, dal Tribunale di Oristano, con le ordinanze indicate in epigrafe.     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.                          Il Presidente: Bile                        Il redattore: Quaranta                       Il cancelliere: Di Paola     Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.               Il direttore della cancelleria: Di paola 
Scuola   Comunicato stampa FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola
29/11/2007

ATA/ITP ex Enti Locali: i sindacati scuola sul presidio di questa mattina

FLC Cgil - CISL Scuola - UIL Scuola

Comunicato stampa
Personale ATA - ITP – EE.LL.

Oggi, durante il presidio nazionale del personale ATA ed ITP transitato dagli Enti Locali allo Stato una delegazione composta dai lavoratori e dai segretari nazionali di FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola è stata ricevuta dalla Commissione Cultura della Camera nelle persone del Presidente Pietro Folena, della Vice Presidente Alba Sasso, e dai Deputati di maggioranza Titti De Simone, Manuela Ghizzoni (relatrice della Commissione sulla legge finanziaria) e Vito Li Causi.

Il Presidente dopo aver ascoltato le ragioni della protesta dei lavoratori ha espresso l'unanime condivisione della Commissione sulla necessità di sanare questa palese ingiustizia con la finanziaria 2008.

Il Presidente ha riferito che la Commissione Cultura ha già dato il suo parere favorevole e unanime per l'abrogazione del comma 218, art. 1 della legge finanziaria 2006.

L'abrogazione del comma 218, infatti, è una priorità assoluta tra gli interventi a favore del personale della scuola per ripristinare il diritto dei lavoratori a vedersi riconoscere l'anzianità pregressa.

Si tratta ora di superare lo scoglio della Commissione Bilancio dal momento che nella prossima settimana discuterà della compatibilità finanziaria di questo emendamento. E proprio in quest'occasione i sindacati chiederanno di essere ricevuti per spiegare ancora una volta le ragioni dei lavoratori.

Nel frattempo FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola continueranno a mobilitare i lavoratori.

Roma, 29 novembre 2007

Scuola   La Commissione cultura della Camera favorevole all'abrogazione del comma 218 dopo il successo del presidio.
30/11/2007

Ata e Itp ex Enti locali. La disponibilità della Commissione cultura

Una brezza positiva ha spirato ieri sul presidio dei lavoratori Ata e Itp ex Enti locali davanti a Montecitorio dove si sta votando la legge finanziaria.

Una delegazione di lavoratori e dei sindacati FLC Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola è stata ricevuta dal Presidente Folena, dalla Vicepresidente Sasso e dai deputati De Simone, Ghizzone e Licausi.

Folena ha comunicato che la Commissione ha già dato parere favorevole all'abrogazione del comma 218 della finanziaria 2006.

Una notizia che è motivo di soddisfazione per questi lavoratori che però da anni ricevono garanzie poi smentite dai fatti. Quindi la speranza è che questa sia la volta buona. Al presidio hanno partecipato centinaia di lavoratori con delegazioni provenienti da tutte le regioni.

Il presidio è stato un successo sia per la partecipazione che per il risultato ottenuto, ma la mobilitazione non si ferma qui, perché c'è ancora da superare lo scoglio della Commissione Bilancio che la prossima settimana dovrà dichiarare la compatibilità finanziaria dell'emendamento di abrogazione del 218. Anche in quell'occasione sindacati e lavoratori non mancheranno di far sentire la loro voce, con la richiesta di essere ricevuti per un'audizione.

Roma, 30 novembre 2007
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Testo dell'emendamento approvato dalla Commissione cultura della Camera

AC 3256

Emendamento

Art. 94

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale, ai sensidella legge 3 maggio 1999, n. 124 è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza, con decorrenza 1° gennaio 2008. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce "Ministero dell'Economia e delle Finanze" apportare le seguenti variazioni:

2008: -60.000

2009: -60.000

2010: -60.000

FOLENA, SASSO ....

martedì 27 novembre 2007

ATA EX ENTI LOCALI COMMA 218 FINANZIARIA 2006

Preg.mo On. Pietro FOLENA
Presidente VII Commissione Cultura
Camera dei Deputati

Preg.mo Onorevole Folena,

questa volta mi rivolgo a Lei, gentilissimo On. Folena, nella Sua qualità di autorevole Presidente della VII Commissione Cultura, per tornare sul gravissimo problema che coinvolge il personale ATA e gli ITP ex enti locali transitati allo Stato con un atto di mobilità forzata, al quale non è stato riconosciuto il diritto, sancito dalla legge 124/99 e dal potere giurisdizionale, di avere riconosciuta ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.

Problema, questo degli ATA, che Lei conosce perfettamente per essere stato l'autore ed il presentatore dell'Ordine del Giorno 9/1746-BIS/25 del 18.11.2006, approvato dal Governo e ad oggi purtroppo disatteso, che rappresenta quanto di più chiaro, efficace e tecnicamente perfetto per rappresentare i torti e le vessazioni subite in questi anni dal personale ATA e dagli Insegnanti Tecnico Pratici.

E mi rivolgo ancora una volta a Lei per chiederLe umilmente, anche a nome dei numerosi colleghi che operano in provincia di Agrigento, di non abbandonare le ragioni di migliaia di persone oggetto di "vessazioni", di immotivate "persecuzioni", e di "mezze verità", nel momento in cui è all'esame alla Camera la legge finanziaria 2008 che potrebbe rappresentare l'occasione per riportare il tutto su un binario di equità e giustizia attraverso l'abrogazione del tanto discusso comma 218 inserito nella finanziaria 2006 dal Governo di allora che, quasi a farsi beffa del potere giudiziario, ha cancellato in un solo colpo e il 2° comma dell'art. 8 della legge 124/99 e tutte le sentenze emesse da Tribunali, Corti di Appello e da tutte le sezioni della Cassazione.

Nel chiederLe ancora una volta umilmente scusa se continuo ad abusare della Sua comprovata cortesia e, nel rinnovarLe il più vivo ringraziamento e la stima più profonda anche a nome dei circa 70 mila colleghi che pongono grande fiducia e speranza nell' impegno che vorrà continuare a portare avanti come atto di vera giustizia, resto a Sua completa disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento che riterrà utile e Le porgo i miei più distinti saluti.

Renato Gilotti
Agrigento 23.11.2007

Allegati: - Nota sulla storia e le problematiche del personale ATA;
- Articolo 8 della legge 124/99;
- Comma 218 della legge finanziaria 2006;
- Accordo ARAN del 20 luglio 2000;
- Chiarimento ARAN sull'accordo del 20 luglio 2000;
- Ordine del Giorno approvato all'unanimità dal Senato in data 21/12/2005;
- Ordine del Giorno presentato dall'on. Folena in data 18 novembre 2006 ed approvato dalla Camera dei Deputati.

domenica 25 novembre 2007

ARTICOLO PUBBLICATO DAL QUOTIDIANO TELEMATICO ALTRO MOLISE

 

Personale ATA ex enti locali, manifestazione nazionale a Roma

2007-11-25 00:14:57

 Manifestazione nazionale a Roma del personale ATA della scuola ex enti locali. L'appuntamento è per giovedì 29 novembre 2007 dalle ore 11.00 alle 14.00 davanti alla Camera dei Deputati.

 

L'approvazione della Legge Finanziaria 2008 da parte del Senato lascia senza risposta le aspettative di 80.000 lavoratori provenienti dagli Enti Locali e trasferiti, in forza della Legge 124/99, allo Stato.
Da oltre sette anni questi lavoratori si battono in tutte le sedi per ottenere il riconoscimento della loro anzianità di servizio e per contrastare l'ingiustificata disparità retributiva rispetto agli altri colleghi, già dipendenti dello Stato, nelle medesime situazioni giuridiche e lavorative, differenziazione pari a diverse migliaia di euro all'anno.
 Il precedente governo ha definitivamente sbarrato la strada del diritto con l'approvazione, successiva a diverse sentenze della Corte di Cassazione favorevoli ai lavoratori, del comma 218 nella finanziaria 2006 che cancellava di fatto tutti i pronunciamenti favorevoli. In questo modo si è configurato un uso strumentale della funzione legislativa a danno di 80.000 lavoratori della scuola.

Nel Molise in più occasioni abbiamo investito del problema la delegazione parlamentare che  ha sempre detto di voler intervenire. E' ora di passare ai  fatti!

Infatti neanche il cambio di maggioranza ha giovato alla causa di questi lavoratori. Infatti a nulla sono servite le richieste unitarie di FLC Cgil, Cisl scuola e Uil scuola di abrogare il comma 218 con le finanziaria 2007 e 2008 attualmente in discussione. Eppure solo due anni fa molti componenti dell'attuale maggioranza si erano impegnati diversamente. Pochi mesi fa lo stesso Ministro Fioroni aveva assicurato il suo impegno.  Noi chiediamo un intervento, ancora possibile, sulla Finanziaria, nella discussione alla Camera dei Deputati.
Solo per questa via è possibile ridare giustizia e dignità e mettere fine all'odissea di 80.000 lavoratori che continuano ad essere penalizzati in modo consistente nelle loro retribuzioni.

In questi giorni  la Commissione istruzione della Camera dei Deputati ha recepito le nostre richieste di emendamento alla finanziaria. A questo punto occorre  manifestare numerosi per esercitare le  opportune pressioni ed ottenere il legittimo risultato.
 
LA FLC CGIL ORGANIZZA UN PULMAN PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA:
 
TERMOLI - ORE 6,00 ( P.zza donatori di sangue )

CAMPOBASSO - ORE 7,00 ( Ex stadio Romagnoli )

ISERNIA - ORE 7,30 ( Hotel Europa )

VENAFRO - ORE 8,00 ( Via Colonia Giulia )

PRENOTATEVI PRESSO LE NOSTRE  SEDI

FLC CGIL MOLISE

 

LETTERA APERTA ALL'ONOREVOLE FOLENA

Egregio Onorevole,

parafrasando quando da Lei scritto sul suo blog " vorrei che la sinistra facesse ai suoi elettori un regalo entro Natale " esprimiamo  cosa vorremmo  come  " regalo di Natale ".

 

Siamo un gruppo di A.T.A. (Assistenti, Tecnici e Ausiliari) provenienti dagli ENTI LOCALI e che lavora attualmente nella scuola statale.

 

L'art. 8 comma 2 della L. 124/99 , prevedeva il trasferimento degli ATA alle dipendenze dell'amministrazione statale e garantiva agli stessi il mantenimento dell'anzianità maturata presso l'Ente Locale ai fini giuridici ed economici.

 

Come numerosi altri colleghi, per far rispettare questo nostro diritto abbiamo espletato numerosi ricorsi sia presso il Tribunale del Lavoro, sia presso la Corte di Appello e la Corte di Cassazione. Seguirono migliaia di sentenze che hanno riconosciuto la legittimità delle nostre richieste, la Corte di Cassazione ne ha emesse addirittura sette a favore dei  lavoratori.


Con la legge finanziaria 2006 art. 1 comma 218 ( Governo Berlusconi ) il diritto al riconoscimento degli anni pregressi svolti negli Enti Locali è stato cancellato, prendendo a pretesto un accordo sindacale stipulato il 20/7/2000, accordo che gli stessi sindacati hanno sempre ribadito in una finalità diversa rispetto all'uso che ne ha fatto il Governo.


La sconcertante sentenza della Corte Costituzionale ( n. 234/2007 - depositata il 26/06/2007), in merito al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( legge finanziaria 2006) afferma la legittimità che le leggi dello Stato possano avere valore retroattivo, creando disuguaglianza di trattamento e notevoli danni ai lavoratori e a tutti i cittadini.

Questa sentenza rappresenta, per noi, una violazione dello stato di diritto che va al di là della legittimità di una legge e che crea quel clima di diffidenza e lontananza dalla politica.


In occasione delle ultime elezioni politiche buona parte del personale ATA e dei loro familiari, con fiducia hanno sostenuto la nuova maggioranza nella speranza che fossero finalmente riconosciuti i propri diritti.


Le  chiediamo un atto politico forte, preciso e rispettoso nei confronti dei lavoratori, ripristinando nel nostro paese la certezza del diritto come valore assoluto di tutti.


La ringraziamo per la gentile attenzione prestataci e restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro.

 

Distinti saluti.

 

Roberto DE CRISTOFARO – Pasquale DI DONATO – Franco ARMANETTI – Giovanni TRONCA – Giuseppina FELICE- Carmelina DI NATALE – Pasquale MATTIACCI –

ed altri.

 

Roberto DE CRISTOFARO

Via G. Galilei, n.9

86019 VINCHIATURO (CB )

cell. 3493542698

sabato 24 novembre 2007

MANIFESTAZIONE ATA EX ENTI LOCALI

Federazione lavoratori della conoscenza

Segreteria  Regionale  del  Molise

Campobasso Via T. Mosca, 11 -  tel. fax 0874.698624          e mail: campobasso@flcgil.it  

Termoli Via F  D'Ovidio, 22 -       tel. fax  0875.702308         e mail:  molise@flcgil.it

Isernia Via  Campania, 45 –         tel. fax 0865.415105           e  mail: isernia@flcgil.it

 

ATA EX ENTI LOCALI  MANIFESTAZIONE NAZIONALE

 GIOVEDI' 29 novembre 2007 ore 11.00 – 14.00

davanti alla Camera dei Deputati

 

L'approvazione della Legge Finanziaria 2008 da parte del Senato lascia senza risposta le aspettative di 80.000 lavoratori provenienti dagli Enti Locali e trasferiti, in forza della Legge 124/99, allo Stato.

Da oltre sette anni questi lavoratori si battono in tutte le sedi per ottenere il riconoscimento della loro anzianità di servizio e per contrastare l'ingiustificata disparità retributiva rispetto agli altri colleghi, già dipendenti dello Stato, nelle medesime situazioni giuridiche e lavorative, differenziazione pari a diverse migliaia di euro all'anno.

 Il precedente governo ha definitivamente sbarrato la strada del diritto con l'approvazione, successiva a diverse sentenze della Corte di Cassazione favorevoli ai lavoratori, del comma 218 nella finanziaria 2006 che cancellava di fatto tutti i pronunciamenti favorevoli. In questo modo si è configurato un uso strumentale della funzione legislativa a danno di 80.000 lavoratori della scuola.

 

Nel Molise in più occasioni abbiamo investito del problema la delegazione parlamentare che  ha sempre detto di voler intervenire. E' ora di passare ai  fatti!

 

Infatti neanche il cambio di maggioranza ha giovato alla causa di questi lavoratori. Infatti a nulla sono servite le richieste unitarie di FLC Cgil, Cisl scuola e Uil scuola di abrogare il comma 218 con le finanziaria 2007 e 2008 attualmente in discussione. Eppure solo due anni fa molti componenti dell'attuale maggioranza si erano impegnati diversamente. Pochi mesi fa lo stesso Ministro Fioroni aveva assicurato il suo impegno.  Noi chiediamo un intervento, ancora possibile, sulla Finanziaria, nella discussione alla Camera dei Deputati.

Solo per questa via è possibile ridare giustizia e dignità e mettere fine all'odissea di 80.000 lavoratori che continuano ad essere penalizzati in modo consistente nelle loro retribuzioni.

 

In questi giorni  la Commissione istruzione della Camera dei Deputati ha recepito le nostre richieste di emendamento alla finanziaria. A questo punto occorre  manifestare numerosi per esercitare le  opportune pressioni ed ottenere il legittimo risultato.

 

LA FLC CGIL ORGANIZZA UN PULMAN PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI ROMA:

 

TERMOLI -

ORE

6,00

( P.zza donatori di sangue )

 

CAMPOBASSO -

ORE

7,00

( Ex stadio Romagnoli )

 

ISERNIA -

ORE

7,30

( Hotel Europa )

 

VENAFRO -

ORE

8,00

( Via Colonia Giulia )

 

PRENOTATEVI PRESSO LE NOSTRE  SEDI

 

FLC CGIL MOLISE

venerdì 23 novembre 2007

Fwd:SINDACATO FLC - AUDIZIONE PRESSO VII COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

23/11/2007
Audizione dei sindacati alla Commissione Cultura della Camera sulla Legge finanziaria 2008
Il 22 novembre si è svolta la prevista audizione presso la VII Commissione cultura della Camera dei Deputati (testo commentato degli emendamenti).
In quella sede abbiamo ripresentato gli emendamenti, arricchiti di un'aggiunta, per il comparto Scuola, che non erano stati accolti in sede di lavori e votazione al Senato.
Quindi mancanza di risorse, tagli agli organici, necessità di sanare situazioni di clamorosa ingiustizia sociale, come nel caso degli ATA e ITP transitati dagli Enti Locali, sono stati gli elementi principali sui quali ci siamo soffermati e sui quali la commissione ha interloquito positivamente, dimostrando una particolare sensibilità, soprattutto nella persona del Presidente, Pietro Folena, sulla questione dei transitati dagli Enti Locali.
Roma, 23 novembre 2007

Legge Finanziaria 2008: gli emendamenti proposti dalla FLC Cgil

Scuola

art. 94 – comma 19

nel luglio scorso c'era stato un impegno del MPI con i sindacati scuola, per risolvere il problema del mancato riconoscimento dell'anzianità pregressa del personale transitato dagli Enti Locali. Si propone di abrogare il 218 della Legge finanziaria del 2006 e di stanziare risorse aggiuntive per il riconoscimento dell'anzianità.

lunedì 19 novembre 2007

ATA EX ENTI LOCALI - RICHIESTA INCONTRO SINDACATI - ISTITUZIONI

Scuola: personale transitato dagli Enti Locali
I sindacati scuola confederali chiedono un incontro ai massimi responsabili istituzionali e politici di questo paese per ottenere con la finanziaria 2008 una soluzione a favore del personale transitato dagli EE.LL.
Roma, 19 novembre 2007
______________________
Prot. n. 636/2007
On. Giuseppe Fioroni
Ministro delIa Pubblica Istruzione
On. Pietro Folena
Presidente VII Commissione Permanente
Camera dei Deputati
Capigruppo
Partiti Politici
VII Commissione Permanente
Camera dei Deputati
On. Fausto Bertinotti
Presidente della
Camera dei Deputati
Prof. Romano Prodi
Presidente del Consiglio dei Ministri
Loro Sedi
Egregi Signori,
Il 29 novembre FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola hanno indetto un presidio davanti al Parlamento per rivendicare una soluzione politica al mancato riconoscimento dell'anzianità di 80.000 lavoratori transitati dagli EE.LL. allo Stato in seguito alla Legge 124/99.
In occasione del presidio si chiede alle SS. LL. di voler ricevere una delegazione di rappresentanti sindacali e lavoratori.
Le ragioni della protesta dei lavoratori sono ormai da tempo note.
Da oltre sette anni i lavoratori ex EE.LL. vivono una situazione paradossale: a parità di anzianità di servizio e di mansioni percepiscono uno stipendio di gran lunga inferiore ai loro colleghi da sempre dipendenti dello Stato.
Una vera e propria ingiustizia denunciata più volte dalla FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola con numerose iniziative di mobilitazione, come la petizione al Governo che ha raccolto oltre 10.000 firme con cui è stata richiesta l'abrogazione del comma 218 della Finanziaria 2006.
Questa situazione è peggiorata ulteriormente dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 2007 che ha stabilito la legittimità del comma 218 della Legge Finanziaria 2006.
Questa annosa vicenda non può essere ulteriormente rinviata ma deve trovare una risposta positiva con la prossima legge finanziaria 2008. In particolare chiediamo l' abrogazione del comma 218 della finanziaria 2006.
Lasciare ancora nell'incertezza questi lavoratori dopo sette anni dal loro passaggio allo Stato non è giusto né tanto meno sostenibile.
Certi in un positivo riscontro, porgiamo distinti saluti.
Enrico Panini
Francesco Scrima
Massimo Di Menna

venerdì 16 novembre 2007

ATA EX ENTI LOCALI MANIFESTAZIONE 29 NOVEMBRE 2007

ATA EX ENTI LOCALI

MANIFESTAZIONE NAZIONALE DAVANTI AL PARLAMENTO

L'approvazione della Legge Finanziaria 2008 da parte del Senato lascia senza risposta le aspettative di 80.000 lavoratori provenienti dagli Enti Locali e trasferiti, in forza della Legge 124/99, allo Stato.

Da oltre sette anni questi lavoratori si battono in tutte le sedi per ottenere il riconoscimento della loro anzianità di servizio e per contrastare l'ingiustificata disparità retributiva rispetto agli altri colleghi, già dipendenti dello Stato, nelle medesime situazioni giuridiche e lavorative, differenziazione pari a diverse migliaia di euro all'anno.

L'esito positivo di questa vicenda dovrebbe essere logicamente scontato, alla luce dei principi e delle norme di legge del nostro Stato, ma questo non è, inspiegabilmente, accaduto fino ad ora per i lavoratori transitati dagli Enti Locali.

L'amministrazione, infatti, dopo il loro passaggio allo Stato ha messo in discussione la legge stessa (Legge 124/99), cioè la garanzia del riconoscimento di tutto il servizio prestato.

In aggiunta, il precedente governo ha definitivamente sbarrato la strada del diritto con l'approvazione, successiva a diverse sentenze della Corte di Cassazione favorevoli ai lavoratori, del comma 218 nella finanziaria 2006 che cancellava di fatto tutti i pronunciamenti favorevoli.

In questo modo si è configurato un uso strumentale della funzione legislativa a danno di 80.000 lavoratori della scuola.

Neanche il cambio di maggioranza ha giovato alla causa di questi lavoratori.

Infatti a nulla sono servite le richieste unitarie di FLC Cgil, Cisl scuola e Uil scuola di abrogare il comma 218 con le finanziaria 2007 e 2008 attualmente in discussione.

Eppure solo due anni fa molti componenti dell'attuale maggioranza si erano impegnati diversamente. Pochi mesi fa lo stesso Ministro Fioroni aveva assicurato il suo impegno.

Noi chiediamo un intervento, ancora possibile, sulla Finanziaria, nella discussione alla Camera dei Deputati.

Solo per questa via è possibile ridare giustizia e dignità e mettere fine all'odissea di 80.000 lavoratori che continuano ad essere penalizzati in modo consistente nelle loro retribuzioni.

Per rappresentare e sostenere questi obiettivi,

FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola convocano una

MANIFESTAZIONE NAZIONALE

GIOVEDI' 29 novembre 2007

ore 11.00 – 14.00

davanti al Parlamento – Camera dei Deputati

mercoledì 14 novembre 2007

NOTA DEL DSGA SCAFETTA

OGGETTO: Legge 124/99 –art.8 – Trasferimento di personale scolastico ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato. Sentenza della Corte Costituzionale n. 234 del 18.06.2007.


La sentenza in oggetto ha affermato la legittimità del comma 218 della legge finanziaria 2006.
Il comma 218 aveva interpretato a sua volta una precedente legge ( 124/99, art.8, comma 2), il cui significato letterale e giuridico non era mai stato messo in dubbio da nessuno dalle due parti in causa ( lavoratori della scuola ex Enti Locali/Avvocatura di Stato), ricordando che il contendere verteva unicamente se un accordo OO.SS./Aran (20.7.2000) potesse semmai superare una legge dello Stato (124/99).

E' opportuno precisare che:

1) L'applicazione del comma 2) dell'art.8 della legge 124/99 (inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio) avrebbe consentito una parità di trattamento economico a lavoratori della scuola statale italiana uguali in tutto e su tutto il territorio italiano (da sud a nord, comprese le isole e le regioni a statuto speciale), così come prevede la nostra Costituzione;
2) L'applicazione del comma 218 finanziaria 2006 ,legittimato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2007, ( inquadramento sulla base del maturato economico al 31.12.1999), consentirà trattamenti economici diversi a lavoratori della scuola statale italiana uguali in tutto, e tra ATA/ITP;
3) Il 1° comma dell'art. 9 dell'accordo 20.7.2000, (accordo cui la stessa Corte Costituzionale ne ricorda la validità), laddove stabilisce che " A decorrere dal 1.1.2000 al personale trasferito si applicano tutti gli istituti a contenuto economico del CCNL 26.5.1999 del comparto scuola, secondo le modalità da questo previste". Il CCNL 26.5.1999 prevede due possibilità ai fini dell'inquadramento economico : a) maturato economico (temporizzazione), b) riconoscimento dei servizi,e dove il dipendente ha diritto a quello più favorevole Due istituti di inquadramento differenti tra loro dove uno esclude l'altro, previsti fin dal dal DPR 399/88 e mai nessuno si è sognato di impugnare o ancora meglio di interpretare, data la chiarezza della lingua italiana;
4) L'applicazione del comma 218 finanziaria 2006 ,legittimato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2007, stabilisce che il maturato economico in godimento al 31 dicembre 1999 è costituito dallo stipendio, retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità,ove spettanti, previsti dai CCNL del comparto enti locali. Dette indennità non essendo stati specificati da un successivo accordo Aran/OO.SS.(sic.)!, si presumono da riferire a tutte quelle percepite e pensionabili;
5) (1)L'applicazione del comma 218 finanziaria 2006 ,legittimato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2007, tra le tante assurdità il caso di un dipendente (il sottoscritto) che passa da una retribuzione annua lorda di € 15.331,76 al 31.12.1999 (dipendente Ente Locale) a € 11.243,46 (dipendente dello Stato), con conseguente arretramento dell' anzianità di servizio da 30 anni a 15 anni (esempio estensibile a tanti altri casi), rispetto a chi (estensibile ad altri casi) con cinque anni di anzianità di servizio ne sono stati riconosciuti 15;
6) Un luogo comune da sfatare: mancata copertura finanziaria (la legge prevedeva la riduzione dei trasferimenti agli enti locali, relativi al personale trasferito, con passaggio allo stato in modo graduale).Con l'acquisizione dell'autonomia (1.9.2000) da parte delle scuole, scaturì la necessità di trasferire il personale ata tutto e subito (1.1.2000). Perché devono pagare questi lavoratori della scuola per colpe altrui., mentre oggi la stragrande maggioranza di questi lavoratori già percepiscono retribuzioni loro spettanti sulla base di sentenze favorevoli su tutto il territorio nazionale con una copertura finanziaria già assicurata.
7) La volontà del legislatore era proprio quella di inquadrare il personale trasferito sulla base dell'anzianità di servizio, volontà che viene ribadita con disposizioni ministeriali successive alla legge 124/99 :
a) D.I. n. 184 del 23.7.1999, art.3 "…omississ . Con successivi decreti, anche collettivi, dei Provveditore agli Studi, sulla base di certificazione rilasciata dagli Enti Locali cedenti, verrà corrisposta, a TITOLO PROVVISORIO, a decorrere dal 1.1.2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito. Con successivo decreto del M.P.I. ….omississ.. verranno definiti i criteri di inquadramento….con riferimento al riconoscimento ai fini giuridici ed economici….."
b) C.M. n. 245 del 15.10.99, punto 2), 2° capoverso): "Come già precisato…. omississ …salvo il successivo riconoscimento, ai fini giuridici ed economici della anzianità maturata presso l'E.L. di appartenenza…omissis.."
8) Con l'applicazione del comma 218 finanziaria 2006 ,legittimato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 234/2007, potrebbe accadere che in una stessa Istituzione scolastica Statale,
(magari nello stesso ufficio),lavoratori uguali in tutto ma di diverso destino ,ex statali, ex
enti locali ( con sentenze o meno passate in giudicato), ex enti locali con provenienza da
province diverse, ripeto uguali in tutto ma tutti con tanti stipendi differenti tra loro, quanti
ne sono i lavoratori in servizio nella scuola stessa.

Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi
Giuseppe Scafetta
**********
Giuseppe Scafetta
Viale dei Tigli, 59
Casalbordino
E-mail: scafettacasalbordino@libero.it
Cell.339/6949312

sabato 10 novembre 2007

INTERPELLANZA PARLAMENTARE ON. SATTA

ATTO CAMERA
INTERPELLANZA 2/00801
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 230 del 24/10/2007
Firmatari
Primo firmatario: SATTA ANTONIO
Gruppo: POPOLARI-UDEUR
Data firma: 24/10/2007
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE delegato in data 24/10/2007
Stato iter: IN CORSO


Atto Camera

Interpellanza 2-00801
presentata da
ANTONIO SATTA
mercoledì 24 ottobre 2007 nella seduta n.230


Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:

con atto n. 2-00332, presentato dall'interpellante, in data 30 gennaio 2007, è stata rappresentata la situazione dei lavoratori ATA della scuola, provenienti dagli enti locali;

come è noto, la legge 3 maggio 1999, n. 124, stabilisce, in primo luogo, all'articolo 8, che il «personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato», ed, inoltre, che lo stesso personale, dipendente degli enti locali, «in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, alla data di entrata in vigore della presente legge», è «trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili» e garantisce al personale trasferito il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della «anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza»;

successivamente, i Provveditori agli studi hanno adottato i vari decreti, con i quali si è disposto il passaggio nei ruoli dello Stato di detto personale. Conseguentemente i lavoratori sono stati trasferiti nei ruoli del personale ATA dello Stato con le qualifiche corrispondenti, e mantenuti in servizio presso la medesima scuola. La stessa amministrazione statale ha, però, riconosciuto ai lavoratori in questione un'anzianità di gran lunga inferiore, sulla base del «maturato economico»;

la Corte di cassazione, a sua volta, ha ribadito, in più sentenze, il diritto del personale ATA - ex enti locali al riconoscimento dell'intera anzianità maturata presso l'ente di provenienza;

con la sentenza della Corte costituzionale, n. 234 del 2007, emessa il 18 giugno 2007, viene dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata da moltissimi tribunali, dalle Corti d'Appello e dai Sindacati, del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006;

la sentenza sopra citata riconosce, inoltre, alla pubblica amministrazione il potere legislativo di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva del comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, nonostante il potere giurisdizionale si sia definitivamente espresso sul riconoscimento agli ATA ed agli ITP dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, mettendo, in tal modo, la parola «fine» al contenzioso a livello giurisdizionale, e cancellando, in un solo colpo, le sentenze dei Tribunali, delle Corti d'Appello e di tutte le sezioni della suprema Corte di Cassazione, che si sono espresse in favore del personale ATA -:

quali iniziative e misure, anche urgenti, il Ministro interpellato intenda adottare, alla luce della sentenza di cui sopra, affinché sia ripristinato il diritto dei lavoratori ATA della scuola, provenienti dagli enti locali, riconoscendo l'intera anzianità giuridica ed economica, maturata presso l'ente di provenienza, ponendo, in tal modo, fine ad uno stato palese di ingiustizia sociale;

quali iniziative intenda assumere al fine di abrogare il comma 218 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006.

(2-00801)«Satta».

STORIA DEL PERSONALE TRANSITATO DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO

ATA EX ENTI LOCALI

STORIA DEL PERSONALE TRANSITATO DAGLI ENTI LOCALI ALLO STATO

UNA DELLE TANTE MISERE PAGINE DELLA CRONACA POLITICA DEL NOSTRO PAESE

Tutto ha avuto inizio da una legge dello Stato (art. 8 Legge n. 124, 3 maggio 1999) che prevedeva il trasferimento dagli Enti Locali (Comuni e Province) allo Stato (Ministero della Pubblica Istruzione) del personale che prestava servizio presso le scuole.

A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza. Il testo è chiarissimo e non ha bisogno di alcuna interpretazione.

Se le cose fossero rimaste così non ci sarebbe stato alcun problema.

Invece i sindacati CGIL, CISL, UIL, SNALS, attraverso un accordo con il primo Governo Prodi (accordo 20 luglio 2000) successivo alla legge che aveva previsto il trasferimento, stabilivano di non riconoscere tutti gli anni di servizio (anzianità fittizia).

CGIL, CISL, UIL, SNALS dissero ai lavoratori indignati che si trattava solo di un primo inquadramento provvisorio e che presto avrebbero sistemato la questione...; infatti... hanno completamente ignorato questo problema in tutti i successivi rinnovi contrattuali (15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 22 settembre 2005 e naturalmente anche in questo ultimo contratto 2006-2009, sottoscritto dalle parti domenica 7 ottobre 2007)......!!!

I circa 80 mila lavoratori in tutta Italia, tanti sono gli ATA Ex Enti Locali, per far valere i loro diritti hanno dovuto quindi esporre ricorso davanti al giudice. Seguirono migliaia di sentenze favorevoli ai lavoratori. Il Ministero della Pubblica Istruzione si è sempre appellato a tutte le sentenze.

Si arriva alle sentenze della Corte di Cassazione, praticamente l'ultimo grado di giudizio, la quale chiarisce in maniera netta ed indiscutibile che: "l'accordo sindacale 20 luglio 2000 è privo di natura normativa" e che ai dipendenti vanno riconosciuti tutti gli anni di servizio prestati presso l'ente di appartenenza secondo quanto stabilito dalla legge 124 del 1999.

In uno Stato di diritto la vertenza si sarebbe chiusa qui, adottando provvedimenti per l'estensione delle decisioni giurisdizionali della suprema Corte di Cassazione a tutti i lavoratori interessati. Ma in Italia, dove ormai non si garantiscono più neanche i diritti minimi, questo principio giurisprudenziale viene stravolto.

A questo punto entra in gioco il Governo Berlusconi. Il quale per completare l'opera non finita del precedente Governo Prodi, emana prima una disposizione con la quale vieta a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche (art. 132 della Legge Finanziaria 2005), in modo da non fare estendere le decisioni dei giudici della Corte di Cassazione agli altri lavoratori interessati. Poi inserisce nella finanziaria 2006 l'accordo sindacati – Governo Prodi, in sostanza l'accordo diventa legge (art. 1, comma 218, legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Nonostante questa legge truffaldina (finanziaria del governo di centro-destra), i giudici hanno continuato ad emanare sentenze a favore dei lavoratori, sia in primo grado sia in appello. I giudici del lavoro nelle sentenze hanno affermato che le leggi non possono avere valore retroattivo e quindi quella del governo berlusconi non può in questo caso essere applicata, perché è la legge 124 del 1999 che ha permesso il trasferimento degli ATA Ex Enti Locali.

Si aspettavano quindi le prime nuove sentenze della Corte di Cassazione che, considerato il proprio precedente orientamento giurisprudenziale a favore degli ATA Ex Enti Locali, avrebbe potuto questa volta porre finalmente la parola fine a questa assurda situazione.

Ma per una specie di persecuzione senza fine nei confronti di questi lavoratori, in una nota della FLC CGIL. pubblicata sul proprio sito internet in data 18/09/2006, naturalmente dello stesso orientamento è la CISL e UIL., si comunica quanto segue: Lo stato delle vertenze è il seguente:

molti giudici (di primo o secondo grado) hanno accolto i ricorsi riconoscendo le ragioni dei lavoratori nel presupposto la norma della finanziaria non potesse interpretare retroattivamente la legge 124/99;

altri giudici (di primo o secondo grado), hanno, invece, accolto la nostra tesi sulla illegittimità costituzionale del comma 218 dell'art. 1 della Finanziaria ed hanno rimesso il ricorso alla Corte Costituzionale perché questa decida sulla legittimità costituzionale di detto comma;

la Cassazione, invece, stante l'avvenuta rimessione (rinvio) alla Corte della questione di legittimità costituzionale ha deciso di attendere il giudizio della Corte e, quindi, non ha ancora deciso i ricorsi già presentati presso la Cancelleria.

La FLC CGIL rivendica in pratica di essere riuscita, dopo aver affidato ad un pool di legali con la presenza di esperti costituzionalisti la difesa dei lavoratori nei vari gradi di giudizio, a convincere i giudici nel rimettere i ricorsi alla Corte Costituzionale perché questa decida sulla legittimità costituzionale del comma 218 della finanziaria 2006 (governo berlusconi).

Le conseguenze sono la sospensione dei processi di primo e secondo grado e la decisione della Cassazione di attendere il giudizio della Corte Costituzionale prima di esprimersi.

Ma se i processi si vincevano perché porre la questione alla Corte Costituzionale?

Infine, la pronuncia della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 234 depositata in data 18 giugno e pubblicata il 26 giugno 2007 afferma qualcosa di veramente sconcertante: le leggi possono avere valore retroattivo, quindi, la legge emanata dal governo berlusconi nel dicembre 2005 è legittima perché ha recepito un accordo precedente sottoscritto con i sindacati CGIL, CISL, UIL, SNALS. Con questa pronuncia la Corte Costituzionale ha sancito un principio per cui a distanza di anni, con una norma interpretativa, nei fatti si stravolge il significato dell'art. 8 della legge 124/99 già sancito in maniera univoca dalla Corte di Cassazione. Tale decisione, ora ricade su 80.000 lavoratori ATA/ITP, che non hanno avuto la possibilità di scegliere se essere trasferiti o no dagli EE.LL. allo Stato. La situazione dopo la sentenza è paradossale.

Ci saranno:

persone pagate diversamente pur avendo lavorato lo stesso numero di anni;

lavoratori trasferiti obbligatoriamente verso un'altra amministrazione che subiscono una perdita
economica effettiva perché pagati meno che nel settore di provenienza;

lavoratori che, in presenza di una sentenza non passata in giudicato, dovranno restituire migliaia di euro e ritornare di colpo ad un stipendio mensile più basso;

lavoratori la cui sentenza è passata in giudicato (sentenza della Corte di Cassazione) che continueranno a ricevere uno stipendio correttamente rapportato all'effettivo servizio prestato.

Nessun politico destinatario della lettera aperta datata 20 settembre 2007, pubblicata su ReteScuole, inviata dagli ATA Ex Enti Locali di Terlizzi BA alle autorità politiche nazionali e al Presidente della Regione Puglia, ha dato, sino ad oggi, un cenno di riscontro. Lettera aperta
Nel nuovo contratto della scuola 2006-2009, sottoscritto dalle parti domenica 7 ottobre 2007, non è riportato nulla per gli ATA Ex Enti Locali.

Nella prossima legge finanziaria 2008, almeno fino ad oggi, non è previsto nulla.

La CGIL, CISL, UIL e SNALS non hanno neanche ritirato quello sciagurato accordo del 20 luglio 2000. Un gesto che oggi potrebbe sembrare simbolico e formale, ma in realtà è un atto dovuto nei confronti di 80 mila lavoratori. Il provvedimento legislativo inserito nella finanziaria 2006 dal governo Berlusconi, comma 218 legge 23 dicembre 2005, e la stessa ultima sconcertante sentenza della Corte Costituzionale, sono impostate proprio sull'interpretazione autentica di tale accordo. Una interpretazione autentica degli accordi sindacali non può configurarsi come azione unilaterale del Governo ma si definisce sempre nel confronto con le parti sociali.
Quindi, i segretari nazionali di CGIL, CISL, UIL e SNALS, se vogliono riacquistare dignità, devono togliere la firma dall'accordo del 20 luglio 2000. Saranno mai capaci di farlo?

Per quanto riguarda l'attuale secondo governo Prodi, questo ha l'aggravante, rispetto al precedente, di avere a pieno titolo nella propria coalizione la cosiddetta "sinistra radicale", la quale non solo non ha più nulla di radicale, ma riconferma giorno dopo giorno la propria impotenza. Il PRC è diventato in realtà "partito né di lotta né di governo", mentre perde ogni contatto con i lavoratori e con il movimento, non viene neanche tenuto in alcuna considerazione nel governo.

Dopo aver esaminato la storia di questo furto ai danni dei lavoratori, iniziato dall'allora Governo di centro-sinistra (primo governo Prodi) con la complicità di CGIL, CISL, UIL, SNALS, proseguito con la spregevole manovra della finanziaria 2006 dal governo Berlusconi, e condotto a termine dall'attuale secondo governo Prodi, viene in mente solo la storia dei due compari, che di giorno facevano finta di litigare e la notte andavano a rubare insieme.

Se questo Governo di centrosinistra vuole, può ancora fare qualcosa, inserendo nella finanziaria 2008 l'abrogazione dell'art. 1 comma 218 della legge 266/2005 (finanziaria berlusconi). In questo modo si può porre fine a una misera pagina della cronaca politica italiana, riaffermando nel nostro Paese almeno un minimo di certezza del diritto.

Riuscirà questo secondo Governo Prodi, per certi versi peggiore del primo, a realizzare una piccola, sia pure moderata, sterzata a sinistra, ossia a favore dei lavoratori?

L'abrogazione dell'art. 1, comma 218, legge 23 dicembre 2005, n. 266 rappresenterebbe un piccolo ma significativo segnale di discontinuità con la politica berlusconiana.

Una cosa è certa, se la politica del Governo Prodi continuerà ad essere quella del Governo Berlusconi, alle prossime consultazioni politiche neanche un miracolo potrà salvare la coalizione di centrosinistra; non bisogna essere profeti per capire che vincerà il centrodestra con un astensionismo che non avrà precedenti. Anche perchè Berlusconi perlomeno non si spaccia di sinistra e non ha l'aggravante di avere all'interno della propria coalizione una pseudo fantomatica sinistra radicale.
Angelo De Finis